Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da eseguire. Tuttavia, la scelta di tale percorso processuale comporta precise limitazioni al diritto di impugnazione. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza che recepisce un accordo sulla pena, dichiarando inammissibili le doglianze che vertono su aspetti già oggetto di rinuncia.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte di Appello che applicava la pena concordata tra le parti, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano specificamente mirati a contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, venivano sollevate questioni relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione sulla pena applicata per il reato contestato, per la continuazione e per le circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura sulla pena, l’imputato tentava di rimettere in discussione proprio gli aspetti sanzionatori attraverso l’impugnazione di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il principio del concordato in appello
La Suprema Corte, con una decisione rapida assunta con procedura de plano, ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che limita drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso per Cassazione contro una sentenza di concordato in appello è ammesso solo per motivi ben specifici, quali:
- Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
- Mancanza del consenso del pubblico ministero.
- Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
- Illegalità della sanzione inflitta (ad esempio, una pena non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali).
I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità
Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse. Le censure relative alla quantificazione della pena per il reato base, per la continuazione e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state considerate inammissibili. Questo perché tali questioni attengono al merito del trattamento sanzionatorio, che è stato oggetto di accordo e, di conseguenza, di rinuncia ai relativi motivi di appello. Contestare questi aspetti equivale a sconfessare l’accordo stesso, un’azione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando un suo precedente (Sentenza n. 944 del 2020), nel quale si è chiarito che, una volta scelto il percorso del concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati. Tra questi rientrano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, appunto, i vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una palese illegalità della sanzione.
L’imputato, accettando il concordato, accetta implicitamente la valutazione sulla pena proposta e non può, in un secondo momento, pretendere un nuovo esame da parte della Cassazione su punti che sono stati oggetto di negoziazione. La condotta del ricorrente è stata quindi ritenuta processualmente scorretta, integrando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Per tale ragione, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso e coerente con la natura dell’istituto. La scelta del concordato in appello è una decisione strategica che offre il vantaggio di una definizione più rapida e certa della pena, ma che implica la rinuncia a far valere determinate censure. Chi opta per questa via deve essere consapevole che il perimetro di un eventuale ricorso in Cassazione è estremamente ristretto. La sentenza non può essere impugnata per rimettere in discussione il patto raggiunto sul trattamento sanzionatorio, ma solo per denunciare vizi genetici dell’accordo o l’applicazione di una pena illegale. La decisione serve da monito: l’utilizzo strumentale del ricorso per Cassazione per aggirare gli effetti di un accordo liberamente sottoscritto non è tollerato e comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare la quantificazione della pena decisa con un concordato in appello?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso relativi alla determinazione della pena sono inammissibili, in quanto l’accordo sulla pena implica la rinuncia a contestare tali aspetti, a meno che la sanzione applicata non sia illegale (cioè non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si denunciano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, oppure a vizi che si traducono nell’illegalità della sanzione inflitta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.