Il Tribunale condannava l'amministratore di una società fallita per bancarotta fraudolenta documentale. Il difensore dell'imputato proponeva appello inviando l'atto tramite posta elettronica certificata anziché caricarlo sul Portale ministeriale. I giudici d'appello dichiaravano l'impugnazione inammissibile per mancato rispetto delle forme telematiche obbligatorie. L'imputato ricorreva per Cassazione sostenendo che la PEC fosse equipollente e che il formalismo violasse il diritto di difesa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e liquidando le spese alla parte civile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la disciplina transitoria impone in via esclusiva il deposito telematico impugnazioni mediante il Portale a partire dal 1° gennaio 2025. L'invio tramite PEC, al di fuori dei casi di blocco tecnico certificato, provoca l'inammissibilità insanabile dell'atto, anche se pervenuto nei termini.
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