Penale Ord. Sez. 7 Num. 30477 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MARCHIROLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SOMMA LOMBARDO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SOMMA LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23.3.2021 il GUP presso il Tribunale di Torino aveva dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati di cui ai capi 1), 3), 5) e 6) (previa riqualificazione del fatto), 8), 9) e della rubrica e li aveva condannati alle pene per ciascuno stimate complessivamente eque e di giustizia;
la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato formalizzata da NOME COGNOME con cui, previa rinuncia ad ogni altro motivo di gravame diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sulla sua quantificazione finale; ha inoltre riformato la sentenza di primo grado anche con riguardo agli altri due imputati riducendo la pena loro inflitta;
ritenuto che il ricorso nell'interesse di NOME COGNOME è inammissibile essendo consentito - nei confronti di una sentenza che abbia recepito un concordato in appello ai sensi - soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovve diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli);
ritenuto che i ricorsi di COGNOME e NOME COGNOME, sono a loro volta inammissibili limitandosi la difesa a contestare il vizio motivazionale con riferimento al giudizio di penale responsabilità dei prevenuti stante la ritenuta inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a dar conto delle censure articolate con l'atto di appello non considerando, tuttavia, che le doglianze erano state già oggetto di accurata valutazione da parte del giudice di primo grado risultando perciò certamente consentita, trattandosi di un caso di "doppia conforme di merito", la reciproca integrazione delle due motivazioni dalla cui complessiva lettura è certamente possibile ricostruire il percorso logico e giuridico che ha condotto i giudici di merito - tenuto conto, in particolare, dell'apporto
dichiarativo della persona offesa - a ribadire la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti di reato loro ascritti;
rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/06/2023
Il Consigliere Estensore