Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9424/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della LOMBARDIA n. 4320/2022 depositata il 08/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 3 agosto 2018 la contribuente otteneva dall’Agente per la riscossione l’estratto di ruolo concernente la pretesa erariale correlata all’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la rideterminazione del reddito prodotto dalla società RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE per l’anno d’imposta 2007.
Detto avviso era stato notificato in data 18 luglio 2013, a NOME COGNOME nella sua qualità di amministratore di fatto della società e come tale solidalmente responsabile.
Solo in data 30 ottobre 2018 NOME COGNOME presentava ricorso avverso l’avviso dinanzi alla CTP Caserta, notificandolo esclusivamente ad RAGIONE_SOCIALE ed eccependo di non aver mai ricevuto l’atto impositivo sopra citato e di esserne venuta a conoscenza solo successivamente alla richiesta di produzione degli estratti di ruolo.
L’RAGIONE_SOCIALE interveniva volontariamente nel giudizio, producendo copia dell’avviso nonché prova della relativa notifica.
La CTP Caserta dichiarava la propria incompetenza territoriale e concedeva alle parti il termine di sei mesi per la riassunzione della causa avanti alla CTP di Milano.
NOME COGNOME riassumeva il giudizio, deducendo di non aver mai risieduto all’indirizzo presso cui risultava essere stato notificato tale atto impositivo.
La CTP di Milano, con sentenza n. 1170/15/2020, depositata in data 11 giugno 2020, accoglieva il ricorso della COGNOME, osservando la mancata prova documentale della notifica dell’avviso nei confronti di quest’ultima.
Il giudizio di secondo grado, instaurato su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, si è concluso con sentenza n. 4320/22/22, depositata in data 8 novembre 2022, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in parziale riforma della sentenza impugnata ha compensato le spese del primo grado, confermando nel resto la decisione di prime cure.
Il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria, proponendo, altresì, ricorso incidentale incentrato su un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce la ‘ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)’ , contestando l’apparenza della motivazione a supporto della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE assume la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 D.P.R. 600/1973, 137, 138 e 139 c.p.c., 14 L. 890/1982, degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19 c. 3 e 21 c. 1 D.LGS. 546/1992 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)’.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale NOME COGNOME contesta la ‘ Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 15 comma nn. 1 e 2 D. lgs. 546/1992, art. 24 Cost. e principi della Corte Cost. con sentenza n. 77/2018′.
Osserva questa Corte che l’originario ricorso del contribuente è inammissibile per difetto di interesse ad agire; dalla declaratoria d’inammissibilità che qui è d’uopo assumere d’ufficio deriva l’assorbimento sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale.
L’impugnazione della contribuente è invero diretta all’estratto di ruolo, in relazione alla dedotta, mancata notifica dell’avviso di accertamento.
Orbene, l’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati all’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.
Da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. sentenza n. 190/2023).
Pertanto, posto che:
-la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata;
-che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021;
che non vi è interesse ad agire;
-che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008); deve ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, sicché il ricorso per cassazione principale e quello avanzato in via incidentale rimangono assorbiti; la
derivandone, altresì, la sussistenza di valide ragioni per compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso principale e incidentale, dichiara inammissibile l’originario ricorso della parte contribuente; compensa le spese dell’intero del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 12