Un Acquirente aveva stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, ma l'accordo non specificava adeguatamente l'oggetto della vendita, mancando dettagli essenziali come la planimetria allegata. L'Acquirente chiedeva l'esecuzione del contratto e la restituzione di somme pagate in eccesso, dato che il prezzo superava i limiti imposti da una convenzione pubblica. La Corte di Cassazione ha confermato la **nullità del contratto preliminare** per indeterminabilità dell'oggetto. Ha inoltre dichiarato l'estinzione del giudizio di Cassazione a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'erede del Venditore, confermando la liquidazione delle spese legali a favore dell'Acquirente.
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