Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione non supera il vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non sempre l’istanza viene esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i severi requisiti di ammissibilità, chiarendo che un ricorso inammissibile non può essere sanato neppure dalle recenti modifiche legislative. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di un atto non conforme alla legge.
Il caso in esame riguardava una donna condannata in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali: l’inosservanza di norme processuali, un vizio di motivazione e l’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, la Corte ha respinto l’intero ricorso, definendolo inammissibile per una serie di ragioni procedurali e sostanziali.
Analisi dei motivi del ricorso e la decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato meticolosamente ogni singolo motivo di ricorso, giungendo a una conclusione di totale inammissibilità. Vediamo perché:
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Primo Motivo: Motivo non dedotto in appello. La difesa lamentava la violazione dell’art. 529 c.p.p., ma la Corte ha subito rilevato come questa specifica censura non fosse mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. L’art. 606, comma 3, c.p.p. prescrive, a pena di inammissibilità, che i motivi proposti in Cassazione siano stati oggetto del giudizio d’appello. Introdurre nuove questioni in sede di legittimità è una pratica non consentita.
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Secondo Motivo: Genericità e assenza di critica. La contestazione relativa al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. è stata giudicata generica. Il ricorso si limitava a mere doglianze di fatto, senza una critica puntuale e analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi.
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Terzo Motivo: Discrezionalità del giudice sulla pena. La ricorrente riteneva la pena eccessiva. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
L’impatto della Riforma Cartabia sul ricorso inammissibile
Un punto di particolare interesse della decisione riguarda l’impatto della sopravvenuta procedibilità a querela del reato, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia). La difesa sperava che questa modifica potesse influire sull’esito del processo. Tuttavia, la Corte ha chiarito che la nuova condizione di procedibilità non prevale su un ricorso inammissibile.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione basandosi su principi cardine della procedura penale. L’inammissibilità di un ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la sentenza impugnata passa in “giudicato sostanziale”, diventando definitiva. La sopravvenuta procedibilità a querela è una condizione che attiene all’avvio dell’azione penale, ma non ha la forza di travolgere una decisione già cristallizzata a causa di un’impugnazione viziata. La Corte ha specificato che questa situazione è diversa dall’abolitio criminis (l’abolizione del reato), che invece può essere rilevata anche in fase esecutiva. Pertanto, un ricorso che non supera il filtro di ammissibilità preclude qualsiasi ulteriore discussione, inclusa quella sulla nuova condizione di procedibilità.
le conclusioni
L’ordinanza conferma la linea rigorosa della Cassazione in tema di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea che l’impugnazione deve essere redatta con precisione tecnica, sollevando critiche specifiche e pertinenti, già dibattute nei gradi di merito. L’inammissibilità non è un mero formalismo, ma una sanzione processuale che preclude l’esame nel merito e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto scrupoloso delle regole procedurali, e le riforme legislative successive non possono sanare i vizi originari di un’impugnazione.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non sollevato in appello?
No, la Corte di Cassazione stabilisce che un motivo non dedotto precedentemente in appello è inammissibile, come previsto dall’art. 606, comma 3, c.p.p.
La nuova procedibilità a querela di un reato può sanare un ricorso inammissibile?
No, la sopravvenienza della procedibilità a querela (introdotta dal d.lgs. 150/2022) non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché non incide sul ‘giudicato sostanziale’ formatosi a causa dei vizi dell’impugnazione.
La valutazione dell’entità della pena può essere contestata in Cassazione?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è di norma sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione a supporto sia manifestamente illogica o contraddittoria.