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Art. 131-bis Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 131-bis Codice Penale

Evasione reiterata e particolare tenuità del fatto
Un imputato, accusato di reiterati allontanamenti ingiustificati dagli arresti domiciliari, ha impugnato la condanna dinanzi alla Corte di Cassazione. La difesa chiedeva l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l'uomo avesse già ottenuto in precedenza tale beneficio per analoghi episodi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ripetizione sistematica delle condotte di evasione dimostra un'abitualità incompatibile con il beneficio di legge. Il precedente riconoscimento della causa di non punibilità non costituisce una giustificazione per le violazioni successive, ma conferma l'inclinazione dell'imputato a violare gli obblighi di custodia. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto: la Cassazione respinge il ricorso
L'Imputato ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la condanna pronunciata dai giudici d'appello, contestando la modifica della data del reato, l'elemento psicologico del dolo e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La rettifica temporale effettuata in appello ha chiarito il momento consumativo senza mutare l'accusa. Le doglianze sulla volontà colpevole sono risultate generiche. La richiesta legata alla particolare tenuità del fatto chiedeva una rivalutazione delle prove vietata nel giudizio di legittimità. L'Imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Ritardo negli arresti domiciliari: ricorso respinto e sanzione
Un uomo sottoposto a misura cautelare ha giustificato il proprio ritardo negli arresti domiciliari adducendo impedimenti personali non accolti dai giudici. La Corte di Appello ha confermato la responsabilità penale ed escluso la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione ripresentando le medesime spiegazioni di fatto e contestando il mancato riconoscimento del beneficio di legge. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su argomenti già esaminati e motivati adeguatamente nel merito. La Suprema Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Evasione dagli arresti domiciliari: il ricorso costa caro
Un imputato ha impugnato la condanna inflitta dalla Corte di Appello per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La difesa sosteneva la mancata prova dell'allontanamento dall'abitazione, invocando la particolare tenuità del fatto, la concessione delle attenuanti generiche e la sostituzione della pena detentiva. I giudici di secondo grado avevano rigettato ogni richiesta, rilevando la reiterazione della condotta trasgressiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: le contestazioni sull'allontanamento miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita davanti ai giudici di legittimità, mentre la reiterata violazione esclude a monte la tenuità dell'offesa. L'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto: stop a ricorsi copie
L'imputato ha presentato ricorso per cassazione contro la condanna d'appello, contestando la regolarità del processo svolto per iscritto e il rifiuto dei giudici di applicare la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Il primo motivo era del tutto infondato perché la legge consentiva pienamente l'udienza non partecipata. Il secondo motivo si limitava a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione logica e coerente. I giudici di secondo grado avevano infatti escluso la scarsa rilevanza dell'illecito sulla base di elementi concreti. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze dell'imputato per grave difetto di argomentazione. A causa della colpa nella proposizione del ricorso infondato, il collegio ha condannato il ricorrente a sostenere le spese dell'intero giudizio e a versare una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione inammissibile: condanna confermata e multa
Un imputato ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza emessa dalla Corte di Appello. L'interessato contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego alla sostituzione della pena detentiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Il ricorrente ha infatti semplicemente riproposto le medesime argomentazioni già valutate e respinte con logica impeccabile dai magistrati del grado precedente. L'assenza di critiche specifiche contro la decisione di merito ha determinato la chiusura immediata del giudizio, con condanna al pagamento delle spese di giustizia e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione tra prove e sanzioni
Due imputati hanno proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la loro colpevolezza penale. I ricorrenti contestavano la valutazione delle prove operata dai giudici di merito e lamentavano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto oltre alla severità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I motivi presentati richiedevano una rivalutazione dei fatti già esaminati, attività preclusa nel giudizio di legittimità, e contestavano le decisioni d'appello in modo puramente generico. Per effetto della pronuncia, i ricorrenti hanno subito la condanna definitiva e l'obbligo di versare tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: costa tremila euro
L'imputato ha presentato impugnazione contro la condanna confermata in appello, contestando la propria identificazione, la responsabilità penale e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rilevato che l'atto riproponeva pedissequamente le medesime censure già respinte dai giudici territoriali, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. I Supremi Giudici hanno quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per via della genericità e della natura meramente riproduttiva delle doglianze avanzate. Oltre al rigetto definitivo della domanda, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella proposizione dell'atto viziato.
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Porto abusivo di armi improprie: stop alla particolare tenuità
Due persone subiscono una condanna penale: la prima per il porto abusivo di armi improprie senza giustificato motivo, la seconda per il possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Entrambi propongono ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o riduzioni di pena. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici stabiliscono che il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità impedisce di dichiarare la particolare tenuità del fatto per chi porta armi improprie. Inoltre, i numerosi precedenti penali per rapina e furto dell'altro imputato escludono qualsiasi beneficio. I condannati devono pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Porto di coltello: niente lieve entità presso l’ospedale
La Corte d'appello condanna l'imputata a sei mesi di arresto e seicento euro di ammenda per un porto di coltello non giustificato nei pressi di un ospedale. La donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata concessione della particolare tenuità del fatto, il diniego dell'attenuante per fatto di lieve entità e il rifiuto delle attenuanti generiche. I giudici supremi dichiarano il ricorso inammissibile: le censure ripropongono questioni di fatto già esaminate in secondo grado. Le dimensioni della lama, il luogo sanitario del rinvenimento e lo stato di agitazione della donna escludono qualsiasi lieve entità. La condanna resta definitiva e l'imputata deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di oggetti atti ad offendere: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo chiedeva l'assoluzione o l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto l'impugnazione perché presentata con argomentazioni generiche e mirata unicamente a ridiscutere l'accertamento dei fatti già esaminato nei gradi precedenti. La Corte d'appello aveva già negato il beneficio considerando le caratteristiche dello strumento rinvenuto, le modalità della perquisizione e i precedenti penali specifici dell'individuo. L'imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: stop ai ripensamenti
L'Imputato ha concordato con l'accusa l'applicazione della pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Subito dopo la sentenza di accordo, la difesa ha presentato un ricorso contro patteggiamento davanti ai giudici di legittimità per chiedere l'assoluzione per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge limita rigidamente i motivi per contestare una pena concordata, escludendo questioni di merito come la lieve entità del reato. L'Imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale per chi scappa contromano
Un automobilista è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo essere fuggito a forte velocità dinanzi alle forze dell'ordine, percorrendo strade e incroci contromano e mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione chiedendo l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché basata su argomenti generici che riproducevano lamentele già ampiamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha rilevato che le manovre spericolate per ostacolare l'inseguimento creano un pericolo concreto e immediato, mentre i plurimi precedenti specifici escludono qualsiasi beneficio di tenuità. L'uomo perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Cellulare in carcere: condanna confermata e no alla tenuità
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un detenuto per il possesso di un cellulare in carcere. Il personale penitenziario ha sorpreso l'uomo con un microtelefono nascosto nella tasca mentre si trovava all'interno della struttura detentiva. L'imputato ha presentato ricorso lamentando la mancata concessione della particolare tenuità del fatto e contestando l'entità della pena. I giudici supremi hanno giudicato il ricorso del tutto generico e inammissibile. La Corte ha chiarito che l'introduzione di dispositivi di comunicazione negli istituti di pena rappresenta un fatto di particolare gravità e che la pena era già stata fissata nei minimi consentiti. Il condannato dovrà pagare le spese del processo e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione dai domiciliari anche per pochi metri
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di evasione dai domiciliari. Le forze dell'ordine avevano accertato il suo allontanamento dall'abitazione senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice. La difesa ha sostenuto l'insussistenza del fatto contestando tempi e modi dello spostamento, chiedendo inoltre la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto l'impugnazione: qualsiasi allontanamento non autorizzato configura il delitto, a prescindere dalla distanza percorsa, dalla durata o dalle motivazioni del gesto. I precedenti penali e la mancanza di giustificazioni escludono inoltre ogni beneficio sanzionatorio, imponendo il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: niente sconti con i precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo chiedeva l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eliminazione dell'aggravante della recidiva. I giudici hanno chiarito che la particolare tenuità non era stata richiesta nei precedenti gradi di giudizio ed era priva di motivazioni concrete. Inoltre, hanno ribadito che le attenuanti non spettano di diritto in mancanza di elementi positivi e che i numerosi precedenti penali, commessi anche sotto false generalità, dimostrano una chiara progressione della pericolosità sociale. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Evasione dai domiciliari: i precedenti escludono la tenuità
Un uomo condannato per il reato di evasione dai domiciliari ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero violato le norme processuali, condannandolo per fatti diversi rispetto all'imputazione. Inoltre, lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La condotta accertata corrispondeva esattamente a quella descritta nell'atto di accusa. La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della particolare tenuità per via della durata e della distanza dell'allontanamento privo di giustificazione, oltre che per la presenza di precedenti penali che cancellano l'occasionalità della condotta. Il ricorrente deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: nessuna tenuità per chi fugge dai domiciliari
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per il reato di evasione, respingendo la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. L'uomo si era allontanato senza fornire alcuna giustificazione plausibile, violando le prescrizioni imposte. I giudici hanno chiarito che la condotta non presenta un disvalore minimo, considerati sia la durata dell'allontanamento sia lo spazio percorso. Inoltre, i precedenti penali a carico dell'individuo escludono il carattere occasionale dell'illecito. Il ricorso presentato dalla difesa è stato valutato generico e superficiale. I magistrati hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, condannando il ricorrente a sostenere le spese di causa e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
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Finti permessi e truffa ai danni dell’INPS: condanna confermata
Un datore di lavoro ha comunicato dati non veritieri al proprio commercialista, determinando l'inoltro all'ente previdenziale di dichiarazioni false sulla retribuzione e sulla fruizione di permessi in realtà mai goduti dai lavoratori dipendenti. Questo schema fraudolento ha causato un'evasione contributiva con un ingiusto profitto superiore a trentaduemila euro. L'imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la prescrizione del reato, la non punibilità per particolare tenuità del fatto e una revisione della pena. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna per truffa ai danni dell'INPS, dichiarando il ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure e dell'impossibilità di considerare di minima entità un danno economico rilevante per le casse pubbliche.
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Particolare tenuità del fatto negata al ladro con precedenti
Un uomo, condannato per furto pluriaggravato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della pena. L'imputato contestava la ricostruzione delle prove e invocava l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la condanna, disponendo anche il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Suprema Corte ha evidenziato che la causa di non punibilità non spetta quando l'azione criminosa ha avuto uno svolgimento prolungato, interrotto unicamente dall'arrivo casuale delle forze dell'ordine, e quando il soggetto ha già precedenti specifici per furto con strappo.
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