L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione. Spesso, l’ultimo grado di giudizio è visto come un’ultima spiaggia, ma le sue porte sono presidiate da rigorosi requisiti formali e sostanziali. In questo caso, la Suprema Corte ha respinto i ricorsi di tre imputati, condannati per tentato furto aggravato, a causa della manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Tre individui venivano condannati nei gradi di merito per il reato di tentato furto in concorso, aggravato dall’uso della destrezza e, per uno di essi, dall’abuso della fiducia del proprio datore di lavoro. Uno degli imputati era stato condannato anche per un illecito legato agli stupefacenti. La Corte d’Appello di Firenze aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, sostituendo la pena detentiva di uno degli imputati con una pena pecuniaria, ma confermando nel resto la responsabilità penale per tutti. Contro questa decisione, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, ciascuno con specifici motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32728/2024, ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione negativa dei motivi presentati, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità previsto per il giudizio di legittimità.
Analisi dei motivi e l’inammissibilità del ricorso
La Corte ha esaminato separatamente le posizioni dei tre ricorrenti, giungendo per tutti alla medesima conclusione.
- Posizione del primo ricorrente: I motivi, relativi alla determinazione della pena e all’aumento per la continuazione, sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e congrua, valorizzando il contributo determinante dell’imputato al reato, reso possibile dalla fiducia tradita nei confronti del datore di lavoro. La censura sulla presunta sproporzione della pena rispetto a quella di un coimputato è stata ritenuta irrilevante.
- Posizione del secondo ricorrente: I suoi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati in appello e puntualmente respinti. Il ricorrente non ha mosso una critica specifica alle argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le stesse questioni sul suo contributo al reato, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e sulla sussistenza di un’aggravante. Questo approccio è contrario ai principi del ricorso per Cassazione, che richiede una critica mirata al provvedimento impugnato.
- Posizione del terzo ricorrente: Anche per lui, i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. Le censure sulla sussistenza di un’aggravante, sul riconoscimento della recidiva, sulla quantificazione della pena e sulla mancata applicazione di pene sostitutive sono state respinte. La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero motivato in modo congruo e logico, evidenziando la persistente ed elevata pericolosità dell’imputato, giustificando così il trattamento sanzionatorio applicato.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice d’appello, esso diventa ‘aspecifico’ e quindi inammissibile. La Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, se questa è sorretta da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se supportato da una motivazione adeguata che tenga conto dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito importante sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo in sede di legittimità. È necessario articolare censure specifiche, che colpiscano la violazione di legge o il vizio logico della motivazione, dialogando criticamente con la decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti si traduce in una sicura declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, oppure se sono generici e si limitano a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente ripetere i motivi del precedente appello per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito rende il ricorso inammissibile, in quanto manca una critica puntuale al provvedimento che si intende contestare.
Come valuta la Corte di Cassazione la congruità della pena decisa dai giudici di merito?
La Corte di Cassazione non entra nel merito della quantificazione della pena, che è un potere discrezionale del giudice. Il suo controllo si limita a verificare che la decisione sia supportata da una motivazione congrua e logica, che dia conto degli elementi considerati (come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato) in base all’art. 133 del codice penale.