Una società ha contestato la richiesta di contributi previdenziali avanzata dall'ente di previdenza oltre il termine di due anni dalla cessazione di un appalto. La Cassazione ha chiarito che il termine biennale di decadenza, previsto per le azioni dei lavoratori verso il committente, non si applica all'ente pubblico. La responsabilità solidale appalto contributi resta soggetta esclusivamente ai termini di prescrizione ordinaria. La Corte ha ribadito che l'obbligazione contributiva ha natura autonoma, indisponibile e pubblica, distinguendosi nettamente dal credito retributivo del lavoratore. Pertanto, l'ente previdenziale può agire per il recupero delle somme anche dopo la scadenza del biennio, garantendo la stabilità del sistema assicurativo e la tutela pensionistica del dipendente.
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