Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione priva dei presupposti di legge. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di appello, che aveva già parzialmente riformato una precedente condanna. Analizzare questa decisione ci permette di comprendere meglio i meccanismi procedurali e i rischi connessi a un’impugnazione infondata.
I Fatti di Causa: Dal Tribunale alla Corte di Appello
Il percorso giudiziario ha inizio con una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano per reati contro il patrimonio, in particolare per concorso in rapina (artt. 110-628 c.p.) e furto in abitazione (artt. 110-624-bis c.p.), unificati dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
Successivamente, la Corte di appello di Milano, accogliendo un concordato tra le parti, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. La riforma non aveva toccato l’affermazione di responsabilità, ma si era limitata a rideterminare la pena, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Questo passaggio è cruciale, poiché evidenzia che la pena era già stata oggetto di un accordo tra accusa e difesa, avallato dal giudice di secondo grado.
Il Ricorso in Cassazione e le sue Conseguenze
Nonostante l’accordo raggiunto in appello, l’imputato ha deciso di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico motivo: l’omessa valutazione di alcuni elementi da parte della Corte territoriale. La Suprema Corte, tuttavia, dopo aver analizzato gli atti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo esito non entra nel merito della questione sollevata, ma si ferma a un livello precedente, constatando che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, seguendo una procedura snella de plano (senza udienza pubblica), ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato o comunque privo dei presupposti specifici richiesti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità. La decisione di dichiarare l’inammissibilità si fonda sulla constatazione che il motivo di ricorso non era idoneo a scalfire la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 186/2000), è la condanna del ricorrente. Questa non si limita al solo pagamento delle spese processuali, ma include anche il versamento di una somma di denaro, liquidata in via equitativa, a favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria è giustificata dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver attivato inutilmente il complesso meccanismo del giudizio di cassazione con un’impugnazione palesemente destinata al fallimento.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è uno strumento per tentare una terza valutazione del merito dei fatti, ma un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Quando un ricorso viene proposto senza validi argomenti giuridici, la sua inammissibilità comporta conseguenze economiche significative per il proponente. L’ordinanza serve quindi da monito: le impugnazioni devono essere ponderate attentamente, poiché un ricorso temerario non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un’ulteriore sanzione economica, confermando la definitività della condanna subita nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Per quali reati era stato condannato l’imputato?
L’imputato era stato condannato per i reati di rapina e furto in abitazione, commessi in concorso con altre persone e legati dal vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81-110-628 e 110-624-bis del codice penale.
La Corte di appello aveva modificato la sentenza di primo grado?
Sì, la Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in accoglimento di un accordo (concordato) tra le parti e confermando tutte le altre statuizioni.