fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

La figura del danno da perdita parentale

La figura del danno da perdita parentale , danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia.

Pubblicato il 20 March 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA LLL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 132/2022 pubblicata il 10/03/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2597/2018 trattenuta in decisione all’udienza del XXX con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc,

pendente tra

XXX (C.F.), YYY (C.F.), ZZZ (C.F.) KKK (C.F.), JJJ (C.F.),

QQQ (C.F.), PPP (C.F.), AAA (C.F.), UUU (C.F.), RRR (C.F.), LLL (C.F.), FFF (C.F.) EEE (C.F.) tutti rappresentati e difesi dall’Avv. e elettivamente domiciliati in Foligno alla Via Oberdan n. 80, presso il Difensore;

– ATTORE – e

DDD (C.F.) e RRR (C.F.) entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. presso il Difensore;

e

LLL ASSICURAZIONI SPA, GIÀ *** SPA (C.F.) rappresentata e difesa dall’avv.;

– CONVENUTI –

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2022 e da note dattiloscritte trasmesse, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XXX (in qualità di cugino primo), YYY (in qualità di cugino primo), JJJ (in qualità di cugino primo), QQQ (in qualità di cugino primo), PPP (in qualità di cugino primo), AAA (in qualità di cugino primo), UUU (in qualità di cugino primo), RRR (in qualità di cugino primo), CELI Hiqmet (in qualità di cugino primo), FFF (in qualità di nipote), EEE (in qualità di nipote), KKK (in qualità di nipote), ZZZ (in qualità di sorella), tutti nella qualità di parenti del defunto ***, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno convenuto in giudizio, DDD e RRR e la COMPAGNIA LLL DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA (già *** Spa) affinché i primi fossero dichiarati responsabili della morte del congiunto ***, verificatasi a seguito di un sinistro stradale occorso in data 7 giugno 2014 in Foligno alla Via e affinché fossero condannati in solido a risarcirgli il danno da perdita del rapporto parentale. In sintesi, gli Attori hanno allegato che:

– ***, il 7 giugno 2014 a Foligno, mentre attraversava le strisce pedonali di Via, alle ore 17,40 circa, all’altezza del civico 18/B veniva investito, dall’auto Mercedes Slk, targata, di proprietà del Sig. RRR e nell’occorso condotta dal Sig. DDD;

– l’evento era da imputarsi alla esclusiva responsabilità di DDD, il quale contravvenendo alle disposizioni di cui agli artt. 141 e 142 delle Norme di Comportamento del Codice della Strada, superando il limite massimo di velocità consentito nei centri abitati, causava il sinistro de quo; – gli Attori a causa della morte dell’*** subivano danni da perdita del rapporto parentale.

Per le ragioni esposte, hanno chiesto, ai sensi dell’art. 2043, la condanna in solito dei Convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

LLL ASSICURAZIONI SPA, già *** SPA, si è costituita con comparsa depositata in data 19 marzo 2019 contestando qualunque profilo di responsabilità a sé addebitabile. Più in radice, la Convenuta ha dedotto ed eccepito:

– la nullità dell’atto di citazione per incertezza del quantum richiesto a titolo di risarcimento danni stante la mancata indicazione della somma richiesta nelle conclusioni dell’atto; – la errata ricostruzione della dinamica del sinistro;

– la assenza di condizioni di reciprocità tra l’Italia e l’Albania richiesta ex art. 16 delle disposizioni sulla Legge in Generale Regio decreto 2262/42 ai fini del godimento dei diritti civili attribuiti allo straniero; – la infondatezza della domanda anche in punto di danno, non avendo gli Attori provato la convivenza con il defunto, ovvero, quali congiunti non conviventi della vittima, provato i rapporti con la stessa; – la indeterminatezza, in punto di quantum, della richiesta risarcitoria per come formulata.

Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e/o perché non provata.

DDD e RRR si sono costituiti con comparsa depositata in data 18 aprile 2019 contestando qualunque profilo di responsabilità ad essi addebitabile. Nello specifico, i Convenuti hanno dedotto ed eccepito:

– l’improcedibilità della domanda stante l’omesso invito alla stipula della negoziazione assistita rivolta agli stessi poiché inviata esclusivamente alla compagnia assicurativa;

– la nullità dell’atto di citazione per incertezza del quantum richiesto a titolo di risarcimento danni stante la mancata indicazione della somma richiesta sia nelle conclusioni che nella parte motiva dell’atto di citazione;

– l’errata ricostruzione della dinamica del sinistro;

– l’infondatezza della domanda anche in punto di danno, non avendo gli Attori, quali congiunti non conviventi della vittima, provato i rapporti con la stessa ed evidenziando che tutti gli Attori risultano residenti all’estero.

Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda attorea.

Il Giudice, all’udienza del 20 marzo 2019, rilevato il mancato invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita nei confronti dei convenuti RRR e DDD, ha concesso termine di giorni 15 per l’inizio del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 3 D.L. n.132/2014.

Alla successiva udienza del 13 novembre 2019, rilevata la procedibilità della domanda per avere gli Attori inoltrato l’invito alla negoziazione assistita, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 cpc. Con ordinanza riservata del 2 luglio 2020, rilevata l’inammissibilità dei capitoli di prova formulati da parte Attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni al 12 maggio 2021, poi differita d’ufficio al 24.11.2021.

Qui, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni trasmettendo note dattiloscritte conformemente alla disciplina emergenziale sopravvenuta a seguito di diffusione pandemica in atto ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione
I Convenuti hanno preliminarmente chiesto la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo di controparte, sostanzialmente lamentando la violazione dell’art. 163 n. 3 e 4 cpc. Segnatamente, gli Attori avrebbero formulato domande eccessivamente generiche con violazione dei principi sottesi al riparto degli oneri assertivi e probatori.

L’eccezione è stata già rigettata in corso di causa con ordinanza del 19 ottobre 2019, con argomentazioni da cui non si ha ragione di discostarsi in sede decisoria.

In diritto, si ricorda che la citazione è nulla ai sensi dell’art. 163 n. 3 e n. 4 cpc soltanto laddove vi sia la totale omissione ed assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, avuto riguardo al contenuto complessivo dell’atto e tale da compromettere il diritto di difesa del Convenuto. L’atto è invece valido laddove gli elementi della domanda siano comunque individuabili a partire da un esame composto dell’atto introduttivo.

In sostanza, la nullità dell’atto di citazione per omissione o assoluta incertezza sull’oggetto va valutata dal Giudice caso per caso, tenendo conto del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti allegati, della natura dell’oggetto e delle relazioni tra le parti, nonché verificando se la controparte sia riuscita comunque ad apprestare adeguate e puntuali difese (Cass., n. 1681/2015).

Si rileva inoltre che l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo il Convenuto in condizione di formulare le proprie difese (Cass., ord. n.22371/2017).

Nel caso di specie, si rileva che, proprio a partire da un’indagine complessiva dell’atto introduttivo, sebbene le allegazioni e offerte di prova siano insanabilmente generiche per ciò che di seguito si dirà, il contenuto dell’atto, valutato unitamente alla documentazione allegata risulta sufficientemente determinato. La citazione quindi non è nulla posto che non vi è la totale omissione ed assoluta incertezza dell’oggetto della domanda risarcitoria che risulta sufficientemente determinata, anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa nell’atto di citazione, con l’indicazione del titolo da cui la domanda trae il proprio fondamento.

A ciò, si aggiunga pure che la lamentata indeterminatezza risulta anche smentita dal fatto stesso che le Convenuta sia, in realtà, riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese nel merito, con ciò elidendo ogni timore in ordine ad asserite lesioni del proprio diritto di difesa.

Ne segue il rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione.

2. Sulla domanda risarcitoria del danno parentale: diritto e decisione
Venendo ad indagare le conseguenze del decesso di *** delle quali, nel presente giudizio, è stato richiesto il risarcimento, il Tribunale ritiene, alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e degli asserti che la domanda sia infondata alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Come meglio precisato in sede di allegazioni, gli Attori hanno richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, in tesi subiti quali prossimi congiunti di *** per la morte di questi in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Occorre sin da subito evidenziare che la domanda risarcitoria è da intendersi limitata ai pregiudizi subiti a seguito della perdita del rapporto parentale con il defunto, posto che gli Attori non hanno richiesto nulla a titolo di danno biologico patito dallo stesso e trasmesso iure hereditatis ai propri familiari nel presente giudizio.

Così delimitato il thema decidendum, occorre svolgere taluni considerazioni in punto di pregiudizio costituito dal danno da perdita del rapporto parentale.

Come noto, la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha ritenuto che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

È compito quindi del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

La figura del danno da perdita parentale, quale danno risarcibile in favore dei familiari di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui, è intesa quale “danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass., n. 9196/2018).

Si tratta di un danno di natura non patrimoniale che si caratterizza per il fatto che un soggetto subisce una lesione della propria sfera giuridica in conseguenza dell’attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di un’altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva.

Ai fini della risarcibilità deve, in ogni caso, trattarsi di un danno-conseguenza, non coincidente con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass., n. 907/2018).

Detto altrimenti, sul danneggiato che chiede il risarcimento incombe l’onere di provare la sussistenza del danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale (comprensivo delle sofferenze morali), pur potendo ovviamente fare ricorso alla prova presuntiva, soprattutto per quanto concerne la c.d. “famiglia nucleare”.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, i congiunti che agiscono in giudizio, ai fini del risarcimento, devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, mediante testimoni oppure in via documentale o per presunzioni; più precisamente, con la prova si deve dimostrare l’attualità del legame affettivo tra il parente e la vittima e la sua non occasionalità.

Dal canto loro, i danneggianti, in particolar modo per quanto concerne le richieste provenienti dai componenti la c.d. “famiglia nucleare” – che possono quindi avvalersi della prova presuntiva – dovranno allegare e provare la carenza dei requisiti previsti (quali, ad esempio, la mancanza della convivenza ante sinistro tra il de cuius e gli eredi, l’assoluta mancanza di rapporti o comunque l’esistenza di “rapporti difficili” con il de cuius, ecc.).

Siffatta pretesa risarcitoria non postula necessariamente un rapporto di convivenza tra i soggetti suddetti (si vedano, quanto in particolare al rapporto tra nonni e nipoti, Cass. n.12146/2016), ferma restando, però, la necessità che il congiunto alleghi e dimostri, in concreto, ancorché mediante il ricorso alla prova presuntiva, l’esistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, la cui perdita evidenzi il danno non patrimoniale e ne consenta la liquidazione, in via equitativa, in relazione all’intensità di detti rapporti e alle ragionevoli ricadute della loro lesione (Cass. n. 21230/2016). In tale quadro emerge il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell’ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall’altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale, si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale (Cass. n. 28989/2019).

Applicate le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può non evidenziarsi come sia mancata la prova da parte Attrice di precisi elementi dai quali desumere come, a seguito della morte di ***, le vite dei parenti abbiano subito profonde e permanenti modifiche, nei termini sopra esposti.

Sul punto occorre, però, effettuare una ulteriore distinzione.

Quanto a ZZZ, sorella dell’***, e dunque membro della famiglia nucleare, va rilevato come, piuttosto debole, si sia rivelata la prova in punto di stretto legame familiare e di intensità della frequentazione che legava la stessa al fratello deceduto.

Sul punto, nell’atto introduttivo del giudizio, ZZZ – specie a fronte della contestazione della controparte – si è limitata ad allegare la convivenza con il de cuius senza fornire alcuna conferma di quanto sostenuto e anzi indicando la documentazione dimessa una residenza differente da quella del defunto.

Al contrario, parte Convenuta ha allegato certificato dello stato di famiglia del de cuius il quale attesta che lo stesso convivesse esclusivamente con la moglie, ***, soggetto per altro estraneo all’odierno giudizio (cfr. doc.4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della Convenuta LLL Assicurazioni Spa).

In considerazione di quanto esposto, pur godendo i membri della famiglia nucleare della prova presuntiva circa la lesione del rapporto parentale, si ritiene che le allegazioni sul punto effettuate da parte Convenuta sono idonee al superamento di tale prova presuntiva poiché risulta chiara l’assenza della convivenza e, dagli atti di causa, non sussistono altri elementi utili ed idonei per il riconoscimento del danno da lesione parentale nei confronti della ZZZ.

A maggior ragione infondata si rivela la pretesa risarcitoria per quanto riguarda il pregiudizio da perdita del rapporto parentale lamentato dai restanti Attori, in qualità di nipoti del defunto ***. La lontananza geografica tra il luogo di residenza dell’*** e quello di una buona parte della famiglia non permette di ritenere che il vincolo familiare con le figlie e con i nipoti del defunto fosse di intensità tale per cui tali familiari abbiano dovuto rinunciare, a causa del sue decesso ad un rapporto quotidiano con quest’ultimo; peraltro, la mancanza di convivenza con la restante parte della famiglia limita il grado di sofferenza patito dai congiunti, sussistendo un minor grado di “affectio” materiale e spirituale; di conseguenza, la sofferenza e il patema derivante dalla improvvisa perdita del parente sono in qualche modo più attenuati rispetto al dolore provato da chi, con la parte, condivideva ogni aspetto del vivere quotidiano.

In tale contesto, in forza delle presunzioni sopra richiamate, devono essere i congiunti a dar debita prova, non fornita nel caso di specie, della dirimente circostanza per la quale, nonostante la “non convivenza e la lontananza”, il rapporto con la vittima era stato tanto intenso da comportare un gravissimo quasi irrimediabile dolore compensabile solo con l’integrale risarcimento del danno.

Nel caso di specie, difettano infatti sia l’allegazione che la prova dell’intensità della frequentazione che legava gli Attori al familiare deceduto Sul punto, si sono infatti limitati a descrivere, in maniera piuttosto generica, l’importanza del de cuius nell’assetto patriarcale della famiglia albanese, senza tuttavia allegare e provare altre circostanze fattuali a sostegno delle proprie asserzioni.

Alla luce di quanto esposto, in difetto del requisito della coabitazione e di qualsivoglia allegazione e principio di prova circa le effettive abitudini, frequentazioni e relazioni familiari tra gli odierni Attori ed il de cuius la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai XXX (in qualità di cugino primo), YYY (in qualità di cugino primo), JJJ (in qualità di cugino primo), QQQ (in qualità di cugino primo), PPP (in qualità di cugino primo), CELA Hamza (in qualità di cugino primo), UUU (in qualità di cugino primo), RRR (in qualità di cugino primo), LLL (in qualità di cugino primo), FFF (in qualità di nipote), EEE (in qualità di nipote), KKK (in qualità di nipote), ZZZ (in qualità di sorella), dovrà essere respinta.

Si conferma il rigetto delle richieste istruttorie posto che i capitoli articolati dalla parte Attrice sul punto sono formulati genericamente, valutativi e quindi del tutto irrilevanti a provare i fatti costituitivi dell’invocato diritto risarcitorio.

A fronte di quanto precede, resta assorbita ogni valutazione sugli ulteriori profili pure evidenziati dalle parti Convenute (assenza di prova della dinamica sinistro) facendosi applicazione del criterio della “ragione più liquida” che consente all’organo giudicante, nell’ipotesi del rigetto della domanda, di dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione,

indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito al fine di favorire l’economia processuale (cfr., Trib. Milano sentenza n. 2895/2020).

Al rigetto della domanda, resta assorbita anche ogni decisione sulla manleva svolta nei confronti della Compagnia assicurativa.

3. Sulle spese processuali
Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss cpc e sono integralmente poste a carico degli Attori che, risultati soccombenti, vanno condannati a rifondere le spese dei Convenuti, non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate e la sostanziale assenza di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2597/18 Rg, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

– Rigetta la domanda di parte Attrice per le ragioni illustrate in parte motiva;

– Condanna dli Attori in solido a rifondere sia alla LLL ASSICURAZIONI SPA, già UNIQA

ASS.NI PROTEZIONE SPA che ai Convenuti DDD e RRR, le spese processuali

liquidate in complessivi Euro 4.000,00 in favore di ciascuna parte, il tuto oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Spoleto, 10 marzo 2022

Il Giudice dott.ssa

pagina

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati