Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17608/2019 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Modena, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Maranello (MO), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 25 giugno 2019, n. 99, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Modena, nonché dall’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO AREA EDIFICABILE COLTIVATORE DIRETTO PENSIONATO RAGIONE_SOCIALE
Rep.
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia Romagna il 14 dicembre 2018, n. 2861/02/2018, notificata il 18 dicembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, nella qualità di erede legittima del defunto NOME COGNOME, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna il 14 dicembre 2018, n. 2861/02/2018, la quale, in controversia sull ‘ impugnazione di due avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, nonché dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, in relazione ad un ‘area edificabile sita in Maranello (MO) ed utilizzata per l’esercizio di attività agricola, della quale NOME COGNOME era proprietario in vita, ha accolto l’appello proposto rigettato dal Comune di Maranello (MO) nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Modena il 2 novembre 2015, n. 864/03/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul rilievo che l’appello fosse s tato ritualmente notificato sia al difensore che agli eredi (in forma collettiva ed impersonale) del contribuente medio tempore defunto e che lo stesso non potesse essere considerato coltivatore diretto ai fini dell’esenzione da ICI a causa della percezione di pensione erogata dall’RAGIONE_SOCIALE ;
il Comune di Maranello (MO) ha resistito con controricorso, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado in spregio al principio del contraddittorio ed al diritto di difesa, non essendo stato tenuto conto: a) che il contribuente era deceduto il 19 febbraio 2016, cioè prima della notifica dell’atto di appello il 26 aprile 2016, per cui lo stesso non poteva essere considerato ‘parte’; b) che il difensore del contribuente aveva depositato il certificato di morte nel corso del giudizio di appello, che, pertanto, doveva essere interrotto; c) che l’ente impositore aveva notificato l’atto di appello al contribuente defunto, pur essendo a conoscenza del suo decesso; d) che l’erede del contribuente defunto non aveva potuto costituirsi nel giudizio di appello;
preliminarmente, si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendone stata dedotta dal controricorrente la tardiva proposizione; a suo, dire, infatti, la sentenza impugnata sarebbe stata notificata alla controparte il 18 dicembre 2018 presso lo studio del difensore domiciliatario nel giudizio di prime cure, per cui la notificazione del ricorso a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2019 sarebbe stata palesemente effettuata dopo il decorso del termine breve ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.;
2.1 l’eccezione è infondata;
2.2 invero, è pacifico che, in tema di impugnazione, incombe sulla parte a cui sia stato notificato l’atto di impugnazione
entro il termine lungo di cui all’art. 327 c od. proc. civ., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonché – in caso di notificazione a mezzo posta dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione (Cass., Sez. 6^-3, 7 dicembre 2016, n. 25062; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1180; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2020, n. 23709; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12396; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2022, n. 13232; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2024, n. 5638);
2.3 nella specie, come si evince dal fascicolo di parte, il controricorrente non ha fornito alcuna prova della rituale notificazione della sentenza impugnata, a fronte dell’ammissione della ricorrente di averne ricevuto una mera ‘comunicazione’ in allegato a sollecito di pagamento con nota trasmessa dall’ente impositore il 2 aprile 2019, prot. n. 5238/NUMERO_DOCUMENTO, rispetto alla quale, comunque, la notificazione del ricorso sarebbe stata tempestiva;
2.4 per il resto, il motivo è infondato;
2.5 secondo il tenore della censura, l’atto di appello sarebbe stato notificato dall’ente impositore il 26 aprile 2016, quando il contribuente era già deceduto il 19 febbraio 2016, per cui la notificazione sarebbe affetta da nullità, dal momento che l’ente impositore aveva avuto conoscenza del sopravvenuto decesso del contribuente; per cui, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del procedimento dopo il deposito del
certificato di morte da parte del difensore del contribuente defunto (in allegato alla ‘richiesta di rinuncia all’appello’);
2.6 secondo la sentenza impugnata, « l’appellante (…) fornisce la prova documentale di aver effettuato rituale e tempestiva notificazione dell’atto di appello mediante raccomandata A.R. indirizzata sia al difensore che, collettivamente ed impersonalmente, agli eredi di COGNOME NOME », presso il luogo dell’ultimo domicilio in vita del defunto, in conformità alla previsione dell’art. 330, primo comma e secondo comma, cod. proc. civ., a tenore del quale: « 1. Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. 2. L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza »;
2.7 invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma del primo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., nell’individuare taluni luoghi in cui si notifica l’impugnazione si riferisce sia al caso in cui sia avvenuta la notificazione della sentenza e sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la notificazione sia avvenuta, ma non sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la sentenza non sia stata notificata e non sia decorso l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale); quest’ultima ipotesi è da ritenersi compresa nel primo comma, sia in quanto la rubrica della norma è riferita al luogo di notificazione dell’impugnazione senza alcuna limitazione al
caso di notifica della sentenza, sia perché il secondo inciso del suddetto primo comma inizia con l’avverbio “altrimenti” (che è idoneo a comprendere anche la detta ipotesi di mancanza della notifica), sia perché il terzo comma della norma stessa (a parte l’ipotesi della mancanza di dichiarazione di residenza o domicilio, con cui allude sia al caso della parte contumace, sia al caso della parte costituita personalmente senza dichiarazione di residenza o elezione di domicilio) con l’espressione modale “in ogni caso”, che assume carattere di norma di chiusura, è riferibile appunto al caso in cui sia mancata la notificazione della sentenza e sia decorso l’anno dalla pubblicazione (e così rafforza l’indicata interpretazione dell’avverbio “altrimenti”; ne consegue che, in caso di morte della parte dopo la chiusura dell’istruzione e, quindi, anche quando la parte muoia dopo la pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, anche in assenza di notificazione della sentenza, può essere notificata oltre che personalmente agli eredi, anche agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, restando escluso che tale possibilità sia incompatibile con il fatto che un’espressa previsione per il caso di morte della parte sia dettata dal secondo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., poiché questa norma ha solo la funzione di porre una disciplina particolare per il solo caso in cui la sentenza sia notificata e la morte avvenga dopo di essa; tale particolarità concerne il profilo del luogo di notificazione che si identifica nei luoghi risultanti dal primo comma della norma ed appare giustificata dalla circostanza che l’impugnazione in tal caso viene esercitata in relazione ad un’attività, quella di notificazione della sentenza, eseguita da poco tempo dalla parte defunta, onde, se essa all’atto della stessa aveva
dichiarato la residenza od eletto domicilio oppure, non avendolo fatto, era difesa da procuratore presso il quale era domiciliata, appare giustificato che la notificazione collettiva ed impersonale possa farsi in quei luoghi, piuttosto che nell’ultimo domicilio del defunto stesso (in termini: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2007, n. 15123); in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi – può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale), nell’ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell’art. 330 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14699 -nello stesso senso: Cass., Sez. Lav., 16 settembre 2013, n. 21079; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2020, n. 22180);
2.8 ne discende che, al di là dell’ inesatta indicazione come parte appellata del defunto (anziché degli eredi) nell’intestazione della sentenza impugnata, che, comunque, non ne comporta la nullità per infrazione all’art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., trattandosi di mero errore materiale (emendabile con la correzione ex artt. 287 s. cod. proc. civ.), se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia
inequivocabilmente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Cass., Sez. 2^, 20 marzo 2015, n. 5660; Cass., Sez. 6^- 2, 17 giugno 2019, n. 16195; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17592), il contraddittorio processuale era stato ritualmente instaurato con la regolare notificazione dell’ atto di appello agli eredi (sia pure con modalità tra loro alternative) e il giudice di appello non poteva dich iarare l’interruzione del procedimento dopo il deposito del certificato di morte da parte del difensore del contribuente defunto (in allegato all’anomala ‘richiesta di rinuncia all’appello’) , restando assorbita ogni altra contestazione circa l’osservanza delle garanzie per lo svolgimento del giudizio di appello e l’esercizio del diritto di difesa;
in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere respinto;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 giugno