Inammissibilità Ricorso per Recidiva: Quando i Motivi sono Generici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: l’inammissibilità del ricorso per recidiva quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare impugnazioni specifiche e dettagliate, pena il rigetto in via preliminare e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La difesa contestava unicamente l’applicazione della recidiva qualificata, un’aggravante che comporta un aumento della pena per chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna. L’appello si basava su un unico motivo, volto a rimettere in discussione la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, già affermata nel grado precedente.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta analisi della natura del motivo di ricorso. Secondo i giudici, la doglianza era formulata in termini generici, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non rappresentava una critica puntuale e argomentata, ma una mera riproposizione di tesi già esaminate e respinte.
Conseguenze dell’Inammissibilità
L’inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente:
- La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
- La condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata equitativamente determinata in 3.000,00 euro.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che il motivo unico del ricorso era generico perché non si confrontava con le solide argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato il proprio giudizio sulla “maggiore pericolosità” dell’imputato su elementi concreti: i “numerosi precedenti penali anche specifici e recenti”. Questi elementi, tenuto conto della loro epoca e della gravità dei fatti, dimostravano una “maggiore propensione a delinquere”. Il ricorso, non contestando in modo specifico e pertinente tale valutazione, si è rivelato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito significativo: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata. È necessario, invece, articolare critiche precise, individuando le lacune o gli errori nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice del merito. In caso contrario, come dimostra la vicenda in esame, il risultato è l’inammissibilità del ricorso per recidiva e l’imposizione di significative sanzioni economiche, che servono anche a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla recidiva qualificata, è stato ritenuto generico. Non contestava in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, che si basavano sui numerosi precedenti penali dell’imputato.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il giudizio di maggiore pericolosità?
La Corte ha ritenuto correttamente valutati i numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti, dell’imputato. Questi elementi sono stati considerati un fondamento valido per stabilire la sua maggiore pericolosità e propensione a delinquere.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.