Concordato in Appello: La Cassazione ne Definisce i Rigidi Confini
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24298 del 2024, offre un’importante lezione sui limiti e le conseguenze del concordato in appello, uno strumento processuale che permette un accordo sulla pena nel secondo grado di giudizio. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di impugnarlo diventano estremamente limitate. Questo caso serve da monito sulla natura quasi definitiva di tale scelta processuale.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due imputati da parte del Gup presso il Tribunale di Urbino. In secondo grado, davanti alla Corte di Appello di Ancona, le difese raggiungono un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena, avvalendosi dell’istituto del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). La Corte di Appello, in parziale riforma della prima sentenza, ridetermina le pene come concordato tra le parti.
Nonostante l’accordo, entrambi gli imputati decidono di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi diversi nella sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
I due ricorsi si basavano su argomentazioni distinte:
- Primo ricorrente: Lamentava un’errata applicazione della legge penale riguardo alla continuazione tra reati. Sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente considerato due distinti reati, applicando due aumenti di pena, mentre a suo dire si trattava di un unico reato.
- Secondo ricorrente: Denunciava una violazione di legge procedurale. Affermava che la Corte, pur recependo l’accordo, non avesse considerato dei ‘motivi nuovi’ depositati dalla difesa, i quali chiedevano una rideterminazione della pena partendo dal minimo edittale, sulla base del comportamento processuale tenuto dall’imputato.
Il concordato in appello e i limiti dell’impugnazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo chiarimenti fondamentali sulla portata del concordato in appello. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia ai motivi di appello che non riguardano l’accordo stesso. Di conseguenza, il successivo ricorso in Cassazione può essere proposto solo per vizi specifici.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato separatamente i due ricorsi, giungendo alla medesima conclusione di inammissibilità.
Per il primo ricorrente, i giudici hanno osservato che la qualificazione giuridica del fatto (due reati distinti anziché uno solo) era stata implicitamente accettata con la richiesta di concordato sulla pena. L’accordo stesso si basava su quel presupposto. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di “patteggiamento in appello” è consentito solo se si denunciano vizi nella formazione della volontà delle parti, un dissenso del PM, una decisione del giudice non conforme all’accordo, oppure una pena illegale (ad esempio, fuori dai limiti edittali). Nessuna di queste condizioni ricorreva nel caso di specie, poiché la pena concordata e applicata era pienamente legale.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha sottolineato che la richiesta di concordato in appello può basarsi solo sui motivi originariamente presentati nell’atto di impugnazione. I ‘motivi nuovi’, presentati successivamente e incentrati su una diversa modalità di calcolo della pena, erano del tutto “eccentrici” rispetto all’accordo già definito tra le parti. La scelta di accedere al concordato è risolutiva e non permette di introdurre successivamente nuove argomentazioni che modificherebbero i termini dell’accordo stesso.
Infine, la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile, poiché questa si era limitata a chiedere la dichiarazione di inammissibilità senza fornire un contributo argomentativo specifico contro i motivi di ricorso. In un’interessante nota a margine, la Corte ha d’ufficio corretto un errore materiale nel calcolo della pena pecuniaria di uno degli imputati, portandola da 1400 a 1333 euro, in base a quanto emergeva dalla motivazione della sentenza d’appello.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza la natura tombale del concordato in appello. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che sta rinunciando a quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione sulla determinazione della pena. Il ricorso in Cassazione rimane un’opzione percorribile solo in casi eccezionali e ben definiti, legati a vizi genetici dell’accordo o all’illegalità della pena, ma non per rimettere in discussione il merito del calcolo sanzionatorio che è stato oggetto di pattuizione. Questa pronuncia serve come un chiaro promemoria della necessità di una valutazione strategica attenta prima di intraprendere il percorso del concordato in secondo grado.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte, il dissenso del pubblico ministero, un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, oppure se la pena applicata è illegale (ad esempio, non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali). Non è possibile contestare la valutazione del giudice sulla congruità della pena concordata.
Se si accetta un concordato in appello, si possono presentare ‘motivi nuovi’ in un successivo ricorso?
No. La richiesta di concordato è proponibile solo in relazione a uno dei motivi già contenuti nell’atto di impugnazione originario. Non può avere ad oggetto richieste nuove, formulate successivamente, che sono considerate eccentriche e non consentite rispetto alle scelte già effettuate con l’accordo.
Cosa succede se la pena concordata e applicata dalla Corte d’Appello viene ritenuta errata nel calcolo dall’imputato?
Se l’errore non rende la pena ‘illegale’, non può essere motivo di ricorso in Cassazione. L’accettazione del concordato implica la rinuncia a contestare la quantificazione della pena, a meno che questa non violi i limiti minimi o massimi previsti dalla legge per quel reato. La Corte, tuttavia, può correggere d’ufficio evidenti errori materiali di calcolo, come avvenuto nel caso di specie.