Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10703 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13631 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto
da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -resistenti-
per la cassazione del l’ordinanza del giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE depositata in data 12 maggio 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza del 30 marzo 2023 .
Rilevato che:
-il giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio
Oggetto: Espulsione- Richiesta di affidamento in prova- Rilevanza.
nazionale proposta da NOME COGNOME, che era stato rintracciato in data 21 settembre 2021 con permesso di soggiorno scaduto da oltre due anni e non rinnovato a causa del divorzio dalla coniuge italiana e quindi destinatario di un primo provvedimento di espulsione appunto datato 21 settembre 2021 e poi di un secondo, quello impugnato, datato 28 gennaio 2022, emesso per l’inottemperanza al primo ;
a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione il giudice di pace ha ritenuto irrilevante la circostanza che lo straniero, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, poi sospeso, non avrebbe la possibilità , proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, di scontare, come da sua richiesta al tribunale di sorveglianza di Bologna, non ancora delibata, la pena con misura alternativa, proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘espulsione; e ciò perché a suo avviso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario non può a priori essere esclusa dalla condizione di clandestinità o d’irregolarità;
-a tanto ha aggiunto che l’opponente è stato destinatario di più provvedimenti che ne escludono la condizione meritevole di tutela negativi ed è gravato da numerosi precedenti penali e di polizia;
-contro quest’ordinanza NOME propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui le amministrazioni si limitano a replicare con una nota volta a consentirne la partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che:
-con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione de gli artt. 3, 24 e 27 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del protocollo n. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 881/97 e degli artt. 2 e 4, commi 3 e 13, del d.lgs. n. 286/98, perché il giudice di pace ha confermato il decreto di espulsione
nonostante la pendenza del procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna inteso a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ( primo motivo ), nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. perché nonostante la mancanza di contestazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sul difetto di motivazione del provvedimento di espulsione e sulla necessità di attendere la definizione del procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, il giudice di pace quanto al primo aspetto nulla ha statuito sul profilo di censura e quanto al secondo non ha tratto conseguenze dalla condotta processuale tenuta ( secondo motivo );
-in argomento, questa Corte, con ordinanza n. 33365/19, proprio con riguardo all’affidamento in prova ai servizi sociali ha ritenuto (punto 1.4.) che ‘ Non esiste infatti alcuna norma, né alcun principio desumibile da norme, la quale stabilisca che la persona irregolarmente soggiornante possa evitare l’espulsione, sol perché, essendo stata condannata in sede penale, abbia ottenuto il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di misure alternative alla detenzione ‘;
-successivamente, sia pure a sostegno di pronuncia d’inammissibilità, ha escluso il ‘ diritto del condannato a restare in Italia per scontare la pena, essendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste l’ espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ex art. 16 d.lgs. 286/1998 ‘ (Cass. n. 2783/23, punto 18);
-la questione posta è di particolare rilevanza, e va esaminata anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale, specificamente di Corte cost. n. 78/07, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 47, 48 e 50 RAGIONE_SOCIALEa l. 26 luglio 1975 n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni
caso precluso l’accesso alle misure alternative alla detenzione da essi previste, la quale ha fatto seguito alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni penali di questa Corte, secondo cui i preminenti valori costituzionali RAGIONE_SOCIALEa uguale dignità RAGIONE_SOCIALEe persone e RAGIONE_SOCIALEa funzione rieducativa RAGIONE_SOCIALEa pena comportano che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative alla detenzione non può essere esclusa nei confronti dei condannati stranieri che versino in condizione di clandestinità e d’irrego larità (Cass., sez. un. pen., n. 14500/06), dovendosi tener conto, peraltro, RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra le misure RAGIONE_SOCIALE‘espulsione c.d. amministrative, ossia ordinate dall’autorità amministrativa, e quelle disposte dall’autorità giudiziaria (in ordine alla quale si veda Cass. pen. n. 37305/18, En Naour);
-è, pertanto, opportuno che il giudizio sia trattato in pubblica udienza.
Per questi motivi
la Corte dispone la trattazione del giudizio in pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.