Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 68 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 68 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21646/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA -SEZ. ST. RAGIONE_SOCIALE n. 874/04/21 depositata il 27/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 874/04/21 del 27/01/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 2422/10/18 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Ufficio contestava la decadenza dal regime fiscale di vantaggio previsto dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente applicazione del regime ordinario previsto per gli imprenditori commerciali.
1.2. La CTR respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME evidenziando che la ASD non aveva i requisiti per beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dalla legge in ragione dell’ammontare dei ricavi, superiori al plafond previsto dalla legge, del mancato rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, della irregolare tenuta della contabilità e della prevalenza di ricavi di natura commerciale rispetto a quelli istituzionali.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è articolato in cinque distinte subcensure, di seguito illustrate.
1.1. Con il submotivo 1A si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per non avere la CTR accolto il rilievo di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. Nella prospettazione del ricorrente, il processo verbale di constatazione (di seguito PVC) riguarda esclusivamente l’anno d’imposta 2011 e non l’anno d’imposta oggetto di accertamento, sicché l’atto impositivo difetterebbe di motivazione.
1.1.1. La censura è infondata.
1.1.2. Come si evince dall’art. 1 della l. n. 398 del 1991 , la decadenza dei benefici fiscali previsti per le RAGIONE_SOCIALE è riconnessa allo sforamento del plafond nell’anno d’imposta che precede quello in considerazione; tale circostanza è stata debitamente evidenziata nel contesto dell’atto impositivo allegato al ricorso, la cui motivazione deve, pertanto, ritenersi congrua, come implicitamente ritenuto anche dalla CTR, che ha tacitamente disatteso il relativo motivo di appello.
1.2. Con il submotivo 1B si deduce una violazione della regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., non avendo l’Amministrazione finanziaria provato il superamento del plafond con riferimento all’anno d’imposta 2012.
1.2.1. La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.
1.2.2. La censura è infondata in quanto, come precedentemente evidenziato, l’avviso di accertamento, rifacendosi al PVC, ha acclarato la sussistenza di uno sforamento del plafond, sicché l’onere della prova contraria gravava sui contribuenti.
1.2.3. La censura è, invece, inammissibile nella parte in cui si tende a contestare il merito dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello e ad ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di
merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
1.3. Con il submotivo 1C si contesta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente, avendo «omesso di effettuare la valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni fornite dalla contribuente e della concreta situazione da questa prospettata anche solo per contestarle e rilevarne l’eventuale infondatezza».
1.3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.3.2. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in preRAGIONE_SOCIALE di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
1.3.3. Nel caso di specie, dall’esposizione della censura non si comprende su quali specifiche questioni e per quali motivi il giudice di appello avrebbe reso motivazione apparente; ciò in disparte dalla
circostanza che la CTR ha reso motivazione ampia e circostanziata, individuando specificamente gli elementi dai quali desumere la decadenza dell’associazione dai benefici fiscali, con conseguente conferma dell’atto impositivo impugnato.
1.4. Con il submotivo 1D si lamenta la violazione dell’art. 43, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: da un lato, si denuncia la legittimità dell’accertamento definito integrativo per l’anno d’imposta 2012 (oltre a varie altre irregolarità che riguardano anni d’imposta non oggetto di contestazione) ; dall’altro, si evidenzia il mancato sforamento del plafond per l’anno d’imposta 2011, come da documentazione allegata.
1.4.1. Il motivo va complessivamente disatteso.
1.4.2. Per quanto concerne il primo rilievo, la CTR ha affermato che non si tratta di accertamento integrativo in quanto non riguarda gli stessi fatti già oggetto dell’accertamento della SIAE, il quale ha costituito solo il fattore di innesco.
1.4.3. Trattasi di valutazione di merito a fronte della quale i ricorrenti non hanno offerto alcun valido elemento, idoneo a ritenere il contrario.
1.4.4. Per il resto il rilievo è inammissibile per carenza di decisività: quand’anche si acceda alla tesi dei ricorrenti per la quale il plafond relativo all’anno 2011 non sia stato superato, la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, avendo la CTR indicato altri elementi idonei a supportare la decadenza dai benefici fiscali (contabilità irregolare; mancato rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, prevalenza dell’attività commerciale su quella istituzionale).
1.5. Con il submotivo 1E si denuncia violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR ritenuto legittimo un avviso
di accertamento emesso in violazione dei principi di buona fede e affidamento.
1.5.1. Il motivo è inammissibile.
1.5.2. Invero, dal ricorso per cassazione nonché dal ricorso introduttivo del giudizio, allegato al primo, non risulta che il motivo sia stato formulato nei termini, in questa sede proposti, di violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000. Tale motivo, infatti, è stato proposto per la prima volta -e, dunque, inammissibilmente -solo in appello.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non avendo la CTR esaminato «l’insieme di eccezioni e deduzioni sollevate dall’odierna ricorrente».
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Parte ricorrente non indica fatti storici specifici il cui esame sarebbe stato omesso, come reso necessario dalla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), ma finisce con il contestare un vizio di motivazione insufficiente non più censurabile in sede di legittimità, chiedendo una generica rivisitazione del merito della decisione assunta dal giudice di appello.
In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –
ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME