Una cittadina ha richiesto la revoca della confisca di un bene, sostenendo di esserne la legittima proprietaria. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza e la successiva opposizione. La donna ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la presunta parzialità del magistrato, il quale ha deciso sia sulla domanda iniziale sia sull'opposizione. Ha inoltre contestato l'errata valutazione della titolarità del bene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che lo stesso magistrato può gestire la fase di opposizione, poiché essa fa parte del medesimo procedimento esecutivo. Inoltre, le prove hanno confermato l'intestazione fittizia: il bene è stato acquistato e saldato da un terzo. La ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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