Imposta Unica Scommesse: la Cassazione Conferma l’Obbligo dei Bookmaker Esteri
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce sulla responsabilità fiscale legata all’imposta unica scommesse, in particolare per gli operatori esteri privi di concessione statale. La decisione chiarisce che l’obbligazione tributaria del bookmaker è autonoma e non viene meno anche se il centro di trasmissione dati (CTD) che opera per suo conto è stato esonerato dal pagamento per il passato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti di un gruppo di bookmaker internazionali e di un centro trasmissione dati italiano. L’atto contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia per l’anno d’imposta 2007. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello delle società, basandosi su una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 27/2018). Secondo i giudici di secondo grado, la dichiarazione di incostituzionalità della norma che assoggettava a imposta le ricevitorie per gli anni precedenti al 2011 comportava, di conseguenza, il venir meno anche dell’obbligazione solidale del bookmaker estero. L’Amministrazione Finanziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione contro tale decisione.
La Decisione della Cassazione sull’Imposta Unica Scommesse
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla corte di merito per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno affermato un principio fondamentale: l’obbligazione tributaria del bookmaker e quella della ricevitoria sono autonome. Di conseguenza, l’annullamento dell’obbligo per la seconda non cancella automaticamente quello per il primo.
Le Motivazioni: Responsabilità Paritetica e non Dipendente
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la posizione del bookmaker e quella del centro di raccolta scommesse. La Corte di Cassazione, richiamando sia la giurisprudenza costituzionale che quella della Corte di Giustizia Europea, ha smontato la tesi della “responsabilità solidale secondaria”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2018, aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui imponeva il pagamento dell’imposta alle ricevitorie per gli anni ante 2011. La ragione era pratica: in quel periodo, i rapporti contrattuali non permettevano alla ricevitoria di trasferire efficacemente il carico fiscale sul bookmaker. Tuttavia, quella stessa sentenza non ha mai escluso l’assoggettamento a imposta dei bookmaker, che rimangono i soggetti principali del rapporto tributario.
La Cassazione chiarisce che il rapporto tra i due soggetti non configura una “solidarietà dipendente” (dove l’obbligazione del secondo dipende da quella del primo), bensì una “solidarietà paritetica”. Entrambi i soggetti, bookmaker e ricevitoria, partecipano all'”organizzazione ed esercizio” delle scommesse e sono destinatari di obbligazioni fiscali autonome, sebbene avvinte da un nesso di solidarietà. Il venir meno di una delle obbligazioni non estingue l’altra.
Inoltre, la Corte ribadisce, citando la Corte di Giustizia UE, che tassare le scommesse raccolte sul territorio italiano da parte di operatori esteri non costituisce una discriminazione. Al contrario, è un meccanismo legittimo per prevenire l’evasione fiscale e l’esercizio di attività illecite, garantendo che tutti gli operatori contribuiscano in egual misura.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione stabilisce un punto fermo: i bookmaker esteri che operano in Italia, anche tramite intermediari, sono tenuti al pagamento dell’imposta unica scommesse anche per i periodi d’imposta antecedenti al 2011. L’esenzione riconosciuta dalla Corte Costituzionale ai soli centri di trasmissione dati non si estende ai bookmaker, la cui obbligazione fiscale rimane pienamente valida e autonoma. Questa decisione rafforza il principio secondo cui chi genera ricchezza sul territorio italiano deve sottostare al relativo regime fiscale, indipendentemente dalla propria sede legale.
Un bookmaker estero deve pagare l’imposta unica sulle scommesse per gli anni precedenti al 2011?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligazione fiscale del bookmaker è autonoma e non è venuta meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato l’imposta per le sole ricevitorie.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 ha cancellato l’imposta per tutti?
No. La pronuncia ha dichiarato l’incostituzionalità della norma solo nella parte in cui assoggettava all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011. Non ha cancellato l’obbligo in capo ai bookmaker.
Che tipo di responsabilità fiscale esiste tra il bookmaker e la ricevitoria?
La Corte ha chiarito che si tratta di una responsabilità solidale paritetica, non dipendente. Ciò significa che esistono due rapporti obbligatori autonomi, sebbene legati da un nesso di solidarietà. L’estinzione di uno non comporta automaticamente l’estinzione dell’altro.