Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5589/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il AVV_NOTAIO COGNOME, in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forma di mandato speciale in calce al controricorso.
Pec: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della EMILIA ROMAGNA n. 2588/15, depositata in data 2 dicembre 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale, riuniti i procedimenti proposti avverso le sentenze nn. 452/01/2014 e 453/01/2014, pendenti tra le stesse parti ed aventi lo stesso oggetto, ha rigettato il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso la cartella di pagamento impugnata emessa a seguito di controllo automatico ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972.
I giudici di secondo grado, in particolare, con valutazione assorbente di ogni e qualsiasi altra eccezione e deduzione, hanno ritenuto che:
-) le operazioni di scissione parziale effettuate senza una corretta valutazione ed esposizione del debito tributario pregresso ovvero al solo fine di rendere non più riscuotibile un potenziale debito tributario mediante divisione del patrimonio, configuravano una ipotesi di sottrazione fraudolenta del patrimonio alla riscossione ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000;
-) con esse il valore limitante del vincolo solidaristico di natura civilistica veniva superato dal superiore interesse dell’Erario alla
percezione dei tributi cui conseguiva una garanzia patrimoniale RAGIONE_SOCIALE dei beni dell’obbligato per una fattispecie delittuosa di natura commissiva potendosi concretizzare in qualsiasi operazione idonea a ridurre od occultare la consistenza patrimoniale del contribuente facendo gravare su altri il debito d’imposta;
-) la unitarietà sia dell’imposta che della consistenza patrimoniale richiesta a garanzia, nelle ipotesi in cui vi era anche una sostanziale ricostruibile unitarietà soggettiva ovvero un legame funzionale ed operativo concreto tra società scissa e beneficiaria/e, rafforzava la tesi della inconferenza di una eventuale eccezione di prevalenza per singolo soggetto della riscuotibilità del credito sulla base del limite di cui al vincolo di solidarietà dettato dall’art. 2506 quater cod. civ..
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE e l a società RAGIONE_SOCIALE resistono con rispettivi controricorsi.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare va rilevata la tardività della notifica del controricorso depositato dall’RAGIONE_SOCIALE alla società ricorrente, in quanto, per come rilevato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, la notificazione non era stata effettuata, per mero errore di lettura, all’indirizzo dell’effettivo domiciliatario dottAVV_NOTAIO, e che l’atto notificato presso l’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO, in data 26 febbraio 2016, restituito in data 20 aprile 2016, era stato rinotificato presso l’effettivo domiciliatario in data 8 giugno 2016.
1.1 Non trova, infatti, applicazione, nella fattispecie in esame, il principio statuito dalle Sezioni Unite da questa Corte secondo cui « In
tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie » (Cass., Sez. U., 24 luglio 2009, n. 17352) , in mancanza di una circostanza «non imputabile» all’RAGIONE_SOCIALE controricorrente (non essendo tale il «mero errore di lettura») e del rispetto dei termini entro i quali riattivare il procedimento notificatorio (prima notifica 20 aprile 2016, ripresa del procedimento notificatorio e avvenuta notifica in data 8 giugno 2016).
1.2 Ed infatti, la portata del principio richiamato in tema di notificazioni è stata così successivamente precisata da questa Corte che ha affermato che « In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa » (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 e, più di recente Cass., 31 luglio 2017, n. 19059; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 21 agosto 2020, n. 17577).
1.3 Il controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è, dunque, inammissibile.
2. Il primo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardo l’affermata violazione e falsa applicazione del l’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, n. 602, la cui trattazione era del tutto assente nella sentenza e la violazione e falsa applicazione del l’art 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, erroneamente disapplicato dal Giudice del gravame. Nel ricorso in appello avverso la sentenza n. 452/01/14 la società ricorrente aveva lamentato la nullità della pronuncia per « omessa motivazione nella forma della motivazione apparente in relazione alla dedotta eccezione di violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 602/1973 » ed il giudice di secondo non si era pronunciato su tale motivo e non aveva tenuto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni, e RAGIONE_SOCIALE eccezioni addotte sul punto dalla società ricorrente, producendo una motivazione apparente che non illustrava il percorso argomentativo e logico-giuridico idoneo a giustificare, a fronte dei rilievi formulati, la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie concreta della disposizione di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973. Ed invero, la cartella esattoriale n. 07020110012209423000 era evidentemente illegittima per intervenuta decadenza dal potere di riscossione per tardività della notifica della cartella di pagamento, effettuata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO2008 per il periodo di imposta 2007, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere effettuata, sia nei confronti del debitore iscritto a ruolo (RAGIONE_SOCIALE) sia nei confronti del supposto coobbligato in solido (RAGIONE_SOCIALE) entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e cioè entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011, mentre la cartella di pagamento di cui in epigrafe era stata notificata
in data 12 marzo 2014. Il Giudice del gravame, peraltro, pur dando conto, nell’esposizione dei fatti di causa, della presentazione dell’eccezione in primo grado, ciò nonostante, aveva statuito che la valutazione in motivazione condotta «risulta assorbente di ogni e qualsiasi altra eccezione e deduzione quale dimesse in atti». La motivazione addotta non era in nessun modo assorbente rispetto alla valutazione della decadenza del potere di rivendicare il debito tributario alla ricorrente, che avrebbe dovuto essere condotta per prima. Ne conseguiva la nullità della sentenza per insufficiente motivazione, esattamente nella eccezione esplicitata e richiesta dall’art. 360, primo comma, n. 5, dell’art. 360 cod. proc. civ.. A prescindere da ciò, era del tutto evidente che, stante la ovvia necessità di applicare alla fattispecie la norma in parola, la mancata applicazione si concretava nella sua violazione, che generava necessariamente la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
2.1 Il primo motivo è inammissibile e pure infondato.
2.2 È inammissibile nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., deducendo la parte ricorrente un vizio (quello di insufficiente motivazione della sentenza), ormai espunto dal sistema per effetto della riforma del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del decreto legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n., 134/2012, nemmeno risultando prospettato il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ed avendo questa Corte precisato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., operata con l’art. 54 del decreto legge. n. 83 del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile
contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., 9 marzo 2023, n. 6986).
2.3 Inoltre l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra, infatti, una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, RAGIONE_SOCIALE stesso codice, che consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. (Cass., 13 ottobre 2022, n. 29952; Cass., 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., 16 marzo 2013, n. 6835).
2.4 Il motivo, comunque, è pure infondato, dovendosi richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che « In tema di scissione societaria parziale, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa » (Cass., 17 aprile 2023, n. 10103; Cass., 3 novembre 2022, n. 32469).
Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, poiché il Giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto che vi fosse la sussistenza del reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. perché la motivazione era erronea in punto di fatto e irrimediabilmente contraddittoria, tanto da risultare apparente. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui il Giudice del gravame aveva fatto riferimento a una decisione del tutto inconferente ed, infatti, la sentenza, 18 dicembre 2012, n. 49091, era una decisione di Cassazione penale, relativa all’esame di legittimità di un’ordinanza con la quale un Tribunale aveva respinto il ricorso avverso un provvedimento del G.I.P. che aveva disposto il sequestro di beni, mentre nel caso in esame non era stato contestato alcun reato, né tanto meno un reato di pericolo, né avrebbe potuto essere contestato alcun reato, poiché l’ammontare del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria era di segno negativo, pertanto nessuna parte di tale patrimonio era stata sottratta alla procedura di riscossione coattiva. In ogni caso l’errore sull’applicabilità al caso in ispecie della norma penale e sulla natura della condotta posta in essere dai soggetti interessati si rifletteva sulla stessa esistenza della motivazione, tanto da renderla mancante.
4. Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del terzo comma dell’art. 2506 quater cod. civ., erroneamente disapplicato dal giudice del gravame. La CTR aveva erroneamente ritenuto che proprio la contestata pretesa commissione del reato (insussistente nel caso di specie) fosse l’elemento che impediva la naturale e pacifica applicazione dell’art. 2506 quater cod. civ. e del limite in essa contenuto. Peraltro, anche l’art. 173, comma dodicesimo, T.U.I.R escludeva la responsabilità RAGIONE_SOCIALE società beneficiarie in caso di scissione parziale e disponeva che dei debiti della società scissa rispondeva la medesima e non la società beneficiaria. Il tredicesimo comma, poi, non trovava applicazione al caso di specie perché riguardava la sola scissione totale. Doveva anche essere esclusa la
responsabilità solidale riguardo le sanzioni per violazioni tributarie della società scissa commesse prima della scissione, di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a causa del fatto che il patrimonio netto assegnato alla società ricorrente in sede di scissione aveva segno negativo.
4.1 I motivi che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono infondati, alla luce della nostra giurisprudenza che ha affermato che quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, cod. civ., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (Cass., 10 febbraio 2021, n. 3233).
4.2 Già questa Corte aveva precisato che la responsabilità per i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione parziale, è stata disciplinata dall’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi restando gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in esponente stabilisce che per i debiti fiscali
rispondono non solo solidalmente, ma, altresì, illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Lettura questa palesemente confermata dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che, dal lato interpretativo sistematico, coerentemente prevede che le società partecipanti la scissione sono tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. E nella appena veduta previsione di una illimitata responsabilità solidale sta appunto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione parziale (, (cfr. Cass., 24 giugno 2015, nn. 13058, 13059 e 13060), con conseguente condivisone del seguente principio di diritto: « In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica l’art. 15, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità RAGIONE_SOCIALE 4 partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, corna 3, c.c. prevedono precisi limiti» (cfr. Cass, 6 dicembre 2018, n. 31591; Cass., 21 giugno 2019, n. 16710).
4.3 Il richiamato principio ha trovato ulteriore conforto nella sentenza n. 90 del 26 aprile 2018 della Corte costituzionale. Il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, infatti, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, del TUIR e dell’art.15, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ha ribadito che non è possibile « una piena equiparazione tra l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE
obbligazioni civili e quello RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie », tanto più che un’operazione straordinaria come la scissione « può incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società e, nella fattispecie, dell’amministrazione finanziaria » e che, pertanto, è legittimato un differente trattamento riservato all’Erario rispetto ad altri creditori, anche sulla base della necessità di consentire un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Di conseguenza, secondo la sentenza n. 90 del 2018, la possibilità per l’RAGIONE_SOCIALE di rivalersi illimitatamente su tutte le società beneficiarie e sulla scissa, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria, è da considerare legittimata « dalla specialità dei crediti tributari » e « risponde a un criterio di adeguatezza e proporzionalità » (cfr. anche Cass., 10 febbraio 2021, n. 3233, in motivazione).
4.4 Pure di recente, questa Corte ha affermato che « In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi di imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, solidalmente ed illimitatamente, tutte le società partecipanti alla scissione, come conferma l’art. 15, comma 2, D.Lgs, n. 472/1997 che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi » (Cass., 17 aprile 2023, n. 10103, citata) e che « Quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall’art. 173, comma 13, D.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, diverge da
quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità » (Cass., 11 novembre 2022, n. 33436, citata).
4.5 Il secondo motivo è pure inammissibile, laddove non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, laddove, dopo avere richiamato la sentenza n. 49091 del 2012 della Corte di Cassazione, lungi dal volere affermare che nella fattispecie in esame si era verificata una ipotesi di sottrazione fraudolenta del patrimonio alla riscossione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ha, piuttosto, evidenziato che « La unitarietà sia dell’imposta che della consistenza patrimoniale richiesta a garanzia, nella ipotesi richiamata, nelle ipotesi in cui vi sia anche una sostanziale ricostruibile unitarietà soggettiva ovvero un legame funzionale ed operativo concreto tra società scissa e beneficiaria/e, si assume, proseguendo nel solco della interpretazione giurisprudenziale predetta, rafforza la tesi della inconferenza di una eventuale eccezione di prevalenza per singolo soggetto della riscuotibilità del credito sulla base del limite di cui al vincolo di solidarietà dettato dall’art. 2506 – quater del Codice Civile ». I giudici di secondo grado, dunque, hanno inteso sostanzialmente precisare che in presenza di un legame tra società scissa e società beneficiaria deve essere esclusa l’eccezione di prevalenza della riscuotibilità del credito in relazione al limite del vincolo di solidarietà posto dall’art. 2506 quater cod. civ., ovvero che la società ricorrente è stata chiamata a
rispondere, in via solidale, del debito tributario (imposte, sanzioni pecuniarie e interessi ed ogni altro debito) della società RAGIONE_SOCIALE sulla base degli art. 173, comma 13, T.U.I.R. e dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. Il quarto motivo deduce la nullità/inesistenza della sentenza ex art. 161 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione e dispositivo riguardo la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenze della Commissione tributaria provinciale di Modena nn. 453/01/14 e 454/01/14 appellate, con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., poiché in relazione a tali decisioni la sentenza mancava di esposizione di fatto, motivazione e dispositivo, con conseguente ulteriore violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata aveva fatto esclusivo riferimento alla sola cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per un importo di euro 1.324.948,62, la cui impugnazione era stata definita con sentenza n. 452/01/14, avverso la quale era stato proposto l’appello n. 2569/2014 e nulla era stato detto, neppure incidentalmente, riguardo le altre cartelle e gli altri giudizi. nonostante il riferimento alla riunione dei giudizi e dalla necessaria giustapposizione tra la parte in fatto e la parte in diritto risultava che il Giudice del gravame aveva deciso solo sull’appello n. 2569/2014, riformando la sola sentenza n. 452/01/14 e confermando la sola cartella n. NUMERO_CARTA, nulla disponendo in merito agli altri appelli e alle altre decisioni.
5.1 In disparte un difetto di autosufficienza della censura nella parte in cui non riporta il contenuto RAGIONE_SOCIALE cartelle oggetto dei procedimenti riuniti, il motivo è infondato, alla luce della sentenza impugnata, nella parte in cui dapprima nell’intestazione ha richiamato tutte le sentenze impugnate e tra queste anche quella n. 454/1/14 e nella parte in cui ha disposto la riunione dei procedimenti rubricati ai numeri 2571/14, 3131/14 e 3325/14 alla causa n. 2569/2014 (cfr. pag. 2 della
intestazione della sentenza impugnata e pag. 2 della parte motiva della sentenza impugnata).
5.2 Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass., 27 giugno 2017, n. 16014; Cass.,30 dicembre 2015, n. 26077).
5.3 Dunque, il contrasto tra motivazione e dispositivo può determinare la nullità della sentenza allorquando abbia ripercussioni dirette sulla idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto del provvedimento, non così nel caso in esame, dove la sentenza ha deciso su tutti i procedimenti riuniti, espressamente richiamati, e ha respinto « il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella esattoriale notificata e qui impugnata ».
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla società RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
6.1 Nessuna statuizione va assunto con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE, in ragione dell’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2024.