Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16759 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MONTECCHIO MAGGIORE NOME nato il DATA_NASCITA a MONTEBELLO VICENTINO avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, anche per delega dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, ha illustrato i motivi dell’impugnazione e ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
sentito lAVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi dell’impugnazione e ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 13/04/2021 del Tribunale di Vicenza, rideterminando la pena inflitta a NOME, mentre nei confronti
di COGNOME ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena. Ha confermato, invece, l’affermazione della loro responsabilità per i fatti di usura e di estorsione così come loro contestati.
Deducono:
COGNOME NOME.
2.1. Vizio di motivazione “laddove il giudice di appello ritiene provata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la sussistenza delle ipotesi criminose contestate ai capi 1 – 2 – 3 e 4 dell’imputazione”.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il denaro erogato a COGNOME non era stato prestato, ma era collegato al meccanismo delle fatture per le false sponsorizzazioni alla società RAGIONE_SOCIALE, gestita dall’imputato, per come dichiarato dalla stessa persona offesa, che ha confermato le dichiarazioni di COGNOME.
Denuncia, quindi, l’illogicità delle opposte conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
2.2. Erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla regola di giudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod.proc.pen. sulla valenza della parallela ricostruzione della vicenda prospettata dalla difesa.
In questo caso il ricorrente denuncia l’omessa valutazione della ricostruzione difensiva dei fatti, pur dotata di una sua logica e di una indubitabile aderenza al compendio probatorio, che avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a considerare e valutare il mancato superamento del ragionevole dubbio.
2.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi delittuosa contestata al capo 5) dell’imputazione, con particolare riguardo alla componente della minaccia.
A tale riguardo il ricorrente sostiene che la collocazione temporale della minaccia, così come ritenuta dalla Corte di appello è erronea, perché in contrasto con quanto dichiarato dal testimone COGNOME. Aggiunge che la possibilità di rilevare all’Autorità giudiziaria il meccanismo delle false fatturazioni non aveva i connotati della minaccia, non prospettando un male ingiusto.
NOME NOME.
3.1. Contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del narrato di NOME, sulla scrittura privata acquisita all’udienza del 16/09/2019, sulle risultanze dell’agenda acquisita all’udienza del 09/11/2020, sul compendio d’intercettazioni tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché per mancanza della motivazione in merito alle risultanze delle registrazioni effettuate dall’imputato in punto di attendibilità della persona offesa.
La difesa scrive che “la sentenza impugnata non appare condivisibile in diritto, nella parte in cui afferma che, in relazione ai delitti contestati ai capi 7) e 9),
deposizione del NOME sia attendibile, in quanto confortata da alcuni elementi fattuali che ne comproverebbero la credibilità”.
Deduce, dunque, il travisamento della prova quanto alla credibilità intrinseca ed estrinseca di NOME, in quanto la Corte di appello trascura alcune censure contenute nell’atto di appello e ne travisa altre. Vengono dunque illustrati i contenuti degli atti indicati nell’intitolazione.
3.2. Contraddittorietà della motivazione nel punto in cui vengono quantificati gli interessi usurari sulla base della testimonianza di NOME, acquisita in data 16/09/2019.
Anche in questo caso la difesa dichiara di non condividere in diritto la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che, in relazione ai delitti contestati ai capi 7) e 9), sia stata raggiunta la prova della quantificazione degli interessi usurari e, dunque, di uno degli elementi costitutivi del delitto di usura.
Deduce, dunque, il travisamento della prova in quanto le argomentazioni circa la misura degli interessi applicati partono da indimostrati elementi di fatto.
A sostegno dell’assunto illustra e compendia i contenuti della deposizione di NOME.
3.3. Inosservanza di una norma processuale in relazione all’art. 521 cod.proc.pen., nella parte in cui esclude il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo sub 8).
Secondo il ricorrente la sentenza non è condivisibile in diritto nella parte in cui esclude il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in relazione all’estorsione contestato al capo 8) della rubrica.
La violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. viene ravvisato nella parte in cui l’accusa ha individuato la minaccia costitutiva dell’estorsione nella circostanza che -ove concretizzato il protesto dell’assegno dato in garanzia e asseritamente intestato a NOME– il presunto imprenditore avrebbe subito un ingente danno alla sua attività, poiché impossibilitato ad accedere al credito bancario. I giudici, invece, contrariamente alle conclusioni del Pubblico ministero, hanno ancorato la minaccia estorsiva al diverso timore dello stesso di veder protestata la sua ex compagna NOME, emittente dell’assegno oggetto della minaccia di protesto, sulla base di un breve inciso della lunga deposizione di NOME.
3.4. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione al travisamento degli elementi probatori quali le deposizioni di NOME NOME, dell’Ufficiale di P.G. COGNOME NOME, nonché la produzione documentale del Pubblico ministero, dell’assegno emesso da COGNOME NOME.
Secondo il ricorrente la sentenza non è condivisibile in diritto nella parte in cui afferma la sussistenza del delitto di estorsione di cui al capo 8), facendo
COGNOME
A
discendere la prova della minaccia dalle sole dichiarazioni di NOME, incorrendo nel vizio di travisamento della prova.
Vengono, dunque, compendiati i contenuti elle attività indicate nell’intitolazione, con particolare riguardo alla mancata individuazione della persona che ha emesso l’assegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché tutti e tre i motivi di impugnazione propongono questioni non consentite in sede di legittimità.
La Corte di appello ha respinto i medesimi motivi oggi reiterati, sottolineando la genericità -ai limiti dell’inammissibilità- degli stessi e la manifesta infondatezz delle deduzioni con cui la difesa estrapola singole frasi della persona offesa COGNOME COGNOME singoli brani frammentati della motivazione, mentre dalla lettura complessiva delle dichiarazioni si evince la pena responsabilità di COGNOME COGNOME tutti i reati contestati.
A fronte di queste e ulteriori argomentazioni, tutte le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa
valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Da qui l’inammissibilità del ricorso di COGNOME.
1.2. Parimenti inammissibile anche il ricorso di COGNOME NOME.
1.2.1. A tal proposito va rilevato -anzitutto- come con i primi due motivi e con il quarto motivo dell’impugnazione sia denunciato il vizio di travisamento della prova.
A tale proposito si deve ricordare che «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 – , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).
Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità dei motivi.
1.2.2. Il ricorrente lamenta anche l’errata valutazione dell’attendibilità del testimone.
In questo caso va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa COGNOME dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in ta senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione).
Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame.
1.2.3. In realtà, va rilevato come tutte le doglianze articolate con il ricorso non siano volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Anche con riguardo al ricorso in esame va, dunque, ribadito quanto già
-………..
enunciato esaminando il ricorso di COGNOME, ossia che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatt per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, d spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
1.2.4. Meramente reiterativa e manifestamente infondata, infine, la questione relativa alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa.
La Corte di appello ha dato risposta alla medesima eccezione evidenziandone la manifesta infondatezza e il mancato confronto specifico con la motivazione della sentenza di primo grado. I giudici della Corte di merito, in particolare, hanno sottolineato come la minaccia fosse riferita alla levata del protesto dell’assegno, risultando a tal fine indifferente la qualità di imprenditore o meno della vittima.
Il ricorrente insiste sulla denuncia del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che la propria difesa era stata improntata nel senso di far escludere la qualifica di imprenditore in capo a NOME, mentre la condanna in primo grado e confermata in appello è poi pervenuta sulla base del diverso timore di vedere protestato COGNOME NOME, emittente dell’assegno.
Ciò premesso, deve confermarsi il giudizio di manifesta infondatezza espresso dalla Corte di appello.
Il ricorrente, invero, trascura del tutto la lettura del capo d’accusa, dove l’atto intimidatorio posto a base della contestazione del reato di estorsione e costituente il nucleo centrale della condotta attribuitagli viene puntualmente individuato “nella minaccia di portare all’incasso l’assegno di C 12.500,00 consegnato a garanzia del pagamento della terza rata di un prestito di C 35.000,00 “.
Proprio dalla formulazione dell’imputazione emerge la manifesta infondatezza della denuncia di violazione del principio di cui all’art. 521 cod.proc.pen., visto che la condotta minatoria ascritta a COGNOME risulta puntualmente enunciata nel capo d’accusa, così mancando in radice ogni possibilità di ravvisare una violazione del contraddittorio o del principio di correlazione tra accusa e sentenza, visto che l’imputato è stato messo nel condizioni -sin dall’esercizio dell’azione penale- di difendersi dall’accusa di avere minacciato di
portare all’incasso l’assegno di che trattasi.
A tale proposito va considerato, infatti, che nel delitto di estorsione l’agente è consapevole di esercitare la minaccia stessa per ottenere il soddisfacimento dell’ingiusto profitto derivante da una pretesa “contra ius”, così risultando edotto dei termini dell’accusa rivoltagli, che rimane immutata ove si accerti che il destinatario del danno sia un terzo rispetto al soggetto minacciato.
Sotto tale profilo, infatti, va ricordato che «anche in tema di delitto di estorsione si applica la distinzione, propria della teoria generale del reato, tra soggetto passivo e soggetto danneggiato, in quanto la minaccia che lo caratterizza può essere rivolta a persona diversa da colui che subisce il danno», (Sez. 1, Sentenza n. 11924 del 10/05/1982, COGNOME, Rv. 156651 – 01; più di recente: Sez. 2 – , Sentenza n. 23759 del 11/03/2021, COGNOME, Rv. 281459 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 25898 del 26/05/2021, COGNOME, non massimata).
Da ciò discende che l’accertamento nel corso del processo che il soggetto danneggiato dal reato sia persona diversa da colui che ha subito la minaccia non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la condotta di estorsione originariamente contestata permane nei suoi caratteri essenziali, così che l’imputato non subisce alcuna lesione del suo diritto di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese.
- Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore COGNOME Il P sidente