Attenuante risarcimento danno: non basta il ‘sì’ della vittima
L’ordinanza n. 42104 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sull’applicazione dell’attenuante risarcimento danno. Anche se la vittima si dichiara soddisfatta, il giudice non è obbligato a concedere la riduzione di pena se il risarcimento non è stato integrale. Questa decisione ribadisce la discrezionalità del magistrato nel valutare la reale portata riparatoria del gesto dell’imputato.
I fatti del caso
Due soggetti venivano condannati nei gradi di merito per una serie di reati, tra cui furti in abitazione, ricettazione e possesso di strumenti da scasso. Entrambi decidevano di ricorrere in Cassazione, lamentando la mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 6 del codice penale, ovvero l’aver risarcito il danno alla persona offesa prima del giudizio.
L’applicazione dell’attenuante risarcimento danno
La questione giuridica al centro della controversia riguarda i presupposti per l’applicazione dell’attenuante risarcimento danno. Gli imputati sostenevano di aver diritto alla riduzione di pena, ma la Corte d’Appello aveva respinto la loro richiesta. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la correttezza di tale diniego.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha adottato due decisioni distinte per i due ricorrenti, entrambe a loro sfavorevoli.
Inammissibilità per rinuncia
Per il primo imputato, il ricorso è stato dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione è puramente procedurale: l’imputato aveva formalmente rinunciato al proprio ricorso. Ai sensi dell’art. 591 del codice di procedura penale, la rinuncia preclude qualsiasi esame nel merito.
Infondatezza del secondo ricorso
Il ricorso del secondo imputato è stato invece esaminato nel merito, ma giudicato manifestamente infondato. La Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello, sottolineando che il risarcimento offerto non poteva considerarsi “integrale”.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui è stato respinto il secondo ricorso. La Cassazione ha chiarito due principi fondamentali:
- Integralità del risarcimento: Per ottenere l’attenuante, il risarcimento del danno deve essere completo e non parziale. Il gesto dell’imputato deve dimostrare una reale volontà di riparare le conseguenze del reato, e un risarcimento solo simbolico o incompleto non è sufficiente.
- Non vincolatività della dichiarazione della vittima: La dichiarazione con cui la persona offesa si ritiene soddisfatta dal risarcimento ricevuto è un elemento che il giudice può considerare, ma non è vincolante. Il magistrato mantiene la piena autonomia nel valutare se il risarcimento sia stato congruo ed effettivo, indipendentemente dalla percezione della vittima.
La Corte ha quindi ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente e logicamente motivato il suo diniego, in linea con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del diritto penale: la concessione delle circostanze attenuanti non è un automatismo. L’attenuante risarcimento danno richiede una valutazione sostanziale da parte del giudice, che deve accertare l’effettiva e integrale riparazione del pregiudizio causato dal reato. La sola soddisfazione della vittima non basta a legare le mani al giudice, il quale deve valutare l’oggettività e la completezza del gesto riparatorio. Per gli imputati, ciò significa che un tentativo di risarcimento parziale potrebbe non portare al beneficio sperato, con conseguente condanna anche al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
La dichiarazione di soddisfazione della vittima è sufficiente per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno?
No, la dichiarazione con cui la persona offesa si dice soddisfatta non è vincolante per il giudice. Il magistrato deve valutare autonomamente se il risarcimento sia stato integrale ed effettivo.
Cosa succede se un imputato rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito. L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è a lui imputabile, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Un risarcimento parziale del danno può giustificare la concessione dell’attenuante?
No, secondo la Corte il risarcimento del danno, per poter integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., non può essere parziale ma deve essere integrale, ovvero completo.