Definizione
Le condanne penali definitive subite in passato da un soggetto, registrate nel casellario giudiziale.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 410 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 97% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 2%
- Rigettato 1%
- Inammissibile 97%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 797%
- Penale Sez. 22%
- Penale Sez. 41%
Precedenti più richiamati
- Cass. 57565/2018in 10 provvedimenti
- Cass. 43952/2017in 86 provvedimenti
- Cass. 3896/2016in 42 provvedimenti
- Cass. 23055/2013in 10 provvedimenti
- Cass. 28535/2014in 26 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un cittadino accusato di furto aggravato di gas metano. L'imputato aveva collegato abusivamente il proprio impianto alla rete pubblica di distribuzione. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado denunciando la mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Il magistrato di merito può negare tali benefici evidenziando anche un solo elemento decisivo, come i precedenti penali contro il patrimonio dell'autore o la particolare gravità del reato commesso. La Suprema Corte ha imposto all'imputato il pagamento delle spese del giudizio e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver avanzato motivi generici e privi di reale consistenza critica.
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Un cittadino condannato impugna la decisione della Corte d'appello lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano che l'imputato ha riproposto censure generiche e ripetitive, omettendo una critica mirata alla sentenza impugnata. I magistrati confermano la validità del diniego espresso dai giudici territoriali: la precedente commissione di una pluralità di reati costituisce un valido fattore ostativo alla concessione del beneficio penale. Il ricorrente perde definitivamente il ricorso e subisce la condanna al versamento delle spese legali, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore ha presentato ricorso contro la sentenza che gli negava le circostanze attenuanti generiche e contestava la dosimetria della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d'Appello logica e corretta, evidenziando la mancanza di elementi positivi e la personalità negativa del ricorrente, desumibile dai suoi precedenti penali e dal numero di illeciti commessi in breve tempo. La decisione ribadisce che il diniego circostanze attenuanti generiche è giustificato se adeguatamente motivato. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. La difesa ha sostenuto che i giudici non avessero valutato adeguatamente lo stato di tossicodipendenza dell'assistito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la presenza di numerosi e specifici precedenti penali è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio. Inoltre, lo stato di tossicodipendenza non comporta un'automatica riduzione della pena se concorrono elementi negativi sulla condotta. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Un Cittadino è stato condannato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. Ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della **particolare tenuità del fatto**. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la condotta non fosse occasionale, ma abituale, a causa dei numerosi precedenti penali del Cittadino. Questo impedisce l'applicazione della non punibilità per **particolare tenuità del fatto**, nonostante la possibilità di riconoscere un'attenuante per la ricettazione stessa. Il Cittadino deve pagare le spese processuali e una sanzione.
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Un Contribuente, condannato per un reato tributario (art. 5 d.lgs. 74/2000), ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava la "Determinazione della pena", sostenendo un vizio di motivazione per l'omessa valutazione di alcuni criteri dell'art. 133 c.p. e l'eccessiva considerazione dei suoi precedenti penali. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il giudice non deve esaminare tutti i criteri, ma solo quelli ritenuti rilevanti, purché la motivazione sia logica. I precedenti penali erano stati correttamente valorizzati. Il Contribuente ha dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte dei giudici di secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'atto riproponeva censure già respinte senza evidenziare vizi logici o giuridici. I giudici hanno chiarito che per negare le attenuanti generiche basta richiamare elementi decisivi come la presenza di precedenti penali numerosi e recenti. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la motivazione della condanna inflitta nei gradi di merito. In particolare, ha criticato il calcolo della pena stabilita in misura superiore al minimo edittale. La Suprema Corte ha analizzato l'atto e ha riscontrato un ricorso generico per cassazione. La decisione dei giudici di merito risultava infatti ampiamente motivata sulla base dei precedenti penali dell'imputato e della gravità del fatto. L'impugnazione si limitava a riproporre argomenti già ampiamente respinte in secondo grado. Per questa ragione, la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Un Contribuente è stato condannato per omesso versamento di imposte, superando di poco la soglia di punibilità. Ha presentato ricorso in Cassazione, invocando la "Particolare tenuità del fatto" e la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i precedenti penali del Contribuente, seppur datati e depenalizzati, escludessero la natura occasionale del fatto e quindi l'applicabilità della particolare tenuità. Inoltre, la sospensione condizionale non era concedibile avendo il Contribuente già beneficiato del beneficio due volte. Il Contribuente dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di arresto e mille euro di ammenda inflitta a un individuo per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Il ricorrente contestava il diniego dei benefici di legge, lamentando l'assenza di motivazione sulla propria pericolosità sociale. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza di merito ha chiarito i motivi della decisione, basandosi sui gravissimi precedenti penali e sul comportamento non collaborativo dell'imputato durante i controlli. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende oltre alle spese legali.
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Un'Imputata è stata condannata per un reato e la Corte d'Appello ha confermato la sentenza. L'Imputata ha presentato ricorso in Cassazione contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice non deve valutare ogni singolo elemento, ma può basare il diniego delle circostanze attenuanti generiche su motivazioni logiche e decisive, come i precedenti penali dell'Imputata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'Imputata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore condannato per **evasione dagli arresti domiciliari**. Il Lavoratore era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. La Corte ha ritenuto che le sue argomentazioni fossero ripetitive e già confutate in appello. Ha inoltre evidenziato che la condotta non era occasionale, dato che il Lavoratore aveva ben 27 precedenti penali e una recente condanna per evasione, dimostrando piena consapevolezza della violazione. Il ricorso è stato respinto, confermando la condanna e imponendo al Lavoratore il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Imputato condannato per lesioni e danneggiamento. La difesa sosteneva che i disturbi psichici dell'Imputato avrebbero dovuto escludere l'elemento psicologico (l'intenzione) per tutti i reati, come avvenuto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha chiarito che l'Imputabilità e i disturbi psichici non escludono automaticamente il dolo per tutti i reati. Ha distinto l'assenza di intenzione nel reato di resistenza dalla presenza di dolo per lesioni e danneggiamento. Ha inoltre confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dai precedenti penali dell'Imputato, non dai suoi problemi di salute mentale.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che gli negava la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'uomo era stato condannato per una violenta opposizione fisica opposta ai pubblici ufficiali durante il loro servizio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione di merito, evidenziando come i plurimi precedenti penali dell'uomo e la notevole gravità dell'aggressione impediscano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'Imputato ha quindi perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Un Lavoratore, condannato per minaccia grave, ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello che confermava la sua condanna e negava le circostanze attenuanti generiche, motivando con i suoi precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. I motivi presentati erano generici e miravano a riesaminare fatti già accertati, non rispettando i requisiti di specificità. Il Lavoratore ha perso il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato per un reato legato agli stupefacenti. Ha impugnato la sentenza lamentando il diniego benefici penali, ovvero la mancata sostituzione della pena detentiva e la mancata sospensione condizionale della pena. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che i precedenti penali del Lavoratore, inclusa una precedente condanna per reati analoghi, impedissero la concessione di tali benefici. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione dei precedenti è sufficiente per motivare il diniego benefici penali e che il giudice non deve esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la decisione della Corte di Appello, evidenziando che i precedenti penali del soggetto e la totale assenza di elementi favorevoli giustificano il diniego degli sconti di pena. Il ricorso costituisce una semplice riproposizione dei motivi già respinti nei gradi precedenti. Di conseguenza, L'Imputato deve pagare le spese del processo e versare tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore ha presentato ricorso contro una sentenza che aveva riconosciuto la sua recidiva, contestando la mancanza di motivazione adeguata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la difesa del Lavoratore non avesse fornito argomenti specifici. La sentenza precedente aveva già spiegato la decisione, basandosi sui numerosi e gravi precedenti penali del Lavoratore e sulla sua personalità negativa. La difesa aveva solo menzionato genericamente le condizioni di vita e psicofisiche del Lavoratore. La Corte ha quindi confermato l'applicazione della recidiva, condannando il Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Un condannato ha presentato ricorso per Cassazione contestando l'eccessività della pena inflitta dai giudici di merito. La Suprema Corte ha respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Il giudice di secondo grado ha valutato correttamente la gravità del comportamento, evidenziando che l'autore ha commesso fatti analoghi in un breve arco temporale. Inoltre, la persona si trovava già in stato di detenzione e possedeva precedenti penali rilevanti e recenti. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della sanzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione dei propri precedenti penali da parte dei giudici di secondo grado. La difesa sosteneva che le condanne passate fossero ormai risalenti nel tempo e quindi non indicative di una pericolosità attuale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il fattore tempo cede di fronte all'indole violenta dell'individuo, emersa sia dai precedenti sia dal reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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