Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16743 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16743 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Monterniletto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Avellino il 19/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., AVV_NOTAIO, che ha concluso l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Avellino rigettava il ricorso proposto nell’inter di NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale in data 28/9/2022, concernente la somma di euro 13.700,00, in relazione al delitt di usura addebitato all’indagato.
Ha proposto ricorso il difensore del NOME, AVV_NOTAIO, il quale d dedotto:
2.1 l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 644 cod.pen. e la mancanza di motivazione. Il difensore sostiene che il collegio cautelare è incorso violazione di legge ritenendo che le somme oggetto di sequestro fossero di importo tale da non giustificarne la custodia nell’abitazione; che sulla base della documentazione acquisita sede di perquisizione fossero ragionevolmente provento dell’attività di usura e che disponibilità delle stesse fosse suscettibile di agevolare la reiterazione del reato. Segn infatti, che il NOME è indagato esclusivamente per il delitto di usura commesso in dann di NOME, la quale ha riferito che, a fronte del prestito di euro 15nnila ric dall’indagato, non aveva pagato alcuna delle rate convenute.
L’ordinanza impugnata ha omesso integralmente di motivare in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato provvisoriamente ascritto al NOME particolare il Tribunale ha trascurato che, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o., il in questione non può essere considerato prezzo, prodotto o profitto del reato stesso. Né i mantenimento del vincolo può essere giustificato alla luce della documentazione acquisita in sede di perquisizione che concerne fatti diversi rispetto a quello contestato e molto risal nel tempo. Aggiunge il difensore che il disposto sequestro non si giustifica neppure ai fini d confisca ex art. 644 ult. comma cod.pen. in quanto detta misura può essere adottata esclusivamente con riguardo a somme corrispondenti al valore degli interessi o degli altr vantaggi o compensi usurari.
Infine, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine al requisito periculum in mora e la mancata considerazione delle risultanze del verbale di sequestro da cui risulta che il danaro vincolato fu rinvenuto in parte nella stanza da letto del dell’indagato e della nuora, in parte in un armadio posto in un appartamento di propriet dell’indagato, apparentemente disabitato, e in parte nei cassetti del banco della macelleria proprietà del figlio del NOME, NOME, sicché difetta del tutto la prova circa la ricondu delle somme al ricorrente e sul carattere ingiustificato del possesso.
Il rischio di reiterazione del reato in conseguenza della libera disponibilità delle so vincolate richiamato dall’ordinanza impugnata è un presupposto non previsto dalla legge e, comunque, assertivamente ritenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve trovare accoglimento in quanto fondato.
1.1 L’istanza di riesame pacificamente integra un mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare adottata ed è finalizzata, in quanto tal sollecitare la verifica circa la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. I car ed i fini del procedimento escludono che possa trovare applicazione il principio devolutiv
come emerge con evidenza dalla mera facoltà riconosciuta all’impugnante di presentare motivi a sostegno della richiesta ex art. 324, comma 4, cod.proc.pen.
- Ciò posto, deve osservarsi che, a fronte della contestazione provvisoria elevata ne confronti del NOME relativa alla fattispecie di usura in danno di NOME, il emittente ha giustificato la conversione dell’originario sequestro probatorio in prevent sull’assunto che la libera disponibilità della somma di danaro da parte dell’indagato potes protrarre ed aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori illeci potendosi ipotizzare, in mancanza di diversa giustificazione, che “tale somma costituisc provento dell’attività usuraria” ed evocando a tal fine il rinvenimento in sede di perquisiz di una scrittura contenente una ricognizione di debito risalente all’anno 2015. Quanto periculum in mora, il primo giudice evocava il rischio che le somme sequestrate, se lasciate nella disponibilità del COGNOME, fossero utilizzate per concedere ulteriori prestiti, o occultate, vanificando l’eventuale confisca obbligatoria ex art. 644 ult. comma, cod.pen.
2.1 II collegio del riesame, dopo aver diffusamente argomentato il fumus, ha richiamato le considerazioni già svolte dal AVV_NOTAIO circa la provenienza della somma dal delitto di usu contestato, il rischio di dispersione della stessa e di aggravamento delle conseguenze del reato. Tuttavia, l’ordinanza impugnata, argomentando in maniera cumulativa e indistinta circa i presupposti del sequestro impeditivo e di quello a fini di confisca, ha omesso di fornire plausibile giustificazione in ordine al nesso di pertinenzialità della somma sequestrata rispe alla fattispecie d’usura contestata, sebbene consti che la p.o. non ha proceduto al versamento di alcuna delle rate convenute a fronte del prestito accordato dall’indagato.
2.2 Questa Corte ha chiarito, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, che la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il ne pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, i o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018 Rv. 272906 – 01). Il bene oggetto di sequestro preventivo deve, infatti, risultare caratterizzato da una intrins specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente un relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, Rv. 269374-01; in relazione a fattispecie di usura, Sez. 2, n. 3017 de 06/06/1995, Rv. 201910-01).
Ancor più specificamente con riguardo al sequestro anticipatorio in tema di usura questa Corte ha chiarito che il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644, ultimo comma, cod. identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato, nell’effettivo arricchi patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dall
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condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Se 2, n. 23132 del 05/04/2018, Rv. 272883-01).
Stante la necessità di un vincolo di pertinenzialità o, addirittura, di derivazione ris all’illecito contestato, non valgono a conferire il crisma dell’illiceità alle somme sequestr richiami a fatti pregressi di usura, che esorbitano dalla contestazione, sicché, assorbite residue doglianze, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame che emendi le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino – Sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame
Così deciso in Roma il 17 Marzo 2023
Il Consigliere estensore
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