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Art. 1135 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1135 Codice Civile

Infiltrazioni dal lastrico solare: paga pure il danneggiato
Alcuni proprietari subiscono infiltrazioni di acqua piovana nei loro appartamenti a causa di difetti nei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare in uso esclusivo. Gli stessi citano in giudizio il condominio per ottenere il ristoro economico totale. La Corte d'Appello assegna i costi applicando la regola dell'articolo 1126 del Codice Civile: due terzi al condominio e un terzo ai proprietari titolari del lastrico. I proprietari ricorrono in Cassazione sostenendo la responsabilità esclusiva del condominio nella scelta dell'impresa inadempiente. La Suprema Corte rigetta il ricorso confermando che per le infiltrazioni dal lastrico solare di uso esclusivo vale il concorso stabilito dalla legge, pari a un terzo a carico dell'usuario e due terzi a carico della compagine condominiale. I condòmini ricorrenti perdono la causa e pagano le spese.
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Scelta dell’impresa per lavori straordinari: vietato delegare
Una proprietaria ha impugnato una delibera condominiale che affidava all'amministratore e a una commissione ristretta di consiglieri il compito di selezionare l'offerta definitiva per i lavori al palazzo. L'attrice contestava inoltre la rateizzazione del costo dell'impianto termico e l'addebito di una sanzione comunale nel bilancio comune. I giudici di merito hanno respinto tutte le sue richieste. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione su un punto cardine. La Corte ha chiarito che la scelta dell'impresa per lavori straordinari appartiene in via esclusiva all'assemblea dei condòmini e non può essere delegata ad altri soggetti. Restano invece valide la rateizzazione delle opere termiche e l'inserimento a bilancio della sanzione emessa a carico del condominio.
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Sostituzione caldaia condominiale valida senza preventivi
Un condomino impugna la delibera dell'assemblea che ha approvato la sostituzione caldaia condominiale guasta. L'attore contesta la mancata allegazione dei preventivi all'avviso di convocazione e sostiene che l'opera costituisca un'innovazione, soggetta a una maggioranza qualificata non raggiunta. In sede di impugnazione, l'erede del condomino deduce anche vizi nella liquidazione delle spese processuali. I giudici di merito rigettano l'impugnazione principale qualificando l'intervento come manutenzione straordinaria. La Corte di Cassazione conferma la decisione: l'amministratore non deve obbligatoriamente allegare i preventivi se l'ordine del giorno è chiaro, spettando al condomino visionarli. Inoltre, rimpiazzare un impianto termico obsoleto rappresenta un atto di manutenzione straordinaria e non un'innovazione vietata o a maggioranza rafforzata. La delibera resta valida e il ricorso viene integralmente respinto.
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SCIA antincendio: l’assemblea blocca i fondi e cade la condanna
Un amministratore di condominio subiva una condanna penale per aver omesso di presentare la SCIA antincendio di un edificio residenziale alto oltre 24 metri. Il professionista ricorreva in Cassazione sostenendo l'impossibilità tecnica di inviare la pratica prima del completamento delle opere necessarie. I lavori straordinari erano infatti bloccati dal mancato stanziamento dei fondi da parte dell'assemblea dei condomini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la condanna con rinvio. I giudici hanno chiarito che la responsabilità penale non scatta in modo automatico. Il giudice di merito deve accertare se l'amministratore possedesse autonomi poteri di spesa e se abbia compiuto ogni atto esigibile per superare l'inerzia del condominio.
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Prescrizione spese condominiali: il bilancio non ferma il tempo
Un condomino ha impugnato una delibera assembleare che gli addebitava vecchie morosità relative a lavori straordinari approvati diversi anni prima, sostenendo l'avvenuta prescrizione spese condominiali. La Corte di Cassazione ha stabilito che i contributi per lavori di manutenzione straordinaria si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni e non in quello quinquennale previsto per le spese ordinarie periodiche. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che la semplice approvazione del bilancio consuntivo annuale che riporta i debiti pregressi non costituisce un atto idoneo a interrompere il decorso del tempo, poiché privo di un'esplicita intimazione di pagamento. La sentenza di secondo grado è stata quindi annullata con rinvio per verificare la presenza di idonei atti interruttivi della prescrizione.
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Lavori straordinari in condominio: senza delibera paga l’impresa
Un condominio ha proposto ricorso in Cassazione contro l'impresa appaltatrice per contestare la somma pretesa per presunti lavori straordinari in condominio. L'amministratore e il direttore dei lavori avevano firmato il verbale di collaudo riconoscendo importi extra mai approvati dall'assemblea. La Corte d'Appello aveva ritenuto valido tale accordo e negato il risarcimento per i difetti dell'opera. La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze del condominio. I giudici hanno chiarito che l'amministratore e il direttore dei lavori non hanno il potere di vincolare i condomini al pagamento di lavori straordinari in condominio non autorizzati ne urgenti. Inoltre, la Corte ha stabilito che i vizi occulti emersi nel tempo vanno distinti chiaramente dai vizi palesi gia addebitati ai tecnici. La causa torna ora in Appello per un nuovo riesame.
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Rendiconto condominiale: la sostanza vince sulla forma
Un condomino ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio, contestando la durata superiore all'anno dell'esercizio, l'uso del criterio di competenza anziché di cassa e la locazione a terzi dell'ex alloggio del custode. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che il rendiconto condominiale non deve seguire regole formali rigide come i bilanci societari, purché sia chiaro e comprensibile. Inoltre, la variazione temporanea della durata dell'esercizio per riallineare le date è legittima, così come la locazione dell'alloggio del custode inutilizzato, qualificata come atto di ordinaria amministrazione. Il condomino perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Ripartizione delle spese condominiali: no all’unanimità
Il Condomino impugna le delibere assembleari che gli addebitano spese personali, come solleciti e invio verbali, per circa duemila euro, ritenendole nulle. Il Tribunale dichiara la nullità parziale delle delibere perché approvate a maggioranza e non all'unanimità. La Cassazione accoglie il ricorso del Condominio. La Suprema Corte chiarisce che la ripartizione delle spese condominiali individuali rientra nei poteri dell'assemblea a maggioranza ai sensi dell'art. 1123, secondo comma, c.c., purché sia valutata la specifica utilità per il singolo. Non serve l'unanimità per addebitare costi postali o di sollecito. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Ripartizione spese terrazza a livello: privato contro comune
La Proprietaria di un appartamento ha impugnato la delibera del proprio condominio che le addebitava l'intero costo di manutenzione per la parte sporgente della sua terrazza a livello. La Proprietaria sosteneva che l'intera superficie dovesse seguire la ripartizione spese terrazza a livello prevista dall'articolo 1126 del codice civile (un terzo a suo carico e due terzi a carico dei condomini sottostanti). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la parte sporgente della terrazza funge solo da balcone privato e non copre l'edificio. Di conseguenza, le spese per questa porzione (pari al 60% del totale) spettano interamente alla Proprietaria esclusiva, mentre la regola di ripartizione proporzionale si applica solo al restante 40% che funge da effettiva copertura dello stabile.
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Spese tetto e condominio parziale: paga solo chi è coperto
Una condomina impugna le delibere assembleari che le addebitano il 50% delle spese di rifacimento del tetto della sua palazzina, facente parte di un complesso più ampio. La ricorrente sostiene che le spese vadano ripartite tra tutti i condomini del complesso in base ai millesimi generali, citando una prassi passata. La Cassazione respinge il ricorso, confermando l'esistenza di un condominio parziale. Trattandosi di un tetto che copre solo una specifica palazzina, le spese spettano esclusivamente ai proprietari di quel fabbricato (Art. 1123, comma 3, c.c.). La Corte chiarisce che la deroga ai criteri di riparto richiede un accordo scritto all'unanimità e non può nascere da semplici comportamenti concludenti. Inoltre, l'impugnazione è tardiva poiché i vizi contestati comportano l'annullabilità e non la nullità della delibera, richiedendo il rispetto del termine di trenta giorni.
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Ricognizione di debito dell’amministratore: condominio non paga
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cessionaria del Credito, che pretendeva il pagamento di lavori straordinari aggiuntivi eseguiti dall'Impresa Appaltatrice per il Condominio. La richiesta si fondava su una scrittura privata firmata dall'Amministratore, qualificata come ricognizione di debito dell'amministratore. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'amministratore non ha il potere di autorizzare lavori straordinari né di firmare una ricognizione di debito dell'amministratore senza una preventiva delibera dell'assemblea condominiale. Mancando la prova di tale delibera per i lavori extra, il Condominio non è vincolato al pagamento. La Cessionaria del Credito perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Spese Antincendio Garage: Paga Solo Chi lo Usa, non Tutti
Un'assemblea condominiale aveva deliberato di addebitare le spese per l'adeguamento antincendio dell'autorimessa anche ai condomini non proprietari di box, seppur in misura ridotta. Un condomino proprietario di un box ha impugnato la delibera. La Corte di Cassazione ha stabilito che la corretta ripartizione spese antincendio deve gravare esclusivamente sui proprietari delle unità immobiliari situate nell'autorimessa. Questo perché sono loro a trarre l'utilità diretta e a creare il potenziale pericolo. Una delibera presa a maggioranza non può modificare questo criterio legale. Di conseguenza, la delibera è stata ritenuta invalida e il ricorso del Condominio è stato respinto, dando ragione al singolo Condomino.
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Impugnazione delibera condominiale: documenti negati ma torto
Un condomino avvia un'azione di impugnazione della delibera condominiale sostenendo la sua invalidità. Il motivo principale era la mancata ricezione della documentazione contabile richiesta prima della riunione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'amministratore non ha l'obbligo di allegare automaticamente i documenti alla convocazione. Spetta al singolo condomino farne richiesta specifica e pertinente all'ordine del giorno. Una richiesta vecchia o non correlata non è sufficiente a invalidare la delibera. La Corte ha quindi confermato la validità della decisione dell'assemblea, inclusa l'approvazione di una transazione con un'impresa, ritenendola una scelta legittima e non sindacabile nel merito.
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Compenso amministratore: il rendiconto approvato vale come prova
Un ex amministratore chiede il pagamento del suo compenso e il rimborso di alcune spese, ma il Condominio si oppone. La Corte di Cassazione chiarisce una distinzione fondamentale: per ottenere il rimborso delle spese anticipate, l'amministratore deve fornire documenti e ricevute specifiche. Invece, per il diritto al compenso amministratore condominio, è sufficiente la prova dell'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea. Tale approvazione, infatti, agisce come un riconoscimento del debito del Condominio verso il professionista. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione sfavorevole all'amministratore, stabilendo che il rendiconto approvato è prova sufficiente per la richiesta del solo compenso.
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Mancata discussione orale: sentenza nulla e processo da rifare
Una condomina impugna una delibera assembleare. Durante il processo d'appello, chiede di poter discutere oralmente la causa, ma i giudici decidono senza concederle l'udienza. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la mancata discussione orale, quando una parte la richiede formalmente, costituisce una violazione del diritto di difesa. Questo errore procedurale causa la nullità automatica della sentenza, senza bisogno di dimostrare quale specifico danno abbia causato. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata e il processo dovrà essere celebrato di nuovo, questa volta garantendo il dibattito finale.
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Lavori su parti private? La nullità delibera condominiale è certa
Un'assemblea condominiale approva lavori di impermeabilizzazione che interessano sia le parti comuni sia le 'bocche di lupo', di proprietà esclusiva di un singolo condomino. Quest'ultimo impugna la decisione. La Corte di Cassazione conferma la nullità della delibera condominiale. Il principio sancito è chiaro: l'assemblea non ha il potere di deliberare interventi su beni di proprietà privata, poiché il suo ambito di competenza è limitato alla gestione delle cose comuni. Tale delibera è nulla per 'eccesso di potere', indipendentemente dal fatto che il proprietario fosse consenziente o che la ripartizione delle spese fosse rimandata. La decisione invade una sfera di diritti individuali che l'assemblea non può toccare. Il Condominio perde la causa.
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Bocche di lupo private: scatta la nullità delibera condominiale
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di una delibera condominiale che approvava lavori di manutenzione su 'bocche di lupo' di proprietà esclusiva di un singolo condomino. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: l'assemblea non può deliberare su beni privati, poiché ciò esula dalle sue competenze. La decisione è radicalmente nulla anche se il proprietario interessato è d'accordo e gli altri condomini sono esonerati dalla spesa. Il fatto stesso di approvare l'opera crea una responsabilità per il Condominio su un bene non suo, giustificando l'impugnazione. Questa sentenza ribadisce la netta separazione tra la gestione dei beni comuni e la sfera della proprietà individuale.
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Condomino danneggiato: risarcito ma paga la ripartizione spese
La Cassazione chiarisce un punto cruciale sulla ripartizione spese condominiali. Una condomina, il cui appartamento era stato danneggiato da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare mal manutenuto, si opponeva a partecipare alle spese per il rifacimento. La Corte ha stabilito che, nonostante il diritto al risarcimento, il condomino danneggiato non può essere considerato un soggetto terzo estraneo al condominio. In quanto comproprietario delle parti comuni, egli resta obbligato a contribuire alla loro manutenzione. La sentenza afferma quindi che il diritto al risarcimento del danno non esonera dall'obbligo di partecipare alla ripartizione spese per la riparazione del bene che ha causato il pregiudizio.
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Animazione in condominio: nullità della delibera per spese extra
Una proprietaria impugna una delibera che addebita a tutti i condomini le spese per un servizio di animazione in un complesso turistico. La Corte di Cassazione ha confermato la sua vittoria, stabilendo la nullità della delibera condominiale. L'assemblea non può imporre costi per servizi non essenziali e a fruizione separata, come l'animazione, perché esulano dalla gestione delle parti comuni. Decidere su materie estranee alle proprie competenze legali rende la delibera nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto, poiché l'assemblea agisce senza averne il potere.
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Delibera condominiale annullabile: paga anche chi si è distaccato
Una condomina si distacca dal riscaldamento centralizzato ma il condominio le addebita ugualmente le spese. La Cassazione ha stabilito che la proprietaria deve pagare. La delibera che ripartisce le spese, anche se errata, è una delibera condominiale annullabile e non nulla. Per non pagare, la condomina avrebbe dovuto impugnare la delibera entro il termine di 30 giorni. Non avendolo fatto, la decisione dell'assemblea è diventata definitiva e l'obbligo di pagamento valido, nonostante il distacco dall'impianto.
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