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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Aumenti contrattuali nelle società in house: stop al blocco
Alcuni dipendenti di una società in house hanno richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL Terziario del 2015. L'azienda si è opposta applicando il blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che il blocco degli stipendi statali non si applica alle società partecipate escluse dall'elenco ISTAT. Di conseguenza, gli aumenti contrattuali nelle società in house spettano fin dal momento del rinnovo contrattuale (aprile 2015), poiché solo la contrattazione collettiva di secondo livello può limitare i diritti economici dei lavoratori. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rinuncia al ricorso: si ritira ma paga le spese legali
Una candidata alle elezioni studentesche universitarie presentava una lista utilizzando il logo di un'associazione storica, rivendicando la priorità cronologica di caricamento sul portale. L'Università escludeva la lista per evitare confusione con l'effettiva associazione legittima. Dopo i rigetti del TAR e del Consiglio di Stato, la candidata proponeva ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente presentava formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando la rinunciante al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti.
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Definizione agevolata delle sanzioni: dazi pagati, lite estinta
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza favorevole all'importatore di calzature. Durante il giudizio di Cassazione, la società contribuente ha pagato integralmente i diritti doganali richiesti e ha richiesto la definizione agevolata delle sanzioni collegate, avvalendosi della tregua fiscale. La Corte di Cassazione ha accertato l'avvenuto pagamento dei tributi doganali e la regolarità della domanda di sanatoria. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere per i dazi e l'estinzione del processo per le sanzioni, applicando la definizione agevolata delle sanzioni senza alcun ulteriore esborso per la società, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
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Azione revocatoria ordinaria: la pace spegne la lite
Un Committente ha promosso un'azione revocatoria ordinaria contro un Fornitore che, dopo aver accumulato un ingente debito per forniture difettose di vetrate, ha ceduto il proprio ramo d'azienda a una nuova società per evitare il pignoramento. I giudici di merito hanno accolto la domanda, dichiarando inefficace il trasferimento dei beni. Durante il ricorso in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole per chiudere ogni pendenza. Di conseguenza, i ricorrenti hanno depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: si chiude la causa senza tasse doppie
Un consorzio ha proposto ricorso in Cassazione contro il fallimento di una società. Successivamente, il difensore del consorzio ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale firmata dal cliente. La controparte è rimasta inattiva. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non rientra tra le ipotesi di rigetto o inammissibilità previste dalla legge. Inoltre, non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’impresa si ferma
Un'impresa edile ha proposto ricorso per cassazione contro un Comune. Successivamente, la stessa società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna decisione sulle spese processuali e la Corte ha escluso l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendone i presupposti di legge.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: l’Inps si oppone ma perde
Una Società Cooperativa ha impugnato una sentenza d'appello in materia di contributi previdenziali richiesti dall'Ente Previdenziale. Prima della fissazione dell'udienza, la Società ha depositato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione. L'Ente Previdenziale si è opposto, pretendendo una decisione nel merito e contestando un presunto accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Riguardo alle spese di lite, i giudici hanno deciso per la loro compensazione, poiché la rinuncia tempestiva ha evitato ulteriori attività processuali e l'opposizione dell'Ente era priva di utilità pratica.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: quando il giudizio si estingue
Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la Pubblica Amministrazione avverso una sentenza del Tribunale. Successivamente, il Ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinunzia, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite.
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Cessazione della materia del contendere: accordo in condominio
Un condomino (Il Debitore) aveva impugnato la sentenza d'appello che confermava la simulazione assoluta di alcuni trasferimenti immobiliari, causa in cui era intervenuto anche Il Condominio creditore. Prima dell'udienza in Cassazione, Il Debitore ha depositato una formale rinuncia all'azione, accettata dal Condominio, determinando la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a debiti e tasse extra
Un'Azienda Sanitaria ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo per il pagamento di rette di degenza a favore di una Fondazione Ospedaliera. Dopo la conferma della condanna nei primi due gradi di giudizio, l'ente pubblico ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per regolare i loro rapporti economici. L'Azienda Sanitaria ha quindi depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo i ricorsi respinti o inammissibili e non può essere estesa per analogia a chi decide di chiudere bonariamente la lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che estingue la lite
Il caso riguarda un cittadino che ha proposto ricorso in Cassazione contro una società di costruzioni e una cooperativa edilizia. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. La società di costruzioni ha accettato tale rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Trattandosi di una rinuncia accettata da entrambe le parti con accordo sulla compensazione, la Corte non ha dovuto provvedere alla liquidazione delle spese processuali, applicando l'articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile. Il processo si è così concluso senza una decisione di merito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la lite
Una complessa controversia ereditaria, nata dall'impugnazione di un testamento pubblico ritenuto non spontaneo, si è conclusa pacificamente davanti alla Corte di Cassazione. L'erede del beneficiario del testamento e i soggetti che lo contestavano hanno raggiunto un accordo transattivo privato. Di conseguenza, entrambe le parti hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, specificando che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto la rinuncia non equivale a una sconfitta in giudizio ma a un accordo bilaterale che estingue la lite senza vincitori né vinti.
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Accertamento catastale delle cave: la rinuncia evita le spese
Un'azienda proprietaria di un terreno adibito a cava proponeva di frazionare la proprietà in due unità distinte tramite procedura DOCFA: l'area della cava, senza rendita, e i manufatti industriali. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il frazionamento, unificando i beni e rideterminando una rendita catastale complessiva molto più alta. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, l'azienda ricorreva in Cassazione. Successivamente, a causa del consolidamento della giurisprudenza sfavorevole in tema di accertamento catastale delle cave, l'azienda decideva di rinunciare al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese processuali proprio in virtù del fatto che l'orientamento giurisprudenziale si era stabilizzato solo durante lo svolgimento della causa.
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Sopravvenuta inammissibilità del ricorso e definizione agevolata
Un contribuente impugna una cartella esattoriale per imposte non pagate. Durante il giudizio di Cassazione, il contribuente aderisce alla definizione agevolata e decide di non proseguire la causa. Il suo difensore deposita un atto di rinuncia, ma è privo della procura speciale specifica per rinunciare agli atti. La Corte di Cassazione chiarisce che la rinuncia firmata dal solo difensore non estingue il processo, ma dimostra comunque la perdita di interesse del ricorrente. Per questo motivo, i giudici dichiarano la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità è emersa solo successivamente all'avvio della causa. Le spese restano a carico del contribuente.
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Estinzione del giudizio per rinuncia: accordo tra garante e banca
Il Garante di una società debitrice ha proposto ricorso in Cassazione contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per il recupero di un finanziamento non pagato. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere bonariamente la controversia. Di conseguenza, il Garante ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla Società Cessionaria del credito con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, ponendo fine alla lite senza alcuna condanna alle spese.
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Rinuncia al ricorso tributario: estinzione e spese azzerate
Tre società commerciali hanno impugnato alcuni verbali di rettifica doganale emessi dall'Agenzia delle Dogane. Dopo la sentenza di secondo grado, le società hanno proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, le stesse società hanno pagato i dazi doganali richiesti e hanno presentato una formale rinuncia al ricorso tributario. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese tra le parti, senza addebitare i costi del processo di legittimità a nessuna di esse.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle liti senza spese
Alcune società importatrici hanno impugnato due verbali di accertamento per presunti illeciti doganali emessi dall'Agenzia delle Dogane. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, le società hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le contribuenti hanno provveduto al pagamento integrale dei diritti doganali richiesti e hanno depositato una formale dichiarazione di rinuncia. La Suprema Corte, preso atto del pagamento e della volontà delle parti, ha dichiarato l'estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici hanno inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ponendo fine alla controversia senza ulteriori aggravi economici per i soggetti coinvolti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: pagamento e stop alla lite
Due società commerciali hanno impugnato alcuni verbali di rettifica emessi dall'Agenzia delle Dogane. Dopo aver proposto ricorso in Cassazione, le imprese hanno pagato i diritti doganali dovuti e hanno depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, dichiarando l'estinzione del giudizio e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso: gli eredi chiudono la lite senza spese
Gli eredi di un contribuente defunto sono subentrati in una causa contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione riguardante alcune cartelle di pagamento. Prima dell'udienza in Cassazione, gli eredi hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Trattandosi di un atto unilaterale, la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per determinare la fine del processo. Poiché l'ente di riscossione non ha svolto attività difensiva attiva, la Corte non ha addebitato le spese di lite agli eredi e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, tipico dei casi di rigetto.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulla pensione
Un professionista ha chiesto il riconoscimento della pensione di anzianità a una cassa previdenziale. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio per mancanza dei requisiti anagrafici e di una domanda idonea, il professionista ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla cassa previdenziale con richiesta di compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la compensazione delle spese di lite tra le parti senza applicare sanzioni o rimborsi forzati.
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