Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32307/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Rovereto (TN), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, nata a Orsara di Puglia (FG) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME del Foro di Foggia (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
Avvisi di accertamento classamento e rendita catastale generatore parco eolico
NUMERO_DOCUMENTO; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1599/2020 emessa dalla CTR Puglia in data 12/08/2020 e notificata il 29/10/2020;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava otto avvisi di accertamento aventi ad oggetto il classamento e la rendita catastale, per l’anno 2013, di immobili siti nel Comune di Faeto concernenti il rotore e la torre di sostegno di un generatore eolico fuori terra.
La CTP di Foggia accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione dell’Ufficio e della contribuente, la CTR Puglia accoglieva parzialmente i gravami, affermando che la torre dell’aerogeneratore, essendo una mera costruzione e non un impianto, andava inserita nella stima, che, al fine di determinare la rendita catastale, andava applicato un saggio di fruttuosità dell’1,5%, come stabilito da altre sentenze della Commissione Tributaria Regionale e dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per analoghi aerogeneratori in provincia di Avellino (da cui conseguiva una rendita di euro 9.582,00, molto inferiore a quella considerata negli avvisi di accertamento impugnati), e che gli aerogeneratori erano accatastabili nella categoria E/3.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,
per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e 111, sesto comma, Cost., per non aver la CTR rilevato che la rendita di euro 9.582,00 non scaturiva dall’applicazione del saggio di capitalizzazione dell’1,5%, conformandosi ad altri precedenti giurisprudenziali e rendendo, per l’effetto, una semplice affermazione non suffragata dai relativi ragionamenti o giustificazioni.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una dirimente chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione ‘ . E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell’art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo
consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).
L’impugnata sentenza, avuto riguardo al criterio di determinazione della rendita catastale degli immobili, ha affermato quanto segue <>.
Si tratta all’evidenza di motivazione che si pone ben al di sopra del minimo costituzionale, rendendo possibile apprezzare l’ iter logico-giuridico seguito dalla sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 dPR n. 1142/1949 e 1, comma 244, l. 23.12.2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, nel caso in cui vengano utilizzati gli approcci di costo o di mercato, la rendita catastale dell’immobile va calcolata moltiplicando il valore complessivo per un saggio di fruttuosità pari al 2% per gli immobili appartenenti alla categoria del gruppo D.
2.1. Il motivo è fondato.
In base all’art. 29 d.P.R. 1142/1949 e al d.m. 14 dicembre 1991, il saggio di fruttuosità è determinato normativamente per ciascun gruppo catastale senza margini di discrezionalità applicativa, quest’ultima riguardando la classificazione nel gruppo o il valore dell’immobile, ma non il tasso di interesse, che per i fabbricati di gruppo D è pari al 2% (Cass. 24 giugno 2003, n. 10037; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 19253 del 2017).
In altre pronunce, questa stessa Corte ha ribadito che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio d’interesse da applicare al capitale fondiario, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, ritenendo privo di rilievo il fatto che, per detti immobili, la rendita sia determinata per stima diretta, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all’ammontare RAGIONE_SOCIALE rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall’art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione (così Cass., Sez. 5, n. 5843 del 2011 e Cass., Sez. 5, n. 133 del 2006; v. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6554 del 09/03/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28102 del 05/10/2023).
In mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell’immobile, l’Amministrazione, con riferimento ai beni di categoria D, non può eccedere il tasso di fruttuosità proprio dei fabbricati ad uso industriale, pari al 2 per cento, applicando a suo piacimento un tasso diverso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17024 del 2020).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del r.d.l. 13.4.1939, n. 652, del d.P.R. 1.12.1949, n. 1142, e del d.m. 2.1.1998, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che gli aerogeneratori fossero accatastabili nella categoria E/3, anziché nella categoria D/1.
3.1. Il motivo è fondato.
Invero, a più riprese questa Sezione ha affermato che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita,
come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22551 del 18/07/2022).
In quest’ottica è stato appunto evidenziato, sia pure in tema di ICI, che i parchi eolici sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e non nella categoria “E”, in quanto costituiscono strutture non normativamente differenziate dalle centrali elettriche (v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14042 del 07/07/2020).
Il d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 (convertito con l. n. 286 del 2006), dispone espressamente che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”: la norma stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la classificabilità in categoria “E”, fino al punto di prevedere che se un immobile a tale uso destinato sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l’immobile, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo.
E’ opportuno al riguardo precisare che solo per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) – con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”) – è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia,
manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25784 del 22/09/2021). Tuttavia, nel caso di specie, l’anno di imposizione è il 2013 ed il legislatore ha espressamente escluso la retroattività della nuova disciplina.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.7.2024.