Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10725 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11321/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
–controricorrente–
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 906/2022 depositata il 07/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 906 del 2022 della Corte di appello di Napoli esponendo che:
-si era opposto a un’iscrizione ipotecaria deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, l’omessa notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione stessa, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese con previe sentenze di merito;
-il Tribunale, davanti al quale resisteva l’agente per la riscossione, dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi, afferendo all’omessa o irrituale notifica degli atti prodromici, aggiungendo, al contempo, che la stessa non poteva, nel resto, trovare accoglimento per mancata indicazione del credito asseritamente prescritto, del termine e della decorrenza della prescrizione, mentre, quanto ai pure pretesi annullamenti RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle, non era stato dedotto e documentato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE riferite sentenze;
la Corte di appello disattendeva il gravame, osservando che la statuizione di prime RAGIONE_SOCIALE era sull’opposizione agli atti ex art. 617, cod. proc. civ., tale qualificata, solo per la parte concernente lo scrutinio della mancata notifica di tutti gli atti prodromici, compreso il preavviso d’iscrizione, e come tale era solo ricorribile per cassazione, mentre, per il resto, l’opposizione proposta era sì appellabile ma infondata, poiché per un verso l’eccezione di prescrizione non era mai stata sollevata, per altro verso gli annullamenti giurisdizionali di ruoli e cartelle non risultavano,
essendo stati solo annullati avvisi di mora e intimazioni di pagamento per mancata prova della notifica degli atti parimenti sottesi;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 617, cod. proc. civ., e 77, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’iscrizione ipotecaria non era atto ese cutivo, sicché la mancata notifica della preventiva comunicazione, finalizzata al contraddittorio endoprocedimentale, era un motivo dell’azione di accertamento negativo svolta, non soggetta al termine per l’opposizione esecutiva formale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’annullamento in sede giurisdizionale degli avvisi di mora e RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, per mancata notifica degli atti sottesi quali cartelle o verbali, traducendosi in un’opposizione c.d. recuperatoria, implicava necessariamente il conseguenziale annullamento della pretesa di cui alla cartella e al carico di ruolo, facendo venir meno il dirit to all’azione esecutiva e, a maggior ragione, alla tutela ipotecaria di natura cautelare;
Considerato che
il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale ha osservato che il Tribunale aveva qualificato come opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., il motivo attinente alla mancata notifica della comunicazione preventiva
d’iscrizione ipotecaria quale atto prodromico (pag. 5, penultimo capoverso, della sentenza impugnata);
parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in ricorso, e non limitandosi a rinviare all’atto processuale e ad affermarne la sua propria interpretazione, per il principio di specificità del gravame (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, anche quando si tratti, in tesi, di errore processuale: Cass., 05/07/2022, n. 21202, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880), che tale lettura della decisione di prime RAGIONE_SOCIALE era errata;
infatti, per il principio dell’apparenza, il regime d’impugnazione va individuato in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio, quand’anche si contesti quest’ultima (Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, Cass., 08/11/2021, n. 32514, Cass., 03/03/2022, n. 7001, pag. 5);
ora, nel ricorso in esame si allega e riporta (pag. 4) che il Tribunale aveva ritenuto un’opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., quella per «dedurre l’omessa e/o irrituale notifica degli atti prodromici ed in particolare RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali», mentre i residui motivi, non configurabili come una tale opposizione, si allega e si riporta essere stati, come pure constatato dalla Corte di appello, quello sulla prescrizione, pacificamente in realtà mai opposta, e quello sull’annullamento giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE pretese sottese all’iscrizione;
ciò posto, è evidente che correttamente il RAGIONE_SOCIALE aveva incluso nell’opposizione qualificata in prime RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 617, cod. proc. civ., il motivo di mancata notifica della comunicazione d’iscrizione, non solo perché prodromica anch’essa a quest’ultima, ma soprattutto, ed inequivocabilmente, perché diversa dai temi della prescrizione e dell’allegato annullamento giurisdizionale (altrimenti, in tesi, dovendosi
censurare la sentenza del Tribunale, quanto al tema del difetto di previa comunicazione d’iscrizione, per omessa pronuncia);
sul punto, dovendosi distinguere le statuizioni ai fini del regime d’impugnazione (Cass., 21/06/2016, n. 12730 ), andava quindi proposto ricorso straordinario per cassazione;
il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale ha osservato (pagg. 6-7) che le statuizioni giurisdizionali di merito invocate, non avevano annullato cartelle e carichi di ruolo negando il credito, ma avvisi di mora e intimazioni di pagamento, per mancata notifica degli atti prodromici sottesi, profilo che di per sé può costituire un deducibile e autonomo vizio di violazione della sequenza procedimentale dettata dalla legge (Cass., Sez. U., 25/07/2007, n. 16412) senza che ciò importi l’esclusione di un credito ad esempio non prescritto ed ancora esercitabile rispettando correttamente la sequenza medesima, tipicamente notificando le cartelle e poi facendo seguire la stessa comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria;
a fronte di ciò, parte ricorrente afferma ma non dimostra che le sentenze richiamate -di cui peraltro non si conosce l’esito processuale in tesi successivo, ovvero se riformate o se sia intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE stesse -avessero effettivamente, invece, dichiarato insussistenti i correlati crediti, accennando inoltre a opposizioni recuperatorie in relazione a mancata notifica di verbali (evocando implicitamente Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080 in tema di violazioni del codice stradale) senza provare che tale fosse il caso di cui la sentenza di appello qui impugnata non discute;
ne deriva l’anticipata conclusione; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 5.400,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 06/02/2023.