Una cittadina ha proposto opposizione a cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per il recupero di 3.060 euro a titolo di spese di giustizia e ammende. La debitrice ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti e vizi di motivazione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando la causa al Giudice di Pace vista l'esigua entità del credito. La cittadina ha quindi presentato regolamento di competenza alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale. La Corte ha stabilito che la competenza spetta inderogabilmente al Tribunale per materia, poiché la contestazione riguarda crediti per spese di giustizia e vizi formali della cartella esattoriale, criteri che prevalgono interamente sul modesto importo economico.
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