REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma -Undicesima Sezione Civile, in persona del AVV_NOTAIO, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE per gli affari contenziosi dell'anno 2022, presa in carico da questo giudice in data 1/3/2026, trattenuta in decisione a seguito de ll'udienza cartolare del 24/04/2026 e vertente
T R A
(C.F.
), rappresentato e difeso dall'AVV_NOTAIO
C.F.
NOME COGNOME ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO, come da procura in atti appellante
E
(C.F.
), titolare della
C.F.
, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elett.te domiciliato presso il loro studio sito in Roma, INDIRIZZO, come da procura in atti
appellato
OGGETTO: appello sentenza AVV_NOTAIO di pace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell' udienza di precisazione delle conclusioni del 24/04/2026.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al AVV_NOTAIO di Pace di Roma il titolare dell'autocarrozzeria RAGIONE_SOCIALE , deducendo che sulla propria autovettura BMW erano stati eseguiti lavori di carrozzeria non correttamente
effettuati, dai quali sarebbero derivati vizi della verniciatura e danni al veicolo. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esistenza dei vizi lamentati e del nesso causale con l'attività svolta dal convenuto, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.437,62 e alla restituzione dell'importo di euro 700,00 corrisposto per l'esecuzione dei lavori.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente la domanda e sostenendo che i lavori di verniciatura erano stati eseguiti a regola d'arte e d in conformità al preventivo accettato dal cliente. Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle pretese attoree e la tardività della denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 2226 c.c., chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alle spese di lite .
Nel corso del giudizio veniva espletata l'istruttoria testimoniale . Le parti depositavano note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione.
Secondo la ricostruzione delle parti, con sentenza n. 16689/2021, emessa il 13.7.2021 e depositata il 20.7.2021, il AVV_NOTAIO di Pace di Roma rigettava la domanda proposta dal e compensava le spese di lite tra le parti, ritenendo non provata l'esistenza dei vizi dedotti dall'attore e rilevando che gli stessi non erano stati formalmente denunciati nei termini previsti dalla legge.
Con atto di appello ritualmente notificato il impugnava la sentenza del AVV_NOTAIO di Pace chiedendone la riforma e reiterando le domande già formulate in primo grado, volte all'accertamento dei vizi della lavorazione eseguita sulla autovettura, alla condanna dell'appellato al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.437,62 e alla restituzione dell'importo di euro 700,00 corrisposto per l'intervento, oltre interessi e rivalutazione. In via istruttoria l'appellante chiedeva l'ammissione di una prova testimoniale mediante escussione del teste su circostanze relative alla presenza dell'effetto definito 'a buccia d'arancia' sulla carrozzeria e all'ammontare delle somme necessarie per eliminare i difetti denunciati. Chiedeva, inoltre, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sulla autovettura.
L'appellante censurava, in particolare, la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, la mancata acquisizione della prova testimoniale indicata dall'attore e la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute dal medesimo rilevanti ai fini dell'accertamento dei vizi denunciati.
Costituendosi nel giudizio di appello, il chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
A sostegno delle proprie difese deduceva che l'intervento richiesto dall'appellante non riguardava una verniciatura integrale del veicolo, bensì una lavorazione parziale concordata per l'importo di euro 700,00, eseguita conformemente agli accordi e a regola d'arte. Evidenziava che il veicolo era stato ritirato dal committente senza contestazioni e che le risultanze testimoniali avevano confermato la corretta esecuzione delle opere e l'assenza dei vizi lamentati.
Eccepiva, inoltre, la tardività della denuncia dei presunti difetti ai sensi dell'art. 2226 c.c., rilevando che gli stessi, ove esistenti, sarebbero stati immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna del veicolo e che il primo giudice aveva comunque rilevato la mancata tempestiva denuncia.
Contestava, infine, i motivi di gravame relativi all'istruttoria, osservando che la mancata assunzione del teste indicato dall'attore era conseguenza della rinuncia espressa dalla stessa parte in primo grado e che la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire a d un difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva definitivamente rimessa in decisione a seguito dell'udienza cartolare sopra indicata, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
L'appello spiegato da è infondato e , come tale, deve essere rigettato.
In via preliminare, va rilevato che non risulta prodotta dalle parti nell ' odierno giudizio di appello, né è stata rinvenuta agli atti del fascicolo cartaceo di primo grado, la sentenza di primo grado impugnata.
Occorre, al riguardo, applicare alla fattispecie il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui 'l'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul RAGIONE_SOCIALE per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una
decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (così la sentenza 11 gennaio 2010, n. 238, ribadita in seguito dalle sentenze 10 dicembre 2013, n. 27536, 22 novembre 2016, n. 23713, e dalle ordinanze 31 maggio 2019, n. 14883, e 13 maggio 2021, n. 12751) ' (Cass. n. 2645/2024).
Nel caso di specie dall'atto di appello e dalla comparsa di costituzione dell'appellato è possibile ricostruire il contenuto della sentenza di primo grado ed il percorso motivazionale del giudice di prime cure.
Con il primo motivo di gravame il lamenta il travisamento della prova e degli atti sul presupposto che il primo AVV_NOTAIO avrebbe erroneamente affermato che: 'La denuncia formale dei vizi dell'opera è stata fatta per la prima volta tramite l'avv . , circa un anno dopo, nonostante, come afferma anche l'attore, ne avesse avuto conoscenza qualche giorno dopo, il ritiro dell'autovettura, aprile 2017'.
In particolare, tale affermazione, a giudizio dell'appellante, sarebbe falsa, ' perchè per ben due volte, il è stato contattato dall'AVV_NOTAIO , per la rimozione del problema, visto che il negava sinanche di averne prodotto uno. Più precisamente l'AVV_NOTAIO. , inviava una lettera al in data 5.5.17, quindi pochi giorni dopo il ritiro dell'auto, avvenuto in data 14.4.2017, nel quale lamentava la presenza dei danni a buccia d'arancia. Tale lettera si rese necessaria, poiché il aveva portato la vettura per una seconda volta dal , ma questi non era stato in grado di riparare il danno. Successivamente, in data 17.5.2017, il predetto avvocato , inviava una seconda lettera, per sollecitare la negoziazione assistita, finalizzata ad evitare la proiezione giudiziale della vicenda, vista la mancata risoluzione del problema '.
Alla luce di tali elementi, quindi, l'appellante lamenta che sarebbe assolutamente falsa la circostanza sostenuta dal primo giudice di aver contattato il un anno dopo il ritiro dell'autovettura .
La censura è infondata. A mente dell'art. 2226 c.c., 'l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna'.
Come riconosciuto dallo stesso appellante la lettera di contestazione del vizio lamentato (verniciatura a buccia di arancia dell'autovettura ) è stata inviata dal suo legale il 5.5.2017, quindi a distanza di ventuno giorni dal 14.4.2017, data in cui il ha ritirato l'autovettura dall'autofficina dell'appella to dopo la seconda riparazione.
Ebbene, considerato che lo stesso appellante ha dedotto che il vizio fosse facilmente ed immediatamente riconoscibile, in quanto bastava osservare l'autovettura 'alla luce del giorno' (cfr. pag. 3 atto di appello: « La prima teste di parte attrice, la Sig.ra , confermava di essere stata presente entrambe le volte in cui l'attore aveva incontrato il convenuto: la prima volta, quando concordarono il prezzo e le modalità dello svolgimento del lavoro e quando l'auto venne ritirata; la seconda volta, quando accompagnò nuovamente l'attore dal convenuto carrozziere, dopo aver verificato il vizio sulle parti verniciate; (…) La Sig.ra confermava anche come, dopo la prima lavorazione, la verniciatura fosse stata effettuata parzialmente, benché il vizio fosse percettibile solo alla luce del giorno, e come, all'esito del secondo intervento di lucidatura, la carrozzeria non aveva subito miglioramenti ma, anzi, aveva perso colore e lucentezza ed 'era opaca' »), lo stesso poteva essere rilevato e, quindi, denunciato immediatamente al prestatore d'opera, all'atto del ritiro del mezzo dall'autofficina in data 14.4.2017 o, al più tardi , il giorno dopo, essendo per contro il committente incorso nella decadenza di cui all'art. 2226 c.c. per essersi attivato a mezzo del proprio avvocato solo in data 5.5.2017, quindi, oltre gli otto giorni dalla scoperta (anche qualora fosse configurabile quale vizio occulto).
Atteso quanto sopra e tenuto conto della decadenza dall'azione di responsabilità del prestatore d'opera a cui è andato in corso l'appellante, restano assorbiti gli altri motivi di appello fatti valere dal con riferimento alla lamentata violazione del principio di prova (omessa escussione del teste omessa nomina di CTU per l'accertamento del danno, anche alla luce della difformità tra il preventivo del e la fattura del ).
Non senza considerare, quanto al dedotto mancato ricorso da parte del giudice di prime cure all'ausilio della forza pubblica per l'accompagnamento coattivo del teste che dai verbali del primo grado di giudizio risulta che, dopo che il AVV_NOTAIO, all ' udienza del 24/9/2020 , aveva disposto l'accompagnamento coattivo del teste, è stato lo stesso difensore dell'appellante a rinunciare all'audizione del teste, laddove, all'udienza del 29/04/2021,
'preso atto della ennesima mancanza di presenza del ', ha chiesto 'che la causa sia rimessa in decisione e chiede rinvio per precisazione delle conclusioni'.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 (valori medi, tranne la fase istruttoria/trattazione, ridotta ai valori minimi in difetto di attività istruttoria) tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE della soccombenza dell'appellante .
Deve essere accertata, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, in considerazione del rigetto integrale dell'impugnazione, la sussistenza dei presupposti per ritenere accertato l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria:
rigetta l'appello spiegato da ;
condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in euro 2.127,00 per compensi professionali ex D.M. 147/2022, oltre IVA, C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014;
accerta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso in Roma il 20.07.2026.
Il AVV_NOTAIO