Penale Ord. Sez. 7 Num. 30475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 15/12/2022, in parziale riforma di quella resa dal GIP del Tribunale di Torino, bilanciate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME e COGNOME NOME, di cui ha confermato la responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. (capo 1), artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. (capo 2) e artt. 110, 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. (capo 3), quantificandola nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, confermando nel resto;
tenuto conto che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi e, inoltre, nella memoria trasmessa in prossimità della data dell'udienza camerale propongono motivi parzialmente sovrapponibili;
rilevato che, tuttavia, il ricorso di COGNOME è comunque inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., infatti, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude ormai la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 01);
ritenuto che il ricorso del NOME COGNOME, che contesta del tutto genericamente il vizio motivazionale con riferimento alla diversificazione del trattamento sanzionatorio inflitto al coimputato COGNOME, è inammissibile poiché, come è pacifico, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., Sez. 3 - , n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839 - 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, GLYPH La GLYPH Penna, GLYPH Rv. TARGA_VEICOLO GLYPH 01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, COGNOME, Rv. 252880 - 01);
rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/06/2023
Il Consigliere Estensore