Un automobilista ha ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox. Ha contestato la sanzione, sostenendo che il decreto prefettizio che autorizzava l'installazione dell'autovelox fosse illegittimo e che la segnalazione non fosse adeguata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il giudice può valutare la legittimità del decreto prefettizio solo per vizi formali, non di merito. Per le strade statali, il parere dell'ente proprietario non è necessario se coincide con la Prefettura. La segnalazione dell'autovelox deve essere adeguata, ma non esiste una distanza minima fissa. L'omologazione dell'autovelox era regolare, rendendo irrilevante la modalità di rilevazione. La multa per autovelox è quindi valida.
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