Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33895 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
REVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12740/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, « RAGIONE_SOCIALE», che lo rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11708/2022 depositata l’11 aprile 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, con ricorso ex art. 391bis cod. proc. civ., chiede, nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, la revocazione dell’ordinanza in epigrafe. Con detta ultima la Corte ha rigettato il ricorso, proposto dal contribuente ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 10234 del 2016, resa in grado d’appello dalla C.t.r. della Campania e depositata il 18 novembre 2016.
NOME COGNOME aveva impugnato l’avviso di accertamento, relativo all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2009, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALE aveva determinato con metodo sintetico un maggior reddito, ai sensi dell’art. 38, commi quarto, quinto e settimo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; questi ultimi erano individuati dall’Ufficio nelle spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di un immobile a favore del figlio; dai canoni di leasing relativi al l’acquisto di un’imbarcazione; da altre spese sostenute.
Innanzi a questa Corte il contribuente, con il terzo motivo di ricorso, aveva censurato la sentenza di appello assumendo che la C.t.r. non aveva valutato la prova contraria che aveva offerto per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva derivante dalla spesa di euro 1.200.000,00 sostenuta per contribuire, quale terzo adempiente ex art. 1180 cod. civ., all’ acquisto dell’immobile per il figlio. In particolare, il contribuente lamentava che -giustificata parte della spesa, nei limiti di euro 750.000,00, con il mutuo sottoscritto con un istituto bancario -la residua parte del prezzo d’acquisto, pari ad euro 450.000,00, era stata corrisposta dalla RAGIONE_SOCIALE, della quale era socio per il 95 per cento del capitale. La società, secondo il
ricorrente, era intervenuta, a propria volta, quale terzo ex art. 1180 cod. civ., contabilizzando sia l’esborso sia, per l’importo corrispondente, una voce di credito nei confronti dello stesso contribuente, socio di maggioranza.
Questa Corte rigettava il ricorso con l’ordinanza impugnata in questa sede.
Considerato che:
1. Il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata è affetta da errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., risultante dagli atti e dai documenti , essendosi basata sull’assunto erroneo che l’importo di euro 450.000,00, utilizzato per l’acquisto dell’immobile, dovesse essere immediatamente restituito alla società che lo aveva messo a disposizione. Osserva che dagli atti non emergeva alcun elemento dal quale desumersi che detta somma fosse stata immediatamente restituita, essendo, piuttosto, incontestato il contrario; che, infatti, il debito era stato saldato dopo molti anni e, precisamente negli anni 2018 e 2019, come provato dalle contabili allegate al ricorso per revocazione. Precisa che detta produzione di documenti si rende necessaria in quanto la Corte -innovando i termini della controversia ed andando oltre le richieste RAGIONE_SOCIALE parti -ha dato rilievo alla restituzione immediata RAGIONE_SOCIALE somme in contestazione, mentre l’oggetto del contendere era limitato alla loro provenienza; che, pertanto, l’ordinanza revocanda ha erroneamente affermato come esistente un fatto -ovvero che il contribuente avesse assunto l’onere di restituire immediatamente la somma versata dalla RAGIONE_SOCIALE -la cui verità era, invece, incontrastabilmente esclusa. Aggiunge il contribuente che, essendo circostanza certa che la spesa per mutuo non era stata sopportata nel 2009, la stessa non poteva avere rilievo ai fini del maggior reddito accertato. Infine, evidenzia che -come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità -ai fini dell’accertamento del
reddito con metodo sintetico non è sufficiente l’acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito non essendo, questo, espressione di capacità contributiva.
Il motivo è inammissibile.
2.1. La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali; sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. con l’originario ricorso per cassazione (Cass. 06/06/2017, n. 14002). L’errore di fatto, pertanto, deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità (Cass. 05/03/2015, n. 4456).
2.2. In particolare, quanto alla produzione di nuovi documenti, l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve riguardare, come detto, atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o RAGIONE_SOCIALE questioni rilevabili d’ufficio e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. (Cass. 23/02/2023, n. 5658, Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 05/03/ 2015, n. 4456; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820). Costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma cod. proc. civ. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. nonché il fascicolo d’ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto,
senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d’ufficio (Cass. n. 5658 del 2023, cit. Cass. 22/11/2006, n. 24856).
2.3. L ‘ordinanza di cui si chiede la revocazione così motivava: « è opportuno premettere che, nella stessa ricostruzione fattuale del ricorrente, la circostanza che la somma in questione provenga dalla RAGIONE_SOCIALE non recide di per sé sola ogni collegamento rilevante tra l’attribuzione patrimoniale in questione ed il m edesimo contribuente. E ciò non solo perché NOME COGNOME è pacificamente (come egli stesso allega nel ricorso) socio al 95% di tale società; ma soprattutto perché, è il medesimo contribuente che assume che la RAGIONE_SOCIALE ha contabilizzato nei suoi confronti un credito corrispondente alla parte del corrispettivo che essa ha pagato per l’acquisto dell’immobile a favore del figlio del socio. Nella sostanza quindi, in punto di attribuzione patrimoniale effettiva, che è quanto qui rileva ai fini della manifestazione della ricchezza in ipotesi tassabile, è pacifico che il contribuente ha sostenuto interamente la spesa per l’acquisto dell’immobile a favore di suo figlio, e lo ha fatto procurandosi la relativa provvista in parte con un mutuo bancario, e per altra parte (quella qui controversa) utilizzando liquidità che gli ha messo a disposizione la predetta RAGIONE_SOCIALE, verso la contestuale assunzione di un debito del socio per la restituzione della somma de qua. Nel caso di specie, il contribuente assume, nella sostanza, di aver ricevuto ed utilizzato (per acquistare l’immobile intestato a suo figlio) la somma de qua dalla RAGIONE_SOCIALE (della quale era socio al 95%), e riconosce di doverla restituire a quest’ul tima, senza tuttavia dedurre, nel motivo, che fossero convenute rateazioni o termini di adempimento e quindi, anche in ragione del principio secondo cui quod sine die debetur, statim debetur ( art. 1183 cod. civ.), legittimando la conclusione che l’importo dovesse essere immediatamente riversato alla società che lo aveva
messo a sua disposizione. Pertanto, per quanto qui rileva, non può ritenersi che la provenienza della somma dalle casse della società, anche ove accertata in punto di fatto, possa rendere neutra, o diluire, la corrispondente spesa rispetto alla capacità contributiva del contribuente, il quale ha sostanzialmente utilizzato l’importo assumendo contestualmente l’obbligazione di restituirlo alla RAGIONE_SOCIALE, e quindi dimostrando di sostenere di fatto immediatamente e personalmente l’esborso, sia pure attraverso una sorta di partita di giro con la società della quale era socio di al 95%. In conclusione, già alla stregua della ricostruzione della fattispecie sostenuta dallo stesso ricorrente, la provenienza della somma in questione dalla RAGIONE_SOCIALE non varrebbe ad escluderne la riconducibilità al patrimonio del contribuente, quale spesa indiziante il maggior reddito accertato sinteticamente.»
2.4. La Corte, con l ‘ordinanza in esame, ha valutato la questione prospettata dal contribuente. Per altro, come è evidente dal suo tenore, ha dato rilevanza, non alla data di restituzione della somma versata dalla società, ovvero al fatto estintivo dell’obbligazione al quale non è fatto alcun cenno -ma agli elementi costitutivi dell’obbligazione assunta che ha ritenuto deponessero per un obbligo di restituzione immediata.
2.5. Nella detta condizione, non è dato riscontrare alcun errore revocatorio in quanto la Corte non è caduta in errore sulla data di restituzione della somma, avendo motivato diversamente le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza della capacità contributiva. L’affermazione che il rico rrente ritiene erronea in fatto -ovvero che il contribuente avesse assunto l’onere di restituire immediatamente la somma versata dalla RAGIONE_SOCIALE -è, in realtà il frutto di una valutazione in diritto sulla scadenza della obbligazione assunta. La Corte, infatti, ha affermato sul punt o che pacifico l’obbligo di
restituzione, il contribuente non aveva dedotto nel motivo «che fossero convenute rateazioni o termini di adempimento e quindi , anche in ragione del principio secondo cui quod sine die debetur, statim debetur ( art. 1183 cod. civ.), legittimando la conclusione che l’importo dovesse essere immediatamente riversato alla società che lo aveva messo a sua disposizione».
2.6. Per giurisprudenza consolidata, ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di mera percezione, la semplice svista, e mai l’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero dalla supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove ciò non abbia costituito punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (Cass. 21/02/2023, n. 5326).
2.7. Il ricorrente, se pure prospetta astrattamente un errore di fatto -il quale, per altro, emergerebbe da documenti prodotti solo in questo giudizio -in realtà si duole dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme fatta dalla Corte che ha ritenuto che, in mancanza di espressa diversa previsione, il COGNOME fosse tenuto ad una restituzione immediata e che ciò fosse indice della sua capacità contributiva.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.