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Codice Civile
Codice Penale

Le lesioni lievi possono determinare un danno morale

Danno morale, allegato e provato anche mediante il ricorso a presunzioni, non sussiste alcuna automaticità parametrata al danno biologico.

Pubblicato il 25 October 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico dott.ssa nella causa N.R.G ., trattenuta in decisione all’udienza del 27 settembre 2018, vertente tra:

XXX difeso giusta delega in atti dall’Avv.

ATTORE

E

YYY, contumace

CONVENUTO

ZZZ in persona del legale rapp.te p.t. , difesa giusta delega in atti dall’Avv.

CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da RCA – investimento pedone

CONCLUSIONI: come precisate all’udienza del 27.9.2018 Ha pronunciato

SENTENZA n. 2191/2018 pubblicata il 18/10/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; si premette la conoscenza dell’atto di citazione e della documentazione allegata , della comparsa di costituzione e risposta e dei documenti allegati, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa, che qui integralmente si richiamano.

XXX ha convenuto in giudizio YYY e ZZZ , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni (biologico , morale e patrimoniale) derivanti dal sinistro occorso in data 12 dicembre 2007 in Pavona, allorquando esso attore all’altezza della intersezione Via era stato investito dall’autocarro tg, di proprietà e condotto da YYY (assicurato per la RCA con ZZZ) , riportando lesioni (v. documentazione medica in atti) .

Contumace il YYY, si è costituita ZZZ , la quale ha contestato il fatto storico e il quantum debeatur , concludendo per il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, per il riconoscimento dello stato di necessità di cui all’art. 2045 c.c. .

Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , ferma la proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 145 Cod. Assicurazioni (v. doc. 7 allegato al fascicolo di parte attrice), ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di accoglimento nei limiti di cui si dirà infra .

Dal rapporto della Polizia Locale in atti risulta che in data 2 dicembre 2007 nel corso di una manifestazione di autotrasportatori l’autocarro Opel, condotto dal proprietario YYY , percorreva Via con direzione Pomezia, e , giunto alla altezza della intersezione con Via, si trovava la strada ostruita dai manifestanti che invitavano i conducenti degli autocarri ad aderire allo sciopero ; l’autocarro dapprima si accostava verso il lato sinistro della strada per poi porre in essere una manovra repentina di svolta a destra , a seguito della quale investiva il XXX, che riportava una frattura pluriframmentaria del polso sinistro .

Nell’immediatezza del fatto taluni manifestanti , segnatamente *** e ***, hanno riferito ai verbalizzanti di avere assistito all’investimento, e che il conducente dell’autocarro non aveva prestato i soccorsi necessari al XXX (v. ancora rapporto in atti e dichiarazioni allegate ).

Di poi l’Agente *** verbalizzante come da rapporto in atti , escussa come teste all’udienza del 20 maggio 2015, pur non avendo assistito all’investimento , essendo giunta in un momento successivo, ha riferito di aver rinvenuto sull’asfalto, durante i rilievi fotografici, dei brandelli di un giubbotto che il XXX affermava essere di sua proprietà , giubbotto “lacerato nella manica sinistra” (v . verbale ud. 20.5.2015): proprio al polso sinistro l’attore riportò lesioni.

È stato provato ad avviso del decidente il fatto storico dell’investimento .

Il conducente dell’autocarro con condotta di guida estremamente superficiale e disattenta , nel tentativo di evitare qualsiasi contatto con i manifestanti , pose in essere una manovra di svolta a destra improvvisa e repentina con la quale investì l’attore .

Nell’acclarato clima di concitazione generale , caratterizzato dalla presenza di numerose persone intente a manifestare , il YYY avrebbe dovuto adottare una condotta di guida improntata alla massima attenzione , proprio al fine di prevenire il rischio di investire qualche manifestante presente sulla sede stradale .

Si impone dunque la condanna del convenuto in solido con ZZZ al risarcimento dei danni.

Venendo al quantum debeatur , la CTU espletata dalla ***, immune da vizi logici e/o di altra natura, e tale pertanto da essere pienamente condivisa dal giudicante, ha evidenziato che il XXX, a seguito del sinistro , ha subito un danno biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell’organismo umano , di natura areddituale , quantificato nel modo che segue:

invalidità permanente 5 %; inabilità temporanea assoluta gg. 40 ; inabilità temporanea parziale al 50%,gg. 30 .

Venendo ora alla liquidazione del danno , facendo applicazione delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità (viene rilevo un’invalidità permanente inferiore al 10%), come aggiornate dal Decreto Ministeriale 17 luglio 2017 (i nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2017) vanno riconosciute all’attore (43 anni al momento del sinistro) le seguenti somme:

euro 5033,73 attuali a titolo di ristoro del danno da invalidità permanente;

– euro 1875,20 attuali a titolo di ristoro dell’invalidità temporanea totale; euro 703,20 attuali a titolo di ristoro del danno da invalidità temporanea parziale al 50% ; per un totale di € 7612,31 attuali.

Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro per € 470,17.

Si perviene all’importo finale di € 8082,30 attuali.

Non può essere riconosciuto all’attore il danno morale .

Posto che astrattamente anche le lesioni lievi possono determinare un danno morale , osserva il decidente che il danno morale va sempre allegato e provato , anche mediante il ricorso a presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito ; ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale , in aggiunta al biologico previsto dall’art. 139 Cod. Ass. , soltanto ove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza – turbamento e fornisca altresì la prova degli stessi anche mediante presunzioni (Cass. Civ. 17209/2015).

Nel caso di specie solo nella memoria di precisazione della domanda l’attore ha chiesto il ristoro del danno morale, senza offrire alcuna allegazione a sostegno della domanda e senza argomentare sull’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza autonomamente ristorabile .

Nulla è infine dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale , non avendo parte attrice fornito alcuna prova della esistenza di nesso eziologico tra l’evento lesivo e le prospettate ridotta capacità di guadagno e contrazione del volume di affari .

Si osserva in particolare che parte attrice ha allegato alle memorie istruttorie dirette il modello CUD per gli anni 2008 e 2009 , ma ha omesso di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni precedenti il sinistro, come obbligatoriamente previsto dall’art. 137 comma 1 Cod. Ass. , sicchè non ha provato di aver subito una contrazione del reddito .

Compendiando , si impone la condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di € 8082,30 attuali.

Va infine risarcito il danno da lucro cessante per la mancata tempestiva disponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento (Sez. Un. 1712/1995).

A tal fine occorre devalutare l’importo di € 8082,30 alla data del sinistro ; su tale ultimo importo, rivalutato anno dopo anno secondo l’indice ISTAT sul costo della vita, vanno fatti decorrere gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo.

Le spese di causa , ivi comprese quelle di CTU , seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da D.M. 55/2014 , per essersi l’attività defensionale esaurita in epoca successiva alla entrata in vigore del ridetto decreto (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 , valori medi, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento nonché alle quattro fasi di giudizio); spese da distrarsi in favore del procuratore dell’attore che ne ha fatto anticipazione .

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede :

a) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di € 8082,30, oltre interessi legali sull’importo da ultimo indicato devalutato alla data del 12 dicembre 2007 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall’evento al saldo, a titolo di risarcimento del danno ;

b) pone in via definitiva a carico dei convenuti in via solidale le già liquidate spese di CTU medico-legale;

c) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di causa in favore dell’attore , che si liquidano in € 500,00 per esborsi, € 4835,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge , spese da distrarsi in favore dell’Avv. che ne ha fatto anticipazione .

Così deciso in Velletri il 18 ottobre 2018

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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