Con la sentenza n. 44163 del 2023, la Corte di Cassazione affronta una questione cruciale emersa a seguito della Riforma Cartabia: quali sono i poteri del Pubblico Ministero quando un reato diventa procedibile a querela e questa non viene presentata? La Corte chiarisce che l’improcedibilità sopravvenuta blocca ogni attività, inclusa la possibilità di una contestazione suppletiva volta a ‘salvare’ il processo. Questa decisione riafferma principi cardine del nostro ordinamento, come l’obbligo di immediata declaratoria di non procedibilità e il diritto di difesa.
Il caso: furto e la sopravvenuta mancanza di querela
Il caso trae origine da un procedimento per furto aggravato. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), la specifica fattispecie di reato è diventata procedibile solo a querela di parte. Nel caso di specie, la persona offesa non aveva sporto querela entro i termini transitori previsti dalla nuova normativa. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.
Contro questa decisione, la Procura della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, sostenendo di aver tentato invano, in udienza, di modificare il capo di imputazione.
L’impatto della querela sulla contestazione suppletiva: la richiesta del PM
Il Pubblico Ministero lamentava il fatto che il Tribunale non gli avesse consentito di operare una contestazione suppletiva ai sensi dell’art. 517 c.p.p.. L’intento era quello di aggiungere all’imputazione originaria un’ulteriore circostanza aggravante (quella prevista dall’art. 625, n. 7, c.p., relativa a cose destinate a pubblico servizio), la cui presenza avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio, superando così l’ostacolo della mancanza di querela.
In subordine, il ricorrente sosteneva che tale aggravante dovesse comunque ritenersi già contestata ‘in fatto’, poiché l’oggetto del furto era energia elettrica, un bene intrinsecamente destinato a pubblico servizio, e la persona offesa era il gestore della rete nazionale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato sotto entrambi i profili. Le motivazioni della decisione si basano su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale.
L’improcedibilità preclude ogni ulteriore attività processuale
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accertamento di una causa di improcedibilità – sia essa originaria o sopravvenuta, come in questo caso – ha carattere pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra attività processuale. Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale.
Questo obbligo non lascia spazio a ulteriori attività processuali, come una contestazione suppletiva. Il potere del PM di modificare l’imputazione si esaurisce nel momento in cui l’azione penale non è più proseguibile. Consentire una modifica tardiva equivarrebbe a ‘far rivivere’ un procedimento che la legge stessa impone di chiudere, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione.
Il principio di correlazione e il diritto di difesa
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha sottolineato l’importanza del principio di correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza (art. 521 c.p.p.), un principio posto a presidio del diritto di difesa dell’imputato.
Perché un’aggravante possa essere ritenuta contestata, non è sufficiente che essa emerga genericamente dagli atti. È necessario che sia esplicitamente menzionata nel capo di imputazione, tramite il riferimento normativo o attraverso una descrizione dei fatti così chiara da renderla immediatamente percepibile all’imputato. Nel caso di specie, il solo riferimento al gestore della rete elettrica come persona offesa non era sufficiente a delineare in modo inequivocabile la natura di bene destinato a pubblico servizio, impedendo così all’imputato di preparare una difesa adeguata su quel punto specifico.
Le conclusioni
La sentenza in esame offre un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove norme sulla procedibilità introdotte dalla Riforma Cartabia. La Corte di Cassazione ha stabilito con fermezza che la mancanza di una condizione di procedibilità come la querela ha un effetto paralizzante sul processo, che deve essere immediatamente chiuso. Nessuna ‘manovra’ processuale, come una contestazione suppletiva, può superare questo sbarramento, poiché ciò violerebbe principi fondamentali del giusto processo. Viene inoltre riaffermata la centralità di una formulazione chiara e completa del capo d’imputazione, essenziale per garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa.
È possibile per il Pubblico Ministero modificare l’imputazione aggiungendo un’aggravante se il reato è diventato improcedibile per mancanza di querela?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertata mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, impone al giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale. Questo obbligo preclude lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività processuale, inclusa una contestazione suppletiva da parte del PM.
Un’aggravante può essere considerata ‘già contestata’ anche se non è esplicitamente menzionata nel capo di imputazione?
No, a meno che la descrizione del fatto non delinei in modo inequivocabile tutti gli elementi dell’aggravante stessa. Nel caso specifico del furto di energia elettrica, il solo riferimento al gestore della rete come persona offesa non è stato ritenuto sufficiente a contestare l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del diritto di difesa.
Qual è l’effetto della sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità sul processo?
La sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela a seguito di una modifica normativa, comporta l’obbligo per il giudice di dichiarare l’immediata improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Il processo non può proseguire e non si può decidere nel merito dell’accusa.