Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16046/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA- FIRENZE n. 2328/2015 depositata il 23/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME non esponeva redditi negli anni di imposta 2007 e 2008 donde era attinta da avviso di accertamento con ricostruzione induttiva del reddito in ragione di elementi rinvenuti dall’Ufficio. Ricorreva la contribuente al giudice di prossimità, protestando non essere tenuta alla compilazione del Modello Unico, avendo entrate inferiori a €.500,00, nonché sollevando diverse doglianze nel rito e nel merito, segnatamente contestando il potere di ricostruzione induttiva. L’Ufficio controdeduceva affermando non essere decaduto dalla potestà impositiva, proprio perché la dichiarazione dei redditi non risultava presentata, ritenendo legittima la ricostruzione sintetica in quanto l’accertato era superiore al quarto del comunque non dichiarato e permaneva per due anni di seguito. Nello specifico, affermava che le disponibilità dichiarate dal marito non potevano giustificare il mantenimento di entrambi i coniugi. Il collegio di prossimità apprezzava in parte le ragioni della contribuente, riducendo l’importo accertato e rimodulando quindi interessi e sanzioni.
Proponeva appello principale la parte contribuente ed interponeva appello incidentale l’Ufficio. Il giudice di secondo grado respingeva le domande della parte privata, per non aver dimostrato in giudizio di avere un reddito minore rispetto all’accertato o comunque di aver già assolto in altro modo i propri doveri tributari, mentre accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio affermando non essere possibile una valutazione equitativa fuori dai casi previsti dalla legge e, nella sostanza, confermando la ripresa a tassazione nella sua integralità.
Ricorre per cassazione la parte contribuente affidandosi a due motivi di doglianza, mentre il patrono erariale si riserva l’eventuale discussione in pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta violazione di legge con riferimento all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e agli articoli 23 e 53 della Carta costituzionale.
Nella sostanza si contesta il sistema di ricostruzione con procedimento sintetico e la violazione della riserva di legge prevista dalla Carta costituzionale.
Il motivo, verosimilmente da ritenersi proposto in parametro all’art. 360 n. 3 c.p.c., non può essere accolto.
L’istituto in oggetto ha superato il vaglio della Consulta, ritenendosi l’unico possibile metodo di ricostruzione del reddito per coloro che non abbiano esposto denuncia, pur essendone tenuti (cfr. Corte cost. n. 297/2004), proprio perché consente una prova contraria ‘a tutto campo’ da parte del contribuente, che però si è limitato -nel caso in esame- ad affermare che ogni spesa veniva sostenuta dal coniuge.
In disparte la circostanza esposta nella sentenza in scrutinio -e non contestata- per cui lo stesso coniuge dalla contribuente qui accertata, sig. NOME COGNOME, non aveva dichiarato redditi neppure sufficienti al proprio sostentamento, la prova contraria alla presunzione erariale dev’essere rigorosa e non tradursi in mere doglianze di principio.
Ed in infatti, in tema di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici
del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr., ex multis, Cass. T., n. 10310/2024). Tale accertamento negativo non c’è stato, neppure provando di disporre di altre risorse che abbiano subito trattenute alla fonte (cfr. pag. 3 sentenza in esame).
Il primo motivo non può dunque trovare accoglimento.
Con il secondo motivo si prospetta difetto di motivazione con riferimento al rigetto dell’eccezione di insussistenza della violazione tributaria da parte della signora COGNOME.
Sia inteso come censura ai sensi del n. 3 o del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il motivo è inammissibile, sostanziandosi in una doglianza che impinge nel merito della vicenda, richiedendone a questa Corte di legittimità una rivalutazione dell’apporto probatorio che qui non può essere data.
Ed infatti, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Pertanto, il ricorso è infondato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di sostanziale attività difensiva della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024.