Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11814 del 2024, ha chiarito un punto fondamentale sui poteri del giudice in sede di sequestro preventivo riesame. La Corte ha stabilito che il Tribunale del Riesame non può modificare il titolo giuridico di un sequestro in modo peggiorativo per l’indagato, poiché ciò lede il suo diritto di difesa. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Cagliari, che aveva disposto il sequestro preventivo di una somma ingente, pari a 347.240,00 euro, trovata in contanti nell’abitazione di un soggetto indagato per reati gravi, tra cui l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il sequestro era stato motivato ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, cioè sia come misura per impedire la protrazione del reato (sequestro impeditivo) sia come misura finalizzata alla confisca ordinaria (art. 240 c.p.) del profitto del reato.
L’indagato ha presentato richiesta di riesame avverso tale provvedimento. Il Tribunale di Cagliari, pur confermando il vincolo sulla somma, ha modificato la base giuridica della misura. Invece di fondare il sequestro sulla confisca ordinaria, lo ha riqualificato come funzionale alla cosiddetta ‘confisca allargata’ o ‘per sproporzione’, prevista dall’art. 240-bis del codice penale. Quest’ultima è una misura di sicurezza patrimoniale molto più incisiva, che si basa sulla presunzione di illecita provenienza dei beni sproporzionati rispetto al reddito del condannato.
Il ricorso per Cassazione e la questione del sequestro preventivo riesame
La difesa dell’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del Riesame dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando tre motivi di ricorso. Il motivo principale, che si è rivelato decisivo, riguardava la violazione di legge e del diritto di difesa. Secondo il difensore, il Tribunale, modificando il titolo del sequestro, aveva di fatto emesso un provvedimento nuovo e diverso, basato su presupposti giuridici differenti da quelli originari. Di conseguenza, l’indagato si era trovato a difendersi su un terreno completamente nuovo, senza aver avuto la possibilità di contestare i presupposti della confisca allargata nel primo grado di giudizio cautelare. Questo cambiamento radicale lo aveva privato di un grado di impugnazione nel merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui il Tribunale del Riesame, ai sensi dell’art. 309, comma 9, c.p.p. (applicabile anche ai sequestri), può annullare o riformare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli proposti, oppure confermarlo per ragioni diverse. Tuttavia, questo potere non è illimitato.
La Corte ha chiarito che una cosa è integrare la motivazione del provvedimento originario o specificare meglio la qualificazione giuridica, altra cosa è fondare la misura cautelare su un ‘titolo’ completamente diverso. Il passaggio da un sequestro finalizzato alla confisca ordinaria (art. 240 c.p.), che richiede un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, a uno finalizzato alla confisca allargata (art. 240-bis c.p.), che si basa sulla sproporzione tra beni e reddito, non è una semplice riqualificazione, ma una trasformazione sostanziale della misura.
La confisca allargata, come ricordato dalla Corte, è una ‘misura di sicurezza atipica’ con una funzione anche dissuasiva, che poggia su una presunzione di accumulo di ricchezza illecita. I presupposti da dimostrare e le difese da articolare sono radicalmente diversi. Sostituendo il titolo, il Tribunale del Riesame non si è limitato a integrare la motivazione, ma ha ‘sostanzialmente adottato un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell’interessato’.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto di fondamentale importanza a tutela del diritto di difesa: il Tribunale del Riesame non ha il potere di modificare il titolo di un sequestro preventivo in senso peggiorativo per l’indagato, introducendo una base giuridica nuova e diversa da quella posta a fondamento del provvedimento originario. Tale operazione, infatti, lede il diritto al contraddittorio e priva l’interessato della possibilità di difendersi pienamente sui nuovi presupposti della misura cautelare. Per questo motivo, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale di Cagliari per un nuovo giudizio, che dovrà essere condotto esclusivamente sulla base dei titoli originariamente contestati dal G.i.p.
Può il Tribunale del Riesame modificare il motivo giuridico di un sequestro preventivo?
No, il Tribunale del Riesame non può modificare il titolo giuridico (la base legale) di un sequestro in modo sostanziale e peggiorativo per l’indagato, come passare da un sequestro per confisca ordinaria a uno per confisca allargata, perché ciò viola il diritto di difesa.
Qual è la differenza tra confisca ordinaria e confisca allargata ai fini del sequestro?
Il sequestro per confisca ordinaria (art. 240 c.p.) riguarda beni che sono il prodotto o il profitto diretto di un reato. Il sequestro per confisca allargata (art. 240-bis c.p.) riguarda beni di cui un condannato per specifici reati non può giustificare la provenienza lecita e che appaiono sproporzionati rispetto al suo reddito, basandosi su una presunzione di illeceità.
Perché la modifica del titolo del sequestro ha violato il diritto di difesa?
La modifica ha violato il diritto di difesa perché ha introdotto presupposti giuridici e fattuali completamente nuovi (quelli della confisca allargata) in sede di riesame. L’indagato aveva basato la sua difesa iniziale sui presupposti della confisca ordinaria e si è trovato sprovvisto della possibilità di contestare efficacemente i nuovi presupposti, venendo di fatto privato di un grado di giudizio nel merito della nuova accusa cautelare.