Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7496/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
–ricorrente– contro
ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
Avverso la sentenza n. 7104/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, depositata il 22.11.2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17
dicembre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento in rettifica n. 662171855 per TASI, anno 2017 notificato in data 20 dicembre 2021, da parte del Comune di Roma, con il quale era stato accertato un maggior
valore di un’area edificabile di proprietà della Società, con conseguente maggiore TASI pari ad euro 13.882,11 interessi e sanzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (già Commissione Tributaria Provinciale di Roma), Sezione 40, con sentenza n. 54/2023, depositata in data 3 gennaio 2023, accoglieva il ricorso della società contribuente.
Il Comune di Roma proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, dopo aver rilevato che la società contribuente non si era costituita in appello, accoglieva l’impugnazione.
La società contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo.
Roma Capitale ha resistito con controricorso.
Con istanza del 29 luglio 2025 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 -bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per violazione degli articoli 24 della Costituzione e dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), c.p.c.’, la società contribuente ha censurato la decisione impugnata per avere, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio omesso di convocare la società RAGIONE_SOCIALE alla udienza di pubblica trattazione della causa del giorno 30 ottobre 2024, nonostante la stessa fosse ritualmente costituita.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 -bis della L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, dello stesso.
1.3. L’art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
1.4. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
1.5. L’art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1bis, introdotto dall’art. 16 -quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. 1.6. Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha affermato che la mancata produzione della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione (cfr. in
termini nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008).
1.7. E’ stato altresì precisato che il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo EMAIL ai sensi dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero -quando non sia possibile -in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l’attestazione di conformità all’originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l’inesistenza della notificazione (Cass. n. del 2025).
1.8. La difesa di parte ricorrente, come risulta dal ricorso introduttivo e dai documenti ad esso allegati, si è limitata a produrre la ricevuta di deposito dell’atto di controdeduzioni allo appello del Comune di Roma del 12 luglio 2023 trasmesso presso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria ‘Processo Tributario Telematico’ numero identificativo: 23071212062157905 – atto di controdeduzioni allo appello – identificativo NIR: NUMERO_DOCUMENTO (Allegato n. 7). Tale produzione non può ritenersi equipollente alla prova della notifica nel senso sopra chiarito. Infatti, questa Corte ha affermato che nel deposito telematico l’accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell’effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell’indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell’autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico (Cass. Ord. n.28403/23).
1.9. Come sottolineato nella proposta di definizione accelerata, considerata l’obbligatorietà dei suddetti adempimenti ai fini della costituzione in giudizio della parte e rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di depositare la ricevuta di avvenuta consegna, deve ritenersi che la società contribuente, nel giudizio d’appello, non fosse ritualmente costituita.
1.10. Tenuto conto, infine, di quanto espressamente sancito dall’art. 31 D.Lgs. n. 546/1992, comma 1, e cioè che la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima, la sentenza impugnata deve ritenersi immune da censure.
Si impone, pertanto, una declaratoria di rigetto del ricorso.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.410,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle
spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente di una somma ulteriore pari ad € 1.200,00, nonché al pagamento della somma di € 600,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME