L'Azienda aveva presentato una dichiarazione integrativa per l'anno 2012, chiedendo di usufruire di un'agevolazione fiscale ("Tremonti ambientale") inizialmente non richiesta a causa di incertezza normativa sulla sua cumulabilità con altri benefici. L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l'agevolazione tramite cartella di pagamento, ritenendo la dichiarazione non più rettificabile e la scelta iniziale irrevocabile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'errore di fatto o di diritto in una dichiarazione dei redditi è sempre emendabile, anche tramite dichiarazione integrativa, se deriva da obiettiva incertezza interpretativa della norma agevolativa. Ha quindi accolto il ricorso dell'Azienda, cassando la decisione precedente e rinviando il caso per un nuovo esame, riconoscendo il diritto all'emendabilità dichiarazione dei redditi.
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