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Indennizzo spettante all’appaltatore

Indennizzo, di cui all’art 1671 cod civ, spettante all’appaltatore in caso di recesso unilaterale da parte del committente.

Pubblicato il 27 October 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE

Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. ha pronunciato la seguente

sentenza n. 10613/2018 pubblicata il 19/10/2018

nella causa civile iscritta al n. R.G. promossa

da

XXX () in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende per delega in atti

attore

contro

YYY (C.F.) e ZZZ (C.F.), elettivamente domiciliati in Milano, presso lo studio degli avv.ti che li rappresentano e difendono per delega in atti
convenuti

Oggetto: appaltorecessopagamento indennizzo

Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza del 16/5/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

XXX ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano i coniugi YYY e ZZZ per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di euro 15.346,10 oltre interessi legali dal 31/5/2014 al saldo.

A sostegno della domanda la società attrice deduceva: che i convenuti avevano avevano appaltato a XXX alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile (villetta a schiera) sito in Cisliano, che si accingevano ad acquistare; che le opere da eseguire erano descritte nel preventivo del 18/2/2014 accettato verbalmente dai committenti; che i lavori erano iniziati il 30/4/2014 e l’impresa aveva fatturato un primo acconto di euro 3.700,00 (oltre IVA) regolarmente pagato dai committenti; che il 24/5/2014 l’impresa aveva emesso una seconda fattura rimasta non pagata; che i lavori erano proseguiti con regolarità fino al 31/5/2014, allorché i committenti avevano comunicato la loro volontà di interrompere il rapporto contrattuale; che in quell’occasione l’impresa aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri per far constatare lo stato dei luoghi e la modalità di allontanamento dal cantiere; che sul posto erano intervenuti agenti della Polizia Locale di Cisliano, i quali avevano redatto un verbale d’intervento e scattato fotografie dei luoghi; che al momento dell’interruzione del rapporto i lavori oggetto del contratto erano quasi ultimati, restando da completare la piastrellatura di due pareti della cucina ed il rifacimento dei due bagni; che l’impresa aveva poi conteggiato il consuntivo dei lavori eseguiti, per complessivi euro 19.416,10 (IVA inclusa), ed aveva richiesto ai committenti il pagamento del saldo di euro 15.346,10 (IVA inclusa), dedotto l’acconto già versato; che i committenti si erano rifiutati di pagare il saldo pur non avendo mosso alcuna contestazione in merito ai lavori eseguiti dall’impresa attrice.

A fondamento della domanda gli attori hanno prodotto il preventivo lavori del 18/2/2014, le due fatture emesse (una saldata, l’altra rimasta inevasa), il verbale di intervento della Polizia Locale di Cisliano (doc. 5), il sollecito di pagamento del saldo in data 8/7/2014 con allegato il consuntivo dei lavori del 31/5/2014. I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda avversaria pur riconoscendo che tra le parti era intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto le opere descritte nel preventivo datato 18/2/2014, da eseguire nella villetta di Cisliano divenuta in seguito di loro proprietà. In relazione al corrispettivo complessivo di euro 19.000,00 indicato nel preventivo, i convenuti deducevano che l’appaltatore aveva riconosciuto uno sconto di euro 500,00, riducendolo così a complessivi euro 18.500,00, di cui una parte, pari al 20% (3.700,00 oltre IVA), pagata in acconto e fatturata dall’impresa. I convenuti esponevano inoltre: che i lavori erano iniziati il 5/5/2014 e a distanza di pochi giorni avevano riscontrato anomalie e disfunzioni subito contestate all’impresa, la quale il 24/5/2014 aveva inoltrato una seconda richiesta di acconto ingiustificata dallo stato delle opere; che per le anomalie riscontrate e a causa dell’insoddisfacente esecuzione dei lavori i convenuti/committenti comunicavano il recesso dal contratto, che dava luogo all’episodio di sfratto dal cantiere dell’impresa in data 31/5/2014; che non avevano pagato alcun ulteriore importo all’impresa poiché non dovuto sulla base di quanto emerso da una verifica dei lavori eseguita da un tecnico di fiducia dei committenti, il quale aveva concluso che l’acconto versato era già satisfattivo; che lo stato dei luoghi era successivamente mutato poiché avevano affidato i lavori a un’altra impresa.

L’istruttoria si è articolata nell’acquisizione dei documenti prodotti e nell’escussione dei testi indicati dalle parti.

La domanda dell’attore è fondata, sia pure in relazione ad un credito inferiore a quello preteso.

1. Il rapporto contrattuale
E’ pacifico che le parti hanno concluso verbalmente un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori indicati nel preventivo datato 18/2/2014 (doc. 1 dell’attore), da eseguire nella villetta di proprietà dei convenuti sita in Cisliano.

Tale preventivo descrive analiticamente le opere commissionate distinguendo relative al bagno, alla cucina, al pavimento in parquet, alla lavanderia, all’imbiancatura e all’impianto elettrico; il corrispettivo viene indicato “a corpo” per le prime voci, mentre per l’impianto elettrico reca l’indicazione “in economia”, ovvero da calcolarsi in base al costo del materiale e delle ore di manodopera effettivamente impiegati; nel medesimo preventivo in esame è altresì specificato che era carico dell’impresa “tutto quello che è interno al muro”, mentre i committenti erano tenuti a fornire “tutto quello che è a vista (piastrelle, raccorderia, placchette, sanitari ecc.)”.

Parimenti pacifico in atti è che, in corso d’opera, i convenuti hanno richiesto all’impresa di eseguire anche la posa di zoccolini ceramici nel soggiorno e nell’ingresso, inizialmente non prevista (doc. 4 e 8 del convenuti).

Per quanto riguarda il corrispettivo “a corpo” pattuito, l’allegazione dei convenuti secondo cui l’impresa avrebbe concesso uno sconto di euro 500,00 sul prezzo previsto nel preventivo, così da ridurre il prezzo complessivo ad euro 18.500,00, non è stata contestata specificamente da parte attrice e va dunque ritenuta provata ex art. 115 c.p.c.; peraltro, ciò trova riscontro nella fattura di acconto n. 20 del 6/5/2014 pagata dai committenti (doc. 2 attore e doc. 4 convenuto), relativa al 20% del corrispettivo pattuito (euro 3.700,00, pari al 20% di 18.500,00).

Come detto, nel prezzo “a corpo” sono esclusi i lavori relativi all’impianto elettrico e alla posa degli zoccolini.

In relazione alle opere escluse dal corrispettivo a corpo l’impresa ha emesso la fattura n. 22 del 24/5/2014 (doc. 3 dell’attore), nella quale il prezzo dell’impianto elettrico è indicato in euro 3.649,00 (per opere murarie, materiale elettrico e di consumo) e quello per la posa degli zoccolini in euro euro 275,00, oltre all’importo di in euro 5.550,00 pari ad un ulteriore 30% di acconto relativo alle ulteriori opere.

Al riguardo, i convenuti – che sostengono di non aver pagato il secondo acconto richiesto perché ritenuto non giustificato dallo stato delle opere – non contestano la congruità dei prezzi esposti dall’impresa per l’impianto elettrico e per la posa degli zoccolini.

Ora, è incontroverso che durante l’esecuzione dei lavori, iniziati all’inizio di maggio, il 31/5/2014 i committenti hanno allontanato l’appaltatore dal cantiere; la circostanza risulta anche dalla relazione di servizio della Polizia Locale di

Cisliano (doc. 5 dell’attore) ed è stata riferita dal teste *** (vd verbale del 19/4/2017).

Il comportamento tenuto dai committenti durante l’esecuzione del contratto e prima della conclusione dei lavori costituisce una inequivoca manifestazione della volontà di recedere dal contratto di appalto. Come noto, l’art. 1671 c.c. disciplina un’ipotesi di recesso prevista ex lege in favore del committente, quale esercizio di un diritto potestativo esercitabile anche quando l’esecuzione dell’opera sia iniziata.

Il contratto concluso dalle parti in lite si è dunque sciolto per volontà dei committenti, ma dal recesso discende il loro obbligo di tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Nel presente giudizio, l’appaltatore si limita a richiedere il pagamento dei lavori eseguiti.

2. I lavori eseguiti
In conformità ai principi di riparto dell’onere probatorio vigenti nel nostro ordinamento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001), spetta all’impresa provare i lavori eseguiti fino al recesso dei committenti.

Il consuntivo dei lavori datato 31/5/2014 e prodotto dall’attore (doc. 6) è contestato dai convenuti, secondo i quali esso conterrebbe alcuni lavori “mai neppure iniziati” e, in relazione ai lavori fatti, i corrispettivi esposti sarebbero superiori a quanto previsto nel preventivo (vd comparsa di costituzione, pag. 8). Effettivamente, nel consuntivo del maggio 2014 il corrispettivo delle opere risulta conteggiato “a misura” e non dunque in conformità a quanto pattuito (“a corpo” per una parte delle opere e “in economia” per le altre).

A sostegno della sua domanda l’attore ha prodotto il verbale di intervento della Polizia Locale redatto il 31/5/2014, con allegate le fotografie che riproducono lo stato di fatto di alcuni dei locali della villetta, in particolare di un bagno (che risulta demolito), della cucina (che risulta parzialmente piastrellata), di una camera da letto, dell’ingresso ed del balcone (doc. 5). Tali documenti, non sono da soli idonei a provare l’entità dei lavori svolti dall’impresa, se non limitatamente a quanto si evince dalle foto in ordine alla avvenuta demolizione di un bagno e alla parziale piastrellatura della cucina. Peraltro, su tali opere i convenuti non sollevano contestazioni specifiche e riconoscono la loro esecuzione.

Il teste ***, escusso su indicazione dell’attore, ha riferito di aver lavorato nel cantiere come coordinatore dei lavori relativi agli impianti tecnici ha dichiarato che al momento in cui i committenti avevano chiesto di cessare i lavori mancava da eseguire: la piastrellatura della cucina nella misura non più del 20%; l’impianto del gas era finito, mancando solo l’allaccio alla cucina; l’impianto elettrico era stato completato; l’imbiancatura era stata ultimata eccetto il plafone della cucina e la lavanderia; un bagno di servizio era stato demolito fino al rustico, mentre il bagno padronale era stato lasciato funzionale su richiesta dei committenti (vd verbale del 15/11/2016). Il teste ***, indicato dai convenuti, ha riferito di essere stato incaricato dai committenti nella prima decade di giugno 2014 di verificare lo stato del cantiere e che, alla data del suo sopralluogo, mancava la realizzazione dei bagni e di parte della parete della cucina, l’impianto a gas non era terminato, l’impianto elettrico era incompleto per la parte telefonica e mancava nei bagni e al piano cantinato, mentre la tinteggiatura mancava nei bagni, nella cucina e nella lavanderia, ed era da completare nel vano scala (vd verbale del 15/11/2016).

Le testimonianze sono incentrate più sui lavori non eseguiti, ma la deposizione del teste *** risulta rafforzata dalla sua relazione e dalle foto eseguite dal tecnico dei committenti subito dopo il recesso (doc. 8 dei convenuti). Riguardo a tale relazione, è lo stesso appaltatore ad evidenziarne la portata probatoria in merito all’entità dei lavori eseguiti, pur contestandone le conclusioni per quanto riguarda la quantificazione del corrispettivo. Considerato che nel caso concreto non è stata disposta una CTU per la pacifica avvenuta modificazione dello stato dei luoghi, può senz’altro farsi riferimento a tale relazione tecnica ai fini di accertare quali lavori possono ritenersi eseguiti alla data del recesso.

Ebbene, confrontando le opere descritte nella relazione dell’ing. *** con quelle previste nel preventivo del 18/2/2014 e considerato che ciò che la suddetta relazione tecnica non indica come mancante deve ritenersi eseguito, in relazione ai vari locali dell’immobile può dirsi provato che al momento del recesso dei committenti l’impresa aveva eseguito i seguenti lavori:

1. Bagno: rimozione dei sanitari, del rivestimento verticale e della pavimentazione del bagno al primo piano; nessun lavoro nel secondo bagno, posto al piano rialzato.

2. Cucina: parziale rivestimento verticale della cucina con piastrelle (preceduto da asportazione delle piastrelle preesistenti, rasatura delle pareti, modifica dell’impianto idraulico), modifica dell’impianto del gas parzialmente eseguita ma non completata.

3. Parquet: lamatura del parquet delle 3 camere compreso disimpegno al primo piano.

4. Lavanderia: nessun lavoro eseguito.

5. Imbiancatura: tinteggiatura eseguita, ma da rifinire in alcuni punti, nelle tre camere poste al primo piano; eseguita nel soggiorno; eseguita parzialmente (quindi da completare) nella cucina, nell’ingresso, nel disimpegno del primo piano e nel vano scala di collegamento tra il piano rialzato e il primo piano; nessuna tinteggiatura eseguita nel piano cantinato ove sono collocati box, cantina e lavanderia.

6. Impianto elettrico: rifacimento dell’impianto elettrico con “infilaggio” di tutto il piano primo e di tutto il piano terra ad eccezione dei due bagni (necessariamente preceduto dalle opere murarie e dal posizionamento dei tubi di scorrimento), mancante dei frutti dell’impianto tv e telefonico.

7. Posa di zoccolini ceramici al piano rialzato nell’ingresso e nel soggiorno, ancora da stuccare.

Talune carenze rilevate nella relazione dell’ing. *** (scatole di derivazione aperte, mancanza di placche a copertura dei castelletti, posizionamento di alcuni frutti non conformi alle richieste della proprietà, mancanza di collegamento dell’impianto di condizionamento, mancata reinstallazione dei radiatori, mancanza di placche a chiusura dei collettori dell’impianto di riscaldamento, intonaco a civile sulla spalla della lesena in cucina da completare, porte interne e coprifili da rimontare) non rappresentano difformità o vizi che possono incidere sul valore delle opere eseguite, posto che l’impresa non è stata nella condizione di poter completare i lavori per la richiesta dei committenti di lasciare immediatamente il cantiere al momento del recesso dall’appalto. Tali mancanze possono essere valutate in termini quantitativi nella determinazione dei lavori effettivamente eseguiti.

Posti a confronto i lavori descritti nel preventivo del 18/2/2014 con quelli che risultavano eseguiti al momento del recesso e tenendo anche conto di quanto mancava al completamento di alcuni lavori fatti, si può con ragionevole approssimazione ritenere, anche in base alla planimetria della villetta (doc. 8 dei convenuti), che i lavori svolto dall’impresa attrice rappresentano: il 10% delle opere relative ai due bagni (sola demolizione di uno dei due), l’80% dei lavori della cucina (mancava da completare parte del rivestimento con piastrelle e l’allacciamento del gas), tutti i lavori relativi al parquet (realizzato per intero), il 50% dei lavori di imbiancatura (non eseguita al piano cantinato e nei due bagni e fatta solo in parte al primo piano, al piano rialzato e nel vano scala), il 60% dell’impianto elettrico (modificato al primo piano ed al piano rialzato, ove non risulta completato per la mancanza di alcuni frutti, è stato lasciato immutato al piano cantinato) e l’80% della posa di zoccolini ceramici (non completata con la stuccatura).

3. L’indennizzo spettante all’appaltatore
Accertati come sopra i lavori svolti, nelle percentuali approssimative indicate, può procedersi alla determinazione dell’indennizzo spettante all’impresa.

In tema, è stato chiarito che l’indennizzo di cui all’art 1671 cod civ, spettante all’appaltatore in caso di recesso unilaterale da parte del committente:

– ha natura risarcitoria come si evince dal significato etimologico – lessicale dell’espressione “tenga indenne” e dal principio per il quale pure i danni derivanti da attività lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole (cfr., fra le altre, Cass. n. 77 del 08/01/2003 e Cass. n. 6132 del 17/11/1980);

– ai fini della sua determinazione, sono applicabili gli stessi principi in tema di risarcimento del danno, ivi compresa la possibilità di una liquidazione equitativa (Cass. n. 17340 del 17/11/2003);

– anche se trae la sua base da un contratto dal quale il committente ha legittimamente receduto, ed al quale deve essere quindi collegato, non corrisponde ad un adempimento parziale del contratto stesso;

– non ha natura di corrispettivo di operazioni di “cessione” o “prestazione“, sicché non è soggetto ad IVA (Cass. n. 23577 del 18/11/2015);

– va determinato sulla base dei prezzi contrattuali, ma il riferimento al prezzo contrattuale vale solo ai fini della determinazione dell’indennizzo base, sul quale deve poi essere operata, anche d’ufficio, la rivalutazione monetaria sino alla data della liquidazione, senza che sia lecito distinguere tra le varie componenti dell’indennizzo stesso (Cass. n. 6132/1980 e n. 77/2003).

Tenuto conto dei prezzi concordati dalle parti, sia per le opere preventivate “a corpo” sia in relazione all’impianto elettrico e alla posa degli zoccolini, ed operata una corrispondente riduzione in base alla approssimativa percentuale dei lavori effettivamente svolti dall’appaltatore al momento del recesso della controparte, l’indennizzo può essere equitativamente determinato in complessivi euro 8.200,00, da cui va detratto l’importo di euro 3.700,00 (al netto di IVA) pari all’acconto pagato dai committenti. La differenza di euro 4500,00 va rivalutata ad oggi in base agli indici Istat e con il calcolo degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata risulta pari ad euro 4.668,00.

I convenuti vanno pertanto condannati in solido a pagare alla società attrice la somma di euro 4.668,00, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia – coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta – sino al saldo.

Infine, per il principio della soccombenza, i convenuti vanno altresì condannati a rifondere le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al credito riconosciuto all’attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 27/1/2015, da XXX nei confronti di YYY e di ZZZ, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

1. condanna i convenuti YYY e ZZZ, in solido fra loro, a pagare alla società attrice la somma di euro 4.668,00, maggiorata degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

2. condanna i medesimi convenuti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.664,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.400,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 19/10/2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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