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Art. 390 Codice di Procedura Civile

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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo chiude la lite
Un lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello favorevole a un'azienda di panificazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole tramite una conciliazione sindacale. In seguito a questa intesa, il lavoratore ha depositato la formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'azienda. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziarie, già regolate privatamente dalle parti nel verbale di conciliazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo spegne la lite
Una società proponeva opposizione a precetto contro l'intimazione di pagamento notificata da una creditrice. Dopo il rigetto nei primi due gradi, la società ricorreva in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo transattivo per chiudere bonariamente la lite. Il difensore della società depositava quindi la formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese. I giudici hanno chiarito che la rinuncia produce effetti immediati anche senza l'accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Inoltre, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il creditore vince in Italia
Due coniugi residenti a San Marino costituiscono un fondo patrimoniale in Italia. Una banca creditrice avvia un'azione revocatoria per rendere inefficace il fondo. I coniugi eccepiscono il difetto di giurisdizione italiana, ma la Corte d'Appello dichiara la giurisdizione del giudice italiano. I coniugi propongono ricorso in Cassazione. Prima della decisione, i ricorrenti presentano una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla società creditrice. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la decisione d'appello che riconosce la giurisdizione italiana rimane valida, consentendo al creditore di proseguire l'azione in Italia.
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Rinuncia al ricorso: si estingue la lite sulle quote societarie
Una società acquirente si opponeva a un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di una cessione di quote societarie, eccependo l'incompetenza del tribunale ordinario. Dopo il rigetto dell'eccezione, la società proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulla TARI
Un Comune ha notificato a una società un avviso di pagamento TARI per l'anno 2020. La società ha impugnato l'atto nei vari gradi di giudizio, fino a proporre ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo su tutte le annualità pendenti. Di conseguenza, la società ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, dichiarando l'estinzione del giudizio. Non essendovi stata attività difensiva da parte del Comune, rimasto intimato, non è stata pronunciata condanna alle spese, né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: il Fisco non accetta ma evita le spese
Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione Finanziaria per presunte incongruenze su alcune fatture d'acquisto. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il Contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, il Contribuente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritto e notificato. L'Amministrazione Finanziaria non ha formalmente accettato la rinuncia ma ne è stata informata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate poiché l'ente impositore è rimasto inattivo senza presentare controricorso. Infine, la Corte ha escluso il pagamento del doppio contributo unificato, non applicabile in caso di estinzione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione e zero spese per il lavoratore
Una lavoratrice ha impugnato il rigetto della sua richiesta di ammissione al passivo fallimentare per crediti di lavoro. Durante il giudizio, ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, accettata personalmente dal curatore fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'adesione personale della controparte, le spese di lite sono state compensate. Inoltre, la ricorrente è stata esonerata dal pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale al rigetto del ricorso.
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Rinuncia al ricorso: stop alla causa senza raddoppio tasse
Un'azienda ha proposto ricorso in Cassazione contro l'INPS. Nel corso del giudizio, l'azienda ha pagato a rate le somme richieste dall'ente previdenziale e ha quindi deciso di presentare formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere valida in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha stabilito che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, previsto invece solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Ipoteca cancellata e cessazione della materia del contendere
Il Contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria sulla sua quota di un immobile, basata su cartelle di pagamento asseritamente non notificate. Dopo il rigetto nei gradi di merito, ha proposto ricorso in Cassazione. Nel frattempo, l'Amministrazione finanziaria ha avviato la cancellazione dell'ipoteca. Il Contribuente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte ha rilevato che, pur mancando i presupposti formali per tale istituto, la richiesta dimostra un sopravvenuto difetto di interesse. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: stop alla causa anche senza rottamazione
Una società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per imposte non pagate relative ad alcuni fabbricati. Durante il giudizio di legittimità, la società presentava istanza di adesione alla rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali e, contestualmente, depositava formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, pur rilevando la mancanza di prove sul collegamento diretto tra la rottamazione e gli accertamenti in oggetto, ha preso atto della volontà della ricorrente. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, accogliendo la formale rinuncia al ricorso formulata dal difensore. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato né vi è stata condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la resa chiude il fallimento
La Società Creditrice ha proposto opposizione contro l'esclusione del proprio credito dal fallimento di un'impresa debitrice. Dopo il rigetto da parte del Tribunale, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, la stessa ricorrente ha depositato un atto ufficiale di rinuncia al ricorso per cassazione. La Procedura Fallimentare non ha svolto attività difensiva in questa fase. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Con questa decisione, il processo si chiude definitivamente senza una pronuncia sul merito della questione.
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Rinuncia al ricorso: stop alla lite fiscale senza tasse extra
Il Comune impugnava la decisione che escludeva l'assoggettabilità a ICI di due piattaforme petrolifere. Tuttavia, prima dell'udienza, il Comune ha presentato una formale rinuncia al ricorso, accettata dalla società contribuente. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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Aumenti contrattuali in house: dipendenti contro il blocco
Alcuni dipendenti di una società pubblica chiedono il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del contratto collettivo del terziario. L'azienda si oppone invocando il blocco degli stipendi pubblici. La Corte d'Appello riconosce il diritto solo parzialmente. La Cassazione, accogliendo il ricorso dei lavoratori, stabilisce che il blocco retributivo pubblico non si applica alle società partecipate escluse dall'elenco ISTAT. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto a ricevere gli aumenti contrattuali in house fin dal momento dell'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, ossia da aprile 2015. La sentenza viene cassata con rinvio per ricalcolare le somme spettanti.
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Aumenti contrattuali dipendenti in house: stop al blocco pubblico
Due lavoratori di una società partecipata pubblica (società in house) hanno richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL Terziario del 2015. L'Azienda si era opposta applicando il blocco degli stipendi previsto per il settore pubblico. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dei lavoratori, ha stabilito che il blocco retributivo pubblico non si applica ai dipendenti di società partecipate non incluse nell'elenco ISTAT. Per queste realtà, il contenimento dei costi può avvenire solo tramite contrattazione di secondo livello e non con atti unilaterali. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire gli aumenti contrattuali dipendenti in house fin dalla data di entrata in vigore del rinnovo contrattuale (aprile 2015).
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Aumenti contrattuali dipendenti in house: stop al blocco pubblico
Un lavoratore, ex dipendente di una società in house, ha richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del contratto collettivo del settore terziario. L'azienda si è opposta invocando il blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il blocco degli stipendi pubblici non si applica automaticamente alle società partecipate. Per ridurre i trattamenti economici dei dipendenti di tali società è necessaria una contrattazione collettiva di secondo livello, che nel caso specifico non è mai avvenuta. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto a ricevere gli aumenti contrattuali dipendenti in house a partire dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale.
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Aumenti contrattuali nelle società in house: stop al blocco
Alcuni dipendenti di una società in house hanno richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL Terziario del 2015. L'azienda si è opposta applicando il blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che il blocco degli stipendi statali non si applica alle società partecipate escluse dall'elenco ISTAT. Di conseguenza, gli aumenti contrattuali nelle società in house spettano fin dal momento del rinnovo contrattuale (aprile 2015), poiché solo la contrattazione collettiva di secondo livello può limitare i diritti economici dei lavoratori. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rinuncia al ricorso incompleta: la Cassazione addebita le spese
Una società appaltatrice ha avviato una causa contro la committente per ottenere il pagamento di lavori eseguiti. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta in Cassazione. Prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, il difensore della società ricorrente ha presentato una formale rinuncia al ricorso. Tuttavia, l'atto non rispettava i requisiti formali previsti dalla legge, mancando della firma personale della parte e della notifica alla controparte. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene l'atto non determini l'estinzione formale del processo, esso dimostra una sopravvenuta carenza di interesse. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando comunque la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte.
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Rinuncia al ricorso: si ritira ma paga le spese legali
Una candidata alle elezioni studentesche universitarie presentava una lista utilizzando il logo di un'associazione storica, rivendicando la priorità cronologica di caricamento sul portale. L'Università escludeva la lista per evitare confusione con l'effettiva associazione legittima. Dopo i rigetti del TAR e del Consiglio di Stato, la candidata proponeva ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente presentava formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando la rinunciante al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti.
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Definizione agevolata delle sanzioni: dazi pagati, lite estinta
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza favorevole all'importatore di calzature. Durante il giudizio di Cassazione, la società contribuente ha pagato integralmente i diritti doganali richiesti e ha richiesto la definizione agevolata delle sanzioni collegate, avvalendosi della tregua fiscale. La Corte di Cassazione ha accertato l'avvenuto pagamento dei tributi doganali e la regolarità della domanda di sanatoria. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere per i dazi e l'estinzione del processo per le sanzioni, applicando la definizione agevolata delle sanzioni senza alcun ulteriore esborso per la società, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
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Azione revocatoria ordinaria: la pace spegne la lite
Un Committente ha promosso un'azione revocatoria ordinaria contro un Fornitore che, dopo aver accumulato un ingente debito per forniture difettose di vetrate, ha ceduto il proprio ramo d'azienda a una nuova società per evitare il pignoramento. I giudici di merito hanno accolto la domanda, dichiarando inefficace il trasferimento dei beni. Durante il ricorso in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole per chiudere ogni pendenza. Di conseguenza, i ricorrenti hanno depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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