Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29779 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 19/11/2024
Tributi Regionali
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28203/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE (80224030587; EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 588/17/20, depositata il 4 febbraio 2020, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 588/17/20, depositata il 4 febbraio 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un sollecito di pagamento, e di presupposte cartelle di pagamento, atti relativi alla riscossione della tassa automobilistica dovuta dal contribuente per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
1.1 -Il giudice del gravame ha rilevato che:
la pronuncia impugnata aveva correttamente definito ogni questione posta dal contribuente con riferimento tanto ai «poteri difensivi (legittimamente esercitati dai soggetti delegati dall’Ufficio)» quanto alla notificazione «dell’atto impugnato e di quelli prodromici segnalati dall’appellante, rispetto ai quali non si ravvisano irregolarità (neanche sotto il profilo dell’art. 140 c.p.c.), peraltro sanate dalla proposizione del ricorso introduttivo, invero contenente ogni argomento utile a presumere la perfetta conoscenza dei medesimi atti»;
-né l’appellante aveva fornito prova della dedotta incompletezza di contenuto del sollecito di pagamento impugnato, in tesi «mancante di alcune pagine», circostanza, questa, che non trovava riscontro
nemmeno nelle difese svolte in giudizio dalle quali poteva desumersi la conoscenza dell’atto «nella sua interezza».
–COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso viene in trattazione all’odierna pubblica udienza sulla base di ordinanza interlocutoria del 13 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 1, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225, ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11, 14, 23 e 59, assumendo, in sintesi, che -tanto nel primo grado di giudizio quanto in quello di appello -controparte si era costituita in giudizio a mezzo di procuratore speciale -che aveva rilasciato la procura ad litem in favore del difensore -senza, però, produrre la procura rilasciata dal Presidente dell’ RAGIONE_SOCIALE in favore di chi aveva, per l’appunto, speso detti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale;
-soggiunge, quindi, il ricorrente che ne conseguiva, nella situazione processuale data, l’inammissibilità della costituzione di controparte le cui allegazioni, e produzioni, probatorie i giudici del merito non avrebbero potuto prendere in considerazione, venendo (così) in rilievo un difetto di rappresentanza (sostanziale e processuale) che era rilevabile di ufficio.
-Il motivo di ricorso è inammissibile.
2.1 -Come in più occasioni statuito dalla Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso (qui ricorrente) di deduzione di un error in procedendo , non esonera la parte dal riportare, in seno al
ricorso per cassazione, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare nei suoi termini esatti, e non genericamente, il vizio processuale, in modo da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (v., ex plurimis , Cass., 30 giugno 2021, n. 18387; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32549; Cass., 25 settembre 2019, n. 23834; Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 30 settembre 2015, n. 19410).
Come, poi, la stessa Corte EDU ha già avuto modo di rilevare con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione – e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza – perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest’ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l’applicazione uniforme e l’interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (v., altresì, Cass., 19 aprile 2022, n. 12481; Cass. Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950).
2.2 -Per di più, con specifico riferimento alla rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche, la Corte ha rimarcato che laddove il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale -come nel caso che ne occupa di rilascio di procura notarile – incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal
rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (così Cass. Sez. U., 1 ottobre 2007, n. 20596 cui adde, ex plurimis , Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30 settembre 2014, n. 20563).
E, in relazione al principio di diritto appena esposto, si è, pertanto, rilevato che con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi (Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre 2009, n. 23467; Cass., 4 aprile 2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
2.3 -Il motivo in trattazione -che ripetutamente rimarca la rilevabilità di ufficio del vizio in questione -non dà, in effetti, alcun conto della tempestiva proposizione, davanti al giudice del gravame, della questione relativa alla spendita del potere rappresentativo -che, per di più, si assume fondato su di una procura notarile diversa da quella rilasciata per il primo grado di giudizio -così prospettandosi quale questione nuova, inammissibile nella sede di legittimità, atteso che, nello stesso giudizio di gravame, veniva in considerazione la disposizione di cui all’art. 182 cod. proc. civ. -col connesso potere del giudice di invitare la parte alla regolarizzazione dell’atto di costituzione – la cui applicazione, nel processo tributario, consegue (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2) dal principio di integrazione RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni processuali ad opera di quelle, con esse compatibili, del
codice di rito civile (Cass., 12 novembre 2021, n. 33967; Cass., 11 marzo 2020, n. 6799; Cass., 4 luglio 2019, n. 17986; Cass., 2 marzo 2017, n. 5372; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3084).
3. – I l secondo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 1, comma 8, cit., ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, sull’assunto che il giudice del gravame non aveva verificato la ricorrenza dei presupposti che rendevano legittima la costituzione in giudizio dell’ RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE a ministero di un difensore del libero foro, costituzione che non poteva fondarsi sulla disposizione di cui all’art. 1, comma 8, cit. siccome questa riferibile ai soli giudizi pendenti davanti al giudice ordinario -e che presupponeva l’impossibilità di controparte di avvalersi di propri dipendenti ovv ero dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
3.1 – Il motivo è destituito di fondamento.
3.2 -Le Sezioni Unite della Corte, difatti, hanno statuito che: «(a) impregiudicata la AVV_NOTAIO facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale: 1) dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere AVV_NOTAIO adottati ai sensi del medesimo d.l. n. 193
del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; (b) quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008 cui adde Cass., 19 luglio 2023, n. 21370; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314).
E, come rimarcato dalla Corte con riferimento al mandato difensivo rilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizione di interpretazione autentica (d.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4novies , conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, il patrocinio dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370, cit.; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058, cit.), così che il ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di apposita delibera dell’Ente (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4).
4. – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53 , sull’assunto che in ragione dell’inammissibilità della costituzione in giudizio di controparte e del difetto di jus postulandi in capo al difensore del libero foro -il giudice del gravame non avrebbe potuto utilizzare in giudizio la documentazione da controparte prodotta al fine
di dimostrare la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento – che costituivano atti presupposti del sollecito di pagamento (pur) oggetto di impugnazione -con conseguente maturazione, altresì, di prescrizione e decadenza oggetto di eccezione.
4.1 -Una volta esclusa, come anticipato, la tempestiva contestazione del potere rappresentativo correlato alla spendita di una procura notarile, e il difetto di jus postulandi in capo a difensore del libero foro, ne riesce l’infondatezza del terzo motivo di ricorso atteso che -con riferimento (quantomeno) al giudizio di appello -la Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo – formulato anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis , Cass., 16 novembre 2018, n. 29568) – ha ripetutamente rimarcato che:
alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907);
le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori RAGIONE_SOCIALE condizioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776);
l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese
processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537);
i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 29 marzo 2023, n. 8859; Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661).
– Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, dell’art. 132 cod. proc. civ. , e dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che la gravata sentenza aveva rilevato la correttezza della notifica degli atti presupposti senza dar conto RAGIONE_SOCIALE relative ragioni fondative, e RAGIONE_SOCIALE stesse date del relativo perfezionamento, per di più apoditticamente valorizzando la sanatoria (in tesi) conseguente alla proposizione del ricorso.
5.1 -Nemmeno questo motivo di ricorso può trovare accoglimento.
5.2 -Come la Corte ha in più occasioni statuito, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro
identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nella fattispecie, la gravata sentenza -dopo aver dato specifico conto dei motivi di appello proposti dalla parte -ha, sia pur sintetim , condiviso le ragioni decisorie che erano state poste a fondamento della pronuncia (allora) impugnata, così inequivocamente sottoponendo alla parte un quadro motivazionale del quale la censura in esame non tiene alcun conto, avuto riguardo, dunque, al complesso motivazionale oggetto di richiamo.
6. -Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.