Bookmaker estero e tasse: la Cassazione fa chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per il settore del gioco: l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse agli operatori esteri che raccolgono giocate in Italia tramite una rete di intermediari locali. La decisione conferma un principio fondamentale: chi opera sul territorio italiano deve sottostare alle leggi fiscali italiane, indipendentemente dalla presenza di una concessione statale.
Il caso specifico riguardava un noto bookmaker con sede a Malta e una società italiana che agiva come suo centro di trasmissione dati. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato loro degli avvisi di accertamento per il pagamento dell’imposta relativa agli anni 2015 e 2016. Le due società avevano impugnato gli atti, sostenendo di subire una discriminazione rispetto agli operatori concessionari e che la normativa italiana violasse i principi di libera prestazione dei servizi sanciti dall’Unione Europea.
La vicenda: una questione di parità di trattamento
Il cuore della controversia risiedeva in una domanda precisa: un operatore di scommesse straniero, privo di concessione italiana, deve pagare le stesse tasse di un operatore nazionale autorizzato? Le società ricorrenti sostenevano di no. A loro avviso, l’assenza di una licenza, dovuta a presunte barriere all’ingresso nel mercato italiano, le poneva in una posizione diversa e quindi non potevano essere tassate allo stesso modo. In particolare, contestavano il meccanismo di calcolo dell’imposta, che per gli operatori non collegati al sistema centrale dello Stato si basa su un metodo presuntivo, ritenuto penalizzante.
Inoltre, le società lamentavano una violazione del diritto europeo. Sostenevano che essere tassati sia a Malta (dove ha sede il bookmaker) sia in Italia costituisse una doppia imposizione e un ostacolo alla libera circolazione dei servizi all’interno dell’UE. La loro difesa mirava a ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento o, in subordine, a sollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’Imposta Unica sulle Scommesse: chi è tenuto a pagarla?
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni delle società. I giudici hanno ribadito un principio consolidato, già avallato sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Giustizia UE. Il presupposto per l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse non è il possesso di una concessione, ma lo svolgimento materiale dell’attività di raccolta di scommesse sul territorio italiano.
Questo significa che chiunque, italiano o straniero, autorizzato o meno, gestisca un sistema di scommesse in Italia, è un soggetto passivo d’imposta. La legge, infatti, individua come responsabili in solido sia il bookmaker (chi organizza il gioco) sia il centro di trasmissione dati (chi raccoglie fisicamente le puntate). L’Agenzia può quindi richiedere il pagamento dell’intera somma a entrambi, lasciando che poi regolino i loro rapporti interni.
Le motivazioni della Cassazione: nessuna discriminazione
La Corte ha smontato anche la tesi della discriminazione. La differenza nel metodo di calcolo della base imponibile non è una penalizzazione, ma una conseguenza logica della loro condizione di operatori ‘non regolarizzati’. Gli operatori con concessione sono collegati al ‘totalizzatore nazionale’, un sistema che traccia ogni singola giocata e permette un calcolo analitico dell’imposta. Gli operatori non collegati, invece, non offrono questa trasparenza. Per questo motivo, la legge prevede un calcolo forfettario basato sulla media delle giocate nella provincia dove si trova il punto di raccolta. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che questo metodo è una presunzione ‘iuris tantum’ (cioè valida fino a prova contraria). L’operatore ha sempre la facoltà di dimostrare, con prove concrete, l’effettivo ammontare delle giocate per ottenere un ricalcolo basato sui dati reali.
Le conclusioni: la tassa è dovuta da tutti
L’ordinanza si conclude con il rigetto totale del ricorso. Il bookmaker e il suo intermediario sono stati condannati a pagare le imposte richieste, oltre alle spese legali. La decisione rafforza la posizione dell’Amministrazione Finanziaria e chiarisce che l’ordinamento italiano non tollera ‘zone franche’ fiscali nel settore delle scommesse. La libera prestazione di servizi garantita dall’UE non significa poter operare in un mercato eludendone le regole fiscali, che mirano a tutelare l’ordine pubblico, i consumatori e a prevenire attività illegali.
Un bookmaker straniero che raccoglie scommesse in Italia deve pagare l’imposta unica?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che chiunque svolga attività di raccolta scommesse sul territorio italiano è soggetto al pagamento dell’imposta unica, indipendentemente dalla sede legale o dal possesso di una concessione statale.
Chi è responsabile del pagamento della tassa tra bookmaker estero e centro scommesse italiano?
Entrambi sono responsabili in solido. Questo significa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può richiedere il pagamento dell’intero importo sia al bookmaker sia al centro di trasmissione dati che opera in Italia per suo conto.
Il calcolo dell’imposta è diverso per gli operatori senza concessione?
Sì, per gli operatori non collegati al sistema telematico nazionale, l’imposta viene calcolata con un metodo presuntivo basato sulla media di raccolta provinciale. Tuttavia, l’operatore può fornire le prove dell’effettivo volume di gioco per ottenere un calcolo basato sui dati reali.