Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10737 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 22172/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende.
- Resistente con atto di costituzione –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 48/19 depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.
Art. 6 l. n. 388/2000
AGEVOLAZIONE
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore RAGIONE_SOCIALE energie rinnovabili, effettuò nel 2011 un investimento ambientale suscettibile di detassazione in base alla c.d. Tremonti ambientale (art. 6, commi da 13 a 17, della l. n. 388 del 2000); nel 2016, risoltasi in senso affermativo l’incertezza normativa sulla cumulabilità della c.d. Tremonti ambientale con la tariffa incentivante GSE, e in seguito al dissequestro del proprio impianto fotovoltaico, la società riapprovò i bilanci degli esercizi precedenti, presentò istanza di rimborso dell’Ires (euro 99.224,00) versata in eccesso per gli anni di imposta dal 2011 al 2014 e di riconoscimento della perdita fiscale originatasi nel 2011 per effetto della detassazione della quota di reddito impiegata nell’investimento; infine, impugnò il silenzio -rifiuto opposto all’istanza dall’amministrazione finanziaria;
la C.T.P. di Torino rigettò il ricorso con sentenza (n. 1013/2017) che è stata confermata dalla C.T.R. del Piemonte, la quale ha disatteso l’appello della contribuente sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni: (i) il d.l. n. 83 del 2012 (art. 23, comma 7), ha abrogato numerose agevolazioni compresa la c.d. Tremonti ambientale; il comma 11 dell’articolo 23 ha escluso dall’abrogazione i soli procedimenti avviati in data anteriore al medesimo decreto, sicché la fattispecie agevolativa non può estendersi agli investimenti ambientali (cfr. pag. 5 della sentenza) «privi della effettiva attivazione di un procedimento diretto al loro riconoscimento, come nel caso della odierna società contribuente»; (ii) non è corretto il richiamo al principio della emendabilità della dichiarazione poiché ammette tale meccanismo al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore (errori contabili) equivarrebbe ad aggirare la norma abrogativa sopra citata. In altre parole, la dichiarazione
integrativa non può per sua stessa natura essere utile ad effettuare una scelta/opzione agevolativa»;
la società ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con atto di costituzione;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 7 e 11, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, con riferimento all’art. 6, commi 13 -19, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), la società censura la sentenza impugnata che, trascurando che, nel 2011, quando venne effettuato l’investimento ambientale, la detassazione della c.d. Tremonti ambientale era in vigore, ha contra legem delineato un’abrogazione retroattiva del beneficio fiscale;
con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza che non spiega quali procedimenti la società non aveva avviato alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice, ma si limita a sancirne la mancata attivazione;
con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2, commi 8 e 8bis , del d.P.R. n. 3 22 del 1988, in rapporto all’orientamento espresso da Cass. Sez. U. n. 13378/2016, si censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE rettifiche di bilancio relative agli anni in esame, era legittima la presentazione, da parte della società, di una dichiarazione integrativa recante la reale base imponibile calcolata tenendo conto dell’investimento ambientale;
i primi due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati;
è principio di diritto consolidato ( ex plurimis , Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». In particolare, «a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020). Pertanto, «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio
convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Cass. 14/02/2020, n. 3819). Giova poi ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto ‘statico’ della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto ‘dinamico’ della dichiar azione stessa (cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 19/04/2013, n. 9577, in motivazione; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980);
6. nella fattispecie concreta, la C.T.R., senza indicare le ragioni del proprio convincimento, esclude che alla contribuente spetti l’agevolazione fiscale a causa del mancato avvio di un certo procedimento, ma non considera che, a norma dell’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000, il beneficio fiscale, senza presupporre l’avvio di alcun procedimento, si s ostanzia nella detassazione della quota di reddito dell’impresa destinata all’investimento ambientale;
-
il terzo motivo è fondato;
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va data continuità al solido indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 40862/21; conf., ex multis , Cass. nn. 33660/22, 34712/22) – dal quale la sentenza impugnata si è discostata negando la possibilità della dichiarazione integrativa -secondo cui «n tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fa tto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni
consistenti nella tariffa incentivante pr evista dal ‘conto energia’ e nella detassazione, ‘ora per allora’, degli investimenti ambientali ai sensi della cd. ‘Tremonti ambientale’)»;
in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2023.