Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 69 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 69 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
NOME -SISMA 1990 GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15662/2024 R.G.R. proposto da: NOME, in qualità di coerede di NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Catania
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore -intimata –
Per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia n. 10765/2023, depositata in data 29.12.2023, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2025 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME, in qualità di coerede di NOME, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 6193/5/2020, passata in giudicato, con la quale la stessa RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a NOME il 90% RAGIONE_SOCIALE imposte dirette versate nel triennio 1990-1992.
2.L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
3.Per la decisione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 23.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo rubricato « violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 comma 2, del d.l.n. 669/1996 e dell’articolo 1, comma 665 della legge n. 190/2014, in relazione all’articolo 360 comma uno numero 3 del codice di procedura civile », la ricorrente assume che la C.T.R. aveva erroneamente escluso l’applicabilità del procedimento di cui all’articolo 14, comma 2, del DL n. 669 del 1996, nonostante la sussistenza un consolidato orientamento di legittimità di segno contrario.
- Il ricorso è fondato.
2.1. Va preliminarmente osservato che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza, non essendo gli eredi litisconsorti necessari (Cass., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27417), in forza della circostanza per cui i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, per cui ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (Cass., Sez. U., 28 novembre 2007, n. 24657, Cass. n. 13697/2020).
2.2. Tanto chiarito, il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse documentato l’insufficienza dei fondi messi a disposizione per soddisfare le richieste di rimborso, con la conseguenza che non era possibile erogare il restante 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’integrale rimborso. Riteneva di non aderire all’orientamento di legittimità secondo cui il giudice, verificata l’incapienza
dei fondi, deve nominare un commissario ad acta per attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, sia in quanto la disposizione di cui all’art. 1, comma 665 della legge n. 190/2014 era norma successiva e speciale rispetto alla norma generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996, sia in quanto il detto comma 665 non prevedeva, diversamente dalla disposizione di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 208 del 2005, la possibilità di emettere un ordine di pagamento in conto sospeso sia in quanto conteneva il divieto espresso di effettuare ulteriori rimborsi quando le risorse stanziate si fossero esaurite. Una diversa interpretazione sarebbe stata, secondo i giudici di appello, sostanzialmente abrogatrice della legge speciale.
2.2. La decisione impugnata si pone in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito. In tale novero di adempimenti è compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (così, fra le numerosissime altre,
Cass. n. 13934/2025, Cass. n. 22560/2023; Cass. n. 5706/2023; Cass. n. 1156/2023; Cass. n. 16290/2022; Cass. n. 16289/2022).
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame, e cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)