Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo con cui le parti possono accordarsi per ridefinire la pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 47715/2023, ha ribadito i rigidi confini dell’impugnabilità delle sentenze emesse a seguito di tale accordo, chiarendo le conseguenze di un ricorso basato su motivi non consentiti.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un soggetto, condannato in primo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello. Quest’ultima, accogliendo l’accordo, aveva riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la Corte d’Appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Natura del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del concordato in appello, che si differenzia nettamente da altri istituti, come l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto “patteggiamento”) in primo grado.
La Corte ha sottolineato che l’accordo in appello si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare la propria responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, non può successivamente dolersi che il giudice non abbia valutato una possibile causa di non punibilità.
Le Motivazioni: i Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
Le motivazioni della Corte chiariscono in modo inequivocabile i confini del ricorso in Cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso è consentito solo per un novero molto ristretto di motivi, che attengono esclusivamente alla validità dell’accordo e alla legalità della pena. Nello specifico, è possibile impugnare la sentenza solo quando si deducano:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, errore o violenza).
- Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
- Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
- L’illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge per quel tipo di reato.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento, è considerato rinunciato e, pertanto, non è un motivo consentito per legge. La proposizione di un ricorso basato su tali doglianze lo rende intrinsecamente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la natura tombale del concordato in appello. La scelta di percorrere questa strada processuale deve essere ponderata attentamente dalla difesa, con la piena consapevolezza che essa preclude quasi ogni ulteriore possibilità di contestare il merito della condanna.
In secondo luogo, l’ordinanza funge da monito contro i ricorsi pretestuosi. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma (4.000,00 euro) alla Cassa delle ammende, a causa della “colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità”. Questa sanzione sottolinea la necessità di proporre ricorsi solo quando fondati sui pochi e specifici motivi ammessi dalla legge, per evitare conseguenze economiche negative per l’assistito.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ perché il giudice non ha valutato l’assoluzione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) è un motivo a cui si rinuncia con l’accordo. Il ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Quali sono gli unici motivi validi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo o all’illegalità della pena inflitta (ad esempio, se è al di fuori dei limiti previsti dalla legge).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000,00 euro.