Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16735 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16735 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/03/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 3 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Napoli.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-b cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere il 5 luglio 2021, ha confermato la responsabilità di COGNOME NOME in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e numerosi reati satellite, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Ricorre l’imputato, con impugnazione personale, deducendo violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi d impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell’albo dei soggetti abil al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 2 marzo 2023
NOME COGNOME
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NOME
Il Consigliere estensore
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Il Presiden