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Art. 390 Codice di Procedura Civile

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Definizione agevolata: la mancanza di prove blocca la sanatoria
Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione Finanziaria. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha richiesto l'accesso alla definizione agevolata per sanare il debito. Tuttavia, i documenti presentati non dimostravano in modo chiaro l'avvenuto pagamento della prima rata dell'importo dovuto. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha deciso di non procedere alla sentenza definitiva. I giudici hanno rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti un termine di novanta giorni per depositare la documentazione idonea a provare lo stato effettivo della procedura di definizione agevolata.
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Rinuncia al ricorso: si estingue la lite sul debito
Il caso nasce dall'opposizione di una Debitrice a una condanna di pagamento emessa dal Tribunale a favore del Creditore. La Debitrice eccepiva la nullità della citazione originaria per mancato avvertimento sulle decadenze relative all'incompetenza territoriale. La Corte d'Appello respingeva l'impugnazione, ritenendo sanata la nullità in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Successivamente, la Debitrice proponeva ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la ricorrente presentava formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti ed escludendo il raddoppio del contributo unificato, misura applicabile solo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: si evita la doppia tassa
Nel corso di una causa ereditaria, La Ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Controricorrente con accordo per compensare le spese di giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione pecuniaria colpisce solo chi perde la causa per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Trattandosi di una norma punitiva eccezionale, essa non può essere estesa per analogia alla rinuncia concordata tra le parti. Di conseguenza, il processo si estingue senza costi aggiuntivi per le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite con il Fisco
Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRAP. Dopo aver proposto ricorso in Cassazione, ha aderito alla definizione agevolata della rottamazione ter, provvedendo al pagamento delle rate previste. Di conseguenza, ha depositato un'istanza di rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, accettata anche dall'Amministrazione Finanziaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo non appena la controparte ne viene a conoscenza prima dell'udienza. Le spese processuali sono state compensate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: stop alla causa senza spese
La Società Ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione precedentemente proposto contro il Curatore Fallimentare e altre società. Tutte le parti coinvolte hanno accettato questa decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie alla tempestiva rinuncia al ricorso in Cassazione, la società non deve pagare le spese del giudizio né il raddoppio del contributo unificato, poiché l'accordo tra le parti ha estinto la causa in modo consensuale prima della decisione di merito.
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Scorrimento della graduatoria: la rinuncia chiude il caso
Una candidata, classificatasi ottava in un concorso pubblico per dirigente medico esteso a sette posti, ha richiesto l'assunzione rivendicando lo scorrimento della graduatoria dopo le dimissioni di un vincitore durante il periodo di prova. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo che l'assunzione iniziale avesse esaurito gli effetti del bando. La candidata ha proposto ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un formale atto di rinuncia, accettato dall'azienda ospedaliera. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza condanna alle spese, confermando che la rinuncia accettata chiude il processo senza esaminare il merito della questione relativa allo scorrimento della graduatoria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi abbandona paga le spese
Una società cooperativa e un privato propongono ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Successivamente, i ricorrenti presentano formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione. Tuttavia, la parte controricorrente non sottoscrive l'accettazione di tale rinuncia. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ma applica l'articolo 391 del codice di procedura civile. Di conseguenza, i giudici condannano i ricorrenti a pagare in solido le spese del processo, liquidate in cinquemila euro oltre accessori di legge. La decisione stabilisce che la mancata accettazione firmata della controparte impone la regolamentazione delle spese a carico di chi rinuncia.
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Rinuncia al ricorso: si chiude la causa senza tasse doppie
Un consorzio ha proposto ricorso in Cassazione contro il fallimento di una società. Successivamente, il difensore del consorzio ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale firmata dal cliente. La controparte è rimasta inattiva. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non rientra tra le ipotesi di rigetto o inammissibilità previste dalla legge. Inoltre, non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’impresa si ferma
Un'impresa edile ha proposto ricorso per cassazione contro un Comune. Successivamente, la stessa società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna decisione sulle spese processuali e la Corte ha escluso l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendone i presupposti di legge.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: l’Inps si oppone ma perde
Una Società Cooperativa ha impugnato una sentenza d'appello in materia di contributi previdenziali richiesti dall'Ente Previdenziale. Prima della fissazione dell'udienza, la Società ha depositato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione. L'Ente Previdenziale si è opposto, pretendendo una decisione nel merito e contestando un presunto accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Riguardo alle spese di lite, i giudici hanno deciso per la loro compensazione, poiché la rinuncia tempestiva ha evitato ulteriori attività processuali e l'opposizione dell'Ente era priva di utilità pratica.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: datore cede, lei vince
Una lavoratrice ha ottenuto nei primi due gradi di giudizio il riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle relative differenze retributive. Il datore di lavoro ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare la decisione. Successivamente, lo stesso datore di lavoro ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, manifestando la mancanza di interesse a proseguire la causa. La Suprema Corte ha preso atto della regolarità della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la vittoria definitiva, confermando i diritti già riconosciuti nei precedenti gradi di giudizio, senza che si procedesse alla liquidazione delle spese di questa fase poiché la dipendente non si era costituita.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: lite estinta e spese azzerate
Una lavoratrice ha promosso un giudizio contro un'Azienda Sanitaria Locale per ottenere differenze retributive legate al suo inquadramento come dirigente. Dopo i rigetti in primo e secondo grado, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'ente sanitario ha accettato la rinuncia, concordando anche sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese processuali, chiudendo definitivamente la vicenda senza entrare nel merito della pretesa economica originaria.
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Rinuncia al ricorso: l’azienda d’olio chiude la lite doganale
Un'azienda importatrice di olio ha impugnato l'atto dell'Amministrazione Doganale che contestava la violazione delle condizioni del regime di perfezionamento attivo (regime doganale agevolato), basandosi su un panel test (esame sensoriale dell'olio) che declassava la qualità del prodotto. Dopo la conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio da parte dei giudici di merito, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'azienda ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha preso atto di tale volontà, dichiarando l'estinzione del giudizio. Le spese del processo di legittimità sono state interamente compensate tra le parti, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato a carico della parte rinunciante.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: si chiude la lite sull’olio
Un'azienda importatrice di olio ha impugnato un avviso di pagamento dell'Agenzia delle Dogane relativo al regime di perfezionamento attivo. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, l'azienda ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non avendo più interesse a proseguire la causa. La Corte di Cassazione ha preso atto della decisione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione sul merito della contestazione doganale, e i giudici hanno stabilito la compensazione delle spese legali tra le parti, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulla servitù
I Ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'Appello che negava loro i diritti di passaggio carraio e pedonale su un fondo di proprietà della Controricorrente. Successivamente, i Ricorrenti hanno presentato formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a cui la Controricorrente ha aderito. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità dell'atto ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese di lite tra le parti, ponendo fine alla controversia senza entrare nel merito della servitù di passaggio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la lite
Una lavoratrice ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello favorevole all'azienda. Prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno firmato un accordo transattivo per risolvere amichevolmente la controversia. La lavoratrice ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'accordo bilaterale, i giudici non hanno disposto alcuna condanna al pagamento delle spese di giudizio. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'estinzione del processo esonera la parte ricorrente dal versamento del raddoppio del contributo unificato, in quanto tale sanzione tributaria non si applica in caso di rinuncia accettata.
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Accordo transattivo nel licenziamento: stop alla causa
Una cooperativa sociale ha impugnato la sentenza d'appello che annullava l'esclusione di un socio e il conseguente licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore. Prima della decisione della Cassazione, la cooperativa ha depositato una rinuncia formale al ricorso, avendo raggiunto un accordo transattivo nel licenziamento con il dipendente. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la rinuncia non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione sul merito, confermando l'efficacia dell'accordo privato tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite per mille euro
Un cliente ha ottenuto dal Tribunale la condanna di una ditta di serramenti alla restituzione di mille euro. Successivamente, il cliente ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha poi deciso di depositare un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione. La ditta intimata non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, rendendo definitiva la precedente sentenza di condanna e non disponendo alcuna condanna alle spese poiché la controparte non si è costituita.
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Estinzione del processo per rinuncia: l’accordo cancella la lite
Il Lavoratore, socio di una cooperativa, veniva escluso dalla società e licenziato. La Corte d'Appello dichiarava illegittimi tali provvedimenti, ordinando la reintegra e il risarcimento. L'Azienda proponeva ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, l'Azienda presentava formale rinuncia al ricorso, accettata dal Lavoratore. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, escludendo la condanna alle spese e il pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: accordo tra banca e privati
Nel giudizio che vedeva contrapposti un Istituto Bancario e un Ente Religioso insieme ad alcuni Privati, entrambe le parti hanno deciso di porre fine alla controversia. L'Istituto Bancario ha presentato una formale rinuncia al ricorso principale, mentre l'Ente Religioso e i Privati hanno rinunciato al proprio ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti e dai loro difensori, ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie alla firma congiunta dell'atto, che equivale ad accettazione reciproca, la Corte ha escluso la condanna alle spese di giudizio per entrambe le parti, applicando l'articolo 391 del codice di procedura civile. Questo accordo di rinuncia al ricorso in Cassazione ha chiuso definitivamente la lite senza vincitori né vinti.
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