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Art. 133 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 133 Codice Penale

Minaccia aggravata: la condanna resta ferma tra precedenti e ricorsi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per il reato di minaccia aggravata, dichiarando inammissibile il suo ricorso. I giudici territoriali avevano già ridotto la pena ma escluso sia la non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia le circostanze attenuanti generiche a causa delle concrete modalità della condotta e dei numerosi precedenti penali. L'imputato contestava anche l'attendibilità della persona offesa. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze perché il ricorso richiedeva una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Suprema Corte. L'imputato deve pagare le spese di giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Condanna per bancarotta: pena confermata senza motivi specifici
La Corte d'appello aveva confermato la condanna per bancarotta a carico di un amministratore d'azienda, pur escludendo l'aggravante della recidiva. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la violazione dei criteri legali di commisurazione della pena per ottenere una riduzione sanzionatoria. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile a causa del carattere puramente assertivo delle doglianze, le quali non muovevano una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata. L'imputato perde la causa e subisce la definitiva conferma della condanna per bancarotta, oltre all'obbligo di pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso una censura priva dei requisiti minimi di legge.
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Falsa attestazione a pubblico ufficiale: condanna confermata
Un cittadino subisce una condanna per il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale. L'imputato presenta ricorso contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e lamentando un'eccessiva severità della sanzione inflitta. I Supremi Giudici respingono totalmente le richieste difensive. Il motivo relativo alla tenuità dell'offesa risulta meramente ripetitivo delle tesi già bocciate nei gradi precedenti e privo di una reale critica alla decisione impugnata. La quantificazione della pena rispetta invece pienamente i criteri legali, essendo stata calibrata già vicino al minimo di legge con adeguata motivazione. Di conseguenza, la Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Aumento per la continuazione: ricorso respinto senza danno reale
Un imputato condannato ha presentato ricorso per contestare il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata specificazione della quota di pena stabilita per i reati minori uniti a quello principale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che contestare la mancata quantificazione della sanzione è inutile senza dimostrare un vantaggio pratico ed effettivo. Chi contesta l'aumento per la continuazione deve infatti provare un interesse concreto e attuale, non limitandosi a generiche critiche formali. L'imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Falsa attestazione a un pubblico ufficiale: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro la condanna per falsa attestazione a un pubblico ufficiale. L'Imputato contestava la ricostruzione della propria responsabilità penale, proponendo una diversa interpretazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Inoltre, la difesa lamentava la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e il mancato prevalere delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso chiedeva una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità e conteneva argomenti generici sul calcolo della pena, contrastanti con i divieti di legge in presenza di recidiva. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: il danno le nega
Un uomo condannato per un delitto a rilevante impatto economico ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. I giudici di secondo grado avevano già ridotto la pena base per il tempo trascorso senza ulteriori illeciti, ma avevano negato lo sconto aggiuntivo a causa dell'ingente danno economico provocato dal reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e privo di censure specifiche. I giudici hanno chiarito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il magistrato può fondare la propria scelta su un unico elemento prevalente, come l'elevata gravità del danno arrecato. L'imputato ha subito la condanna definitiva e il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto esclusa da condanne lontane nel tempo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una persona per minaccia grave, respingendo la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno chiarito che i precedenti penali per lesioni personali e minaccia integrano la nozione di reati della stessa indole, rivelando un comportamento abituale. Tale condizione ostativa preclude l'applicazione della causa di non punibilità anche se i vecchi reati risalgono a molti anni prima, poiché la legge non prevede limiti temporali alla rilevanza dell'abitualità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la pena e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Abuso edilizio: sgabuzzino di 3 metri quadri costa la condanna
Un proprietario ha realizzato un fabbricato di tre metri quadri senza alcun permesso in un'area vincolata e ad alto rischio sismico e idrogeologico. L'autore ha sostenuto che l'opera fosse una semplice pertinenza destinata a lavatoio e sgabuzzino. I giudici hanno accertato la presenza di un abuso edilizio consistente in una nuova costruzione autonoma, smentendo la tesi difensiva tramite rilievi e foto satellitari storiche. La Corte d'appello ha subordinato la sospensione condizionale della pena all'effettiva demolizione del manufatto. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna e l'obbligo di ripristino dei luoghi, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Indebito utilizzo di carte di pagamento: condanna anche senza certezza
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'imputata per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento presso uno sportello bancario. La difesa contestava la perizia antropometrica basata sui filmati della videosorveglianza, sostenendo che l'esame tecnico avesse accertato una semplice compatibilità e non una certezza assoluta dell'identità. Inoltre, la difesa chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e contestava la recidiva. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la piena compatibilità fisica riscontrata dal perito è sufficiente a fondare il libero convincimento del magistrato. I giudici hanno inoltre negato qualsiasi sconto di pena a causa dei numerosi precedenti penali contro il patrimonio e della totale assenza di risarcimento del danno.
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Sospensione condizionale della pena: i precedenti pesano sul no
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condannato a due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'imputato contestava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che le sue precedenti condanne non costituissero un ostacolo insuperabile. I giudici di merito avevano tuttavia escluso la concessione della misura valutando negativamente i precedenti penali del soggetto e ritenendo probabile la reiterazione del reato. La Suprema Corte ha confermato la piena legittimità di tale valutazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patteggiata la pena, stop a nuovi sconti
Un imputato ha concordato la propria pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che i giudici non gli avevano concesso la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e avevano motivato in modo insufficiente il calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena vincola le parti ed esclude successive contestazioni sui singoli passaggi di calcolo o sull'entità degli sconti sanzionatori, a meno che la pena finale non risulti palesemente illegale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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Fatture per operazioni inesistenti: pagare non salva
L'amministratore di una società ricorre in Cassazione contro la condanna per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti in due annualità fiscali, con oltre 95.000 euro di costi fittizi. La difesa sostiene che i pagamenti sono avvenuti tramite bonifici tracciabili, che la gestione contabile era affidata a un socio e che l'integrale pagamento del debito fiscale avrebbe dovuto comportare la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che i bonifici non provano l'effettività dei lavori se la società emittente è priva di struttura operativa. Inoltre, il legale rappresentante risponde delle dichiarazioni che firma e il risarcimento del danno tributario non produce alcun automatismo favorevole in presenza di frodi reiterate ed evasione consistente.
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Particolare tenuità del fatto negata a chi ha precedenti penali
L'Imputato, condannato per danneggiamento, ha presentato ricorso per contestare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito hanno escluso la non punibilità evidenziando il contesto dell'azione e i numerosi precedenti penali dell'autore, indici di una propensione a delinquere in modo reiterato. La Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione dichiarandola inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sui requisiti di non punibilità e sulle attenuanti rientra nell'apprezzamento insindacabile del giudice di merito se assistita da motivazione logica. Di conseguenza, l'Imputato ha subito la conferma definitiva della pena, con l'obbligo di pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Truffa contrattuale o debito civile: Cassazione respinge il ricorso
La vicenda riguarda un imputato condannato per il reato di concorso in truffa contrattuale. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza del dolo, la partecipazione a titolo di concorso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della sanzione applicata. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il collegio ha rilevato che i motivi sollevati riproducevano pedissequamente le medesime doglianze già respinte nel giudizio d'appello, senza confrontarsi con la logica della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano accertato la rilevanza penale della condotta attraverso artifizi, raggiri e la successiva irreperibilità dei contraenti. L'imputato perde definitivamente la causa penale: la condanna viene confermata con l'onere delle spese del procedimento e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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False generalità: niente attenuanti generiche per dolo intenso
Un imputato condannato per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale ha proposto ricorso per cassazione, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una motivazione carente da parte dei giudici di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche valorizzando l'intensità del dolo e la gravità della condotta, a fronte di una generica richiesta difensiva priva di specifici elementi positivi a favore. L'imputato è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di ricettazione: abiti senza fattura e ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per il reato di ricettazione avente a oggetto una consistente quantità di capi di abbigliamento. L'uomo deteneva i beni senza fornire alcuna documentazione fiscale o giustificazione lecita sulla provenienza della merce. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: i motivi presentati ripetevano in modo pedissequo le censure già respinte dalla Corte di Appello. I giudici hanno escluso la particolare tenuità del fatto a causa del volume elevato degli abiti posseduti, elemento che rende il danno non lieve. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che la quantificazione della pena non può subire una rivalutazione nel giudizio di legittimità se la sentenza impugnata risulta priva di vizi logici. Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di minaccia aggravata: la condanna resta confermata
La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna inflitta a un imputato per il reato di minaccia aggravata. L'uomo aveva impugnato la sentenza della Corte di appello contestando l'attendibilità della persona offesa e lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: le censure formulate miravano soltanto a ottenere una rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, senza evidenziare vizi logici o errori nell'applicazione delle norme di legge. I giudici di merito hanno motivato in modo logico e coerente la quantificazione della sanzione e il diniego del trattamento di favore. L'imputato è stato così condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche: chi ha precedenti gravi non ottiene sconti
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestando l'entità della pena inflitta dai giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha giudicato l'impugnazione manifestamente infondata. I magistrati hanno evidenziato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo logico e coerente il diniego dei benefici. In particolare, pesano contro l'imputato i numerosi e gravi precedenti penali a suo carico, la totale mancanza di elementi favorevoli e l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza (il ravvedimento sincero dopo il reato). I giudici di legittimità hanno pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'interessato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto e particolare tenuità del fatto: stop per chi ha precedenti
La Corte d'appello condannava l'imputato per furto aggravato a una pena pecuniaria di 140 euro di multa, negando le attenuanti generiche e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali. L'imputato ricorreva per Cassazione contestando il diniego dei benefici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente non ha censurato l'argomentazione dei giudici d'appello relativa all'abitualità del reato desunta dai precedenti penali. I giudici di merito hanno inoltre motivato in modo logico il mancato riconoscimento delle attenuanti sulla base della gravità della condotta pregressa. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'imputato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: no ai benefici per chi ha precedenti
Un automobilista viene condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno. Il Tribunale e la Corte di Appello negano sia la sospensione condizionale della pena sia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputato presenta ricorso per cassazione contestando queste decisioni. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano la legittimità del diniego della sospensione condizionale a causa dei pesanti precedenti penali a carico dell'uomo, tra cui furto, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la Suprema Corte convalida l'esclusione della particolare tenuità: il pericolo creato guidando di notte con un tasso alcolemico elevato e trasportando un passeggero rende la condotta grave. Il conducente deve pagare le spese del giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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