La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11837/2024, chiarisce la responsabilità del bookmaker estero nel pagamento dell'imposta unica scommesse per gli anni precedenti al 2011. Anche se la norma che prevedeva la responsabilità dei Centri Trasmissione Dati (CTD) è stata dichiarata incostituzionale per quel periodo, il bookmaker, soggetto principale dell'imposizione, resta obbligato al versamento del tributo. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva liberato la società di scommesse, affermando che l'insussistenza dell'obbligazione del CTD non cancella quella del bookmaker.
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