Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16443 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16443 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, natta Centola (Sa) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 1141/2023 della Corte di appello di Salerno del 27 giugno 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria difensiva in replica della difesa del ricorrente datata 1 dicembre 2023.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza pronunziata in data 27 giugno 2023, ha riformato, con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio alla cui espiazione egli è stato condannato, la sentenza con la quale, il precedente 11 novembre 2022, il Tribunale di Vallo delta Lucania aveva dichiarato fa penale responsabilità di NOME in ordine al reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., per avere lo stesso, in qualità custode di un immobile sottoposto a sequestro, violato i sigilli’ depositando all’interno di esso rifiuti pericolosi e non pericolosi, in quantità pari a kg 600
In esito al giudizio di gravame la pena inflitta al COGNOME, originariamente determinata in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euri 3.000,00 di multa, è ridimensionata in quella di anni 3 di reclusione ed euri 310,00 di multa, oltre accessori.
Avverso la sentenza emessa in sede di gravame ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il COGNOME, affidando l proprie lagnanze a due motivi di impugnazione.
Essi, intimamente connessi, fanno riferimento, ora in relazione alla violazione di legge ora in relazione al vizio di motivazione, al fatto che giudice del gravame non abbia ammesso il COGNOME al beneficio della sostituzione della pena detentiva breve, alla luce della intervenuta modifica sia del codice sostanziale, a seguito della sua novellazione attraverso l introduzione dell’art. 20 -bis cod. pen., sia degli artt. 56 e 58 della legge n. 689 del 1981, escludendo anche che la stessa sostituzione, con la sanzione degli arresti domiciliari, potesse avvenire pur avendo il richiedente dato l propria disponibilità alla applicazione, a garanzia delle effettività del espiazione della sanzione sostitutiva, del cosiddetto “braccialetto elettronico”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, risultato infondato, deve, pertanto, essere rigettato.
Entrambi i motivi di ricorso sono sviluppati – l’uno in relazione alla violazione di legge, l’altro in relazione al vizio di motivazione – con riferiment alla esclusione della ammissione del NOME al beneficio della sostituzione della pena detentiva breve, per come, disciplinato, a seguito della entrata in vigore delle modifiche alla normativa che lo regola contenute nel dlgs n. 150 del 2022.
Al riguardo è il caso di precisare, in via del tutto preliminare che l sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Salerno in data 29 giugno 2023 e la medesima ha giudicato in ordine al gravame di una decisione presa, dal Tribunale di Vallo della Lucania, il precedente 11 novembre 2022, di tal che la stessa è ricaduta, quanto alla disciplina appunto della possibile sostituzione delle pene detentive brevi con altra sanzione, nel regime normativo intertemporale disciplinato dall’art. 95 del dlgs n. 150 del 2022, in forza del quale le pertinenti normtdella legge n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali già pendenti in grado di appello al momento della entrata in vigore del medesimo decreto (id est: ai procedimenti trattati in grado di appello per i quali, alla data di entrata vigore delle citata disposizioni – 30 dicembre 2022 -, già era stat pronunziata la sentenza da parte del giudice di primo grado; si veda, infatti, con specifico ‘riferimento alla tematica ora in esame: Corte di cassazione, Sezione I penale, 17 novembre 2023, n. 46445; mentre, con più AVV_NOTAIO riferimento al momento della pendenza del giudizio di gravame, cfr.: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 10 dicembre 2009, n. 47008).
Sempre in via preliminare è il caso di osservare che, avendo la Corte di appello di Salerno, nel riformare sul punto la sentenza emessa dal giudice di primo grado, irrogato una sanzione detentiva la cui durata è contenuta entro il limite dei 4 anni e non avendo la stessa riconosciuto in favore dell’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistevano, a quanto al caso di specie, i requisiti di carattere oggettivo legittimanti la sostituzi della pena irrogata.
In tale senso, infatti, la difesa del COGNOME aveva formulato specifica istanza volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva da espiare i ambiente carcerario con quella della detenzione domiciliare.
NOME.
, pertanto, sul punto la Corte territoriale ha escluso la possibilità di procedere alla richiesta sostituzione, avendo osservato che la circostanza che il COGNOME avesse più volte violato il vincolo reale posto a garanzia dell intangibilità delle cose sequestrate ed il corredo giudiziario gravante su prevenuto, costituendo tali fattori elementi idonei a far ritenere che condannato non adempirebbe le prescrizioni posta a presidio del rispetto della sanzione sostitutiva, costituivano dati dimostrativi della personalità de condannato, insofferente al rispetto delle regole, evidenziando il concreto pericolo che gli non avrebbe rispettato gli obblighi connessi alla detenzione domiciliare.
A tali argomenti il ricorrente ha ora opposto, con riferimento alla violazione di legge, il dato che la condizione di recidivo in cui il condannato possa trovarsi non è fattore ostativo alla sostituzione delle pene detentive brevi e, con riferimento al vizio di motivazione, che la Corte di appello non ha esaminato la circostanza che il COGNOME si era dichiarato disponibile alla applicazione, a garanzia del rispetto delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, del cosiddetto “braccialetto elettronico”.
I due argomenti spesi, sebbene giustifichino una, peraltro marginale, puntualizzazione in relazione alla esplicitazione della motivazione sulla base della quale la Corte dì appello di Salerno ha escluso la acc:essibilità de beneficio sollecitato dalla difesa del condannato, non sono, tuttavia, fondati.
Va, infatti, osservato che il beneficio della ammissione alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, pur ricorrendo le condizioni oggettive per il godimento di esso, è tuttavia soggetto ad un apprezzamento di carattere discrezionale da parte del giudice dei merito, il quale è tenuto verificare, esprimendo al riguardo un giudizio di carattere discrezionale, la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della sostituzione in questione cioè la maggiore idoneità di quest’ultime ad assicurare la rieducazione del condannato e la loro concreta efficacia, implementata, ove opportuno, dalla introduzione di specifiche prescrizioni, ai fini della prevenzione dell commissione di altri reati.
Come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della espressione di tale giudizio è facoltà del giudice del merito quella prendere in esame gli stessi elementi che, secondo la previsione di cui all’art 133 cod. pen., sono utilizzabili ai fini della determinazione della pena in concreto, senza, tuttavia, che tale valutazione – la quale, ove negativa, deve comunque esprimere le ragioni per le quali la istanza di sostituzione è stata disattesa (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 luglio 2012, n. 25833), debba necessariamente avere ad oggetto tutti gli elementi indicati nei 7 numeri dei 2 commi che compongono la disposizione dianzi ricordata (Corte di cassazione, Sezione VII penale, 18 novembre 2020, n. 32381, ord.; Corte di cassazione, Sezione V penale, 16 marzo 2011, n. 10941).
Nel caso di specie la Corte campana ha congruamente applicato le pertinenti disposizioni normative, osservando che l’articolato corredo penale che grava sul ricorrente, delineando una personalità incline al delinquere, rende questo non meritevole del beneficio, posto che non sarebbe assicurata, per effetto della sostituzione, la finalità di prevenzione speciale che, data
funzione deterrente che, tramite la sua valenza rieducativa, l’espiazione della pena esercita sul condannato, giustifica da parte dell’ordinamento la applicazione della sanzione punitiva in danno dei consociati che abbiano infranto la legge criminale (e sulla possibile decisività in senso contrario al ammissione del beneficio de quo dei precedenti penali gravanti sull’istante, si veda: Corte di cassazione, Sezione II penale, 2 luglio 2010, n. 25085).
Giova, al riguardo, osservare che, come detto, rientra nel focus della valutazione discrezionale del giudice del merito anche il giudizio in ordine alla idoneità alla prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati della apposizione di “opportune prescrizioni” a corredo della sanzione sostitutiva applicata.
In tale senso, ancorchè non espressamente dichiarata, non pare irragionevole la valutazione compiuta dalla Corte di merito in ordine alla irrilevanza, nel caso che interessa, della disponibilità del condannato a vedersi applicato il cosiddetto braccialetto elettronico.
Invero, un tale dispositivo potrebbe fornire una – peraltro non pienamente affidabile – tutela alla esigenza del rispetto della sanzione sostitutiva segregativa, segnalando, ove si verificassero, eventuali allontanamenti da parte del condannato dal luogo che allo stesso fosse stato, ipoteticamente, assegnato per la detenzione domiciliare sostitutiva di quella carceraria (in tale senso si è affermato che la tutela della esigenza in ta modo assicurata sarebbe solo parziale in quanto approntata attraverso un mezzo atto più a segnalare eventuali infrazioni alle prescrizioni che non a prevenirle), ma nessuna efficacia essa potrebbe avere in ordine alla esigenza, che la personalità del condannato non consente di ritenere relegata ad una ipotesi particolarmente remota, che lo stesso si astenga in futuro dal commettere, sebbene ristretto agli arresti domicíliari, altre condotte delittuos da lui poste in essere nel mentre lo stesso, privo di ulteriori controlli, fo ristretto presso il proprio domicilio.
In tale senso la motivazione della Corte di Salerno, ancorchè parzialmente ellittica, non è certamente manifestamente illogica, avendo segnalato la inidoneità in concreto della richiesta sanzione sostitutiva, pur s presidiata dalle indicate prescrizioni, ad assicurare appieno dal pericolo d commissione di altri reati da parte del COGNOME.
Il ricorso di questo deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente v condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente